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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18070/2026

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vocato FrancescoPetrelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n.1194/2025 depositata il 07/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24858/2025Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18070/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato FrancescoPetrelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n.1194/2025 depositata il 07/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24858/2025Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18070/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18070/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris