CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 30191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17573-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiHARALD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], (Studio SINAGRA - SABATINI), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.17573/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 483/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.3.2018, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi relativi al periodo 2008-2012 in favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza per Geometri liberi professionisti; che avverso tale pronuncia la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza per Geometri liberi professionisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss., d.lgs. n. 509/1994, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, e 1, comma 488, l. n. 147/2013, per avere la Corte di meritoritenuto che tra i poteri attribuiti alle casse privatizzate non vi fosse quello di incidere sui requisiti utili per accedere alle provvidenze erogate; che, con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 37/1967, nonché degli artt. 10 e 22, l. n. 773/1982, e 1 ss., d.lgs. n. 509/1994, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’art. 5 dello Statuto della Cassa, che prevede la sussistenza dell’obbligo di iscrizione del geometra iscritto all’albo anche in caso di attività professionale non continuativa, si ponesse in contrasto con l’art. 22, l. n. 773/1982, che –nel testo modificato dall’art. 1, comma 14, l. n. 236/1990 – renderebbe obbligatoria l’iscrizione alla Cassa soltanto per il geometra che svolga con continuità la propria attività professionale; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 12695 del 2024); che, in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate (così, specialmente, Cass. n. 4568 del 2021, cit., in motivazione); che, sotto tale profilo, non colgono nel segno le argomentazioni con cui, nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., l’odierno controricorrente ha inteso criticare l’orientamento assunto da questa Corte a far data da Cass. n. 4568 del 2021, cit.; che, a tal riguardo, va anzitutto ribadito che l’art. 22, l. n. 773/1982, pur prevedendo che “l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, senon iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”, teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all’albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della Cassa la determinazione dei criteri per l’individuazione del requisito della continuità professionale; che, così ricostruita la portata dell’assetto normativo precedente all’innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell’attività della Cassa ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l’attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l’art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione); che, conseguentemente, restano assorbiti anche i dubbi di legittimità costituzionali paventati da parte controricorrente nella memoria cit., sul presupposto che l’attribuzione di un significato di così ampia portata al d.lgs. n. 509/1994 rischierebbe di tradursi in un eccesso di delega rispetto alla previsione dell’art. 1, comma 33, lett. d), l. n. 537/1993, a norma del quale le prestazioni previdenziali vanno circoscritte a “coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate”, limitandosi sostanzialmente (e correttamente) lo Statuto della Cassa a prevedere una presunzione di continuità dell’esercizio della professione a carico di chi è iscritto all’albo, salva la prova del contrario a carico di costui nelle forme ivi disciplinate; che il ricorso, conseguentemente, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’app