CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato; si deduce la violazione della correlazione tra contestazione e sentenza; mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è sorretta da conferente apparato argomentativo. I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, dopo attenta ricostruzione del fatto, hanno ritenuto dimostrato il reato ascritto al ricorrente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, offrendo adeguata motivazione, non censurabile in questa sede. Del tutto generica è la doglianza riguardante la mancata corrispondenza tra quanto contestato e quanto ritenuto dai giudici di merito. la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., offrendo congrua motivazione, rimarcando la gravità del fatto e l'intensità del dolo dell'imputato (cfr. pagg. 3 e 4 della motivazione). La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 I [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] e Mari rosaria Bruno EmantiélérDi , a_No fr