Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 05363/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 13/5/2021 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Gioacchino VITTA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Propone ricorso Gioacchino VITTA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, e per la mancata assunzione di una prova decisiva.

Con una successiva memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

Nel ricorso il vizio della motivazione è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

In ogni caso, nella motivazione non è riscontrabile alcuno dei vizi denunciati, avendo la sentenza impugnata, in conformità a quella di primo grado, rimarcato gli elementi dimostrativi della sussistenza del dolo in capo all'imputato, che ricevette non presso il proprio esercizio commerciale ma a casa propria, di domenica, numerosissimi gioielli, risultati di provenienza delittuosa, senza rilasciare alcuna ricevuta e senza fare alcuna annotazione nei registri.

La deduzione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva è del tutto generica, essendosi limitato il ricorrente a sostenere che nei due gradi di giudizio si era chiesta l'ammissione di una testimone che "avrebbe potuto rendere delle dichiarazioni favorevoli circa la condotta" dell'imputato.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13/5/2021 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Gioacchino VITTA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso Gioacchino VITTA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, e per la mancata assunzione di una prova decisiva. Con una successiva memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Nel ricorso il vizio della motivazione è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). In ogni caso, nella motivazione non è riscontrabile alcuno dei vizi denunciati, avendo la sentenza impugnata, in conformità a quella di primo grado, rimarcato gli elementi dimostrativi della sussistenza del dolo in capo all'imputato, che ricevette non presso il proprio esercizio commerciale ma a casa propria, di domenica, numerosissimi gioielli, risultati di provenienza delittuosa, senza rilasciare alcuna ricevuta e senza fare alcuna annotazione nei registri. La deduzione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva è del tutto generica, essendosi limitato il ricorrente a sostenere che nei due gradi di giudizio si era chiesta l'ammissione di una testimone che "avrebbe potuto rendere delle dichiarazioni favorevoli circa la condotta" dell'imputato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris