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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30738/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5064/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn.7978/2023 depositata i l 02/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrateha applicato l’imposta di registro con aliquota del 9%, in luogo di quella agevolata del 2% autoliquidata, ad un atto di compravendita di un locale ad uso magazzino, alienato da [OSCURATO:PERSONA] e ProvvidenzaBasile a d [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarato dall’acquirente pertinenza di un’unità abitativa dallo stesso precedentemente acquistata con le agevolazioni “prima casa”; [OSCURATO:PERSONA] la Commissione Tributaria P rovinciale di Palermo , in accoglimento del ricorso proposto dalla Basile e dalla Borruso avverso l’avviso di liquidazione, ha annullatol’atto impugnato; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 3, ritenuta l’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la suddetta sentenza, ha rigettatol’appello con sentenza n. 7974/2023, emessa in data 11/09/2023; avverso la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 3, l ’Agenzia delle Entrate ha p ropo sto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per cassazione è stato notificato in data 01/03/2024 soltanto a [OSCURATO:PERSONA], “ rappresentata e difesa, come in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, presso l’indirizzo PEC dello stesso; dall’intestazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, la Borruso, non costituitasi nel giudizio d’appello, risulta elettivamente domiciliata in via Sicilia 21, Palermo e non presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al cui indirizzo PEC è stata invece effettuata la notifica, il qualenon risulta costituito per [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello ; la notifica come effettuata a [OSCURATO:PERSONA] è pertanto nulla , non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inesistenza della stessa ( Cass. n. 26511/2022; Cass.

S.U. n. 14916/2016 ), sicché ne va disposta, in via preliminare, la rinnovazione alla parte intimata; P.Q.M ordina il rinnovo della notifica del ricorso aPietra Borruso , da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5064/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn.7978/2023 depositata i l 02/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrateha applicato l’imposta di registro con aliquota del 9%, in luogo di quella agevolata del 2% autoliquidata, ad un atto di compravendita di un locale ad uso magazzino, alienato da [OSCURATO:PERSONA] e ProvvidenzaBasile a d [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarato dall’acquirente pertinenza di un’unità abitativa dallo stesso precedentemente acquistata con le agevolazioni “prima casa”; [OSCURATO:PERSONA] la Commissione Tributaria P rovinciale di Palermo , in accoglimento del ricorso proposto dalla Basile e dalla Borruso avverso l’avviso di liquidazione, ha annullatol’atto impugnato; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 3, ritenuta l’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la suddetta sentenza, ha rigettatol’appello con sentenza n. 7974/2023, emessa in data 11/09/2023; avverso la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 3, l ’Agenzia delle Entrate ha p ropo sto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per cassazione è stato notificato in data 01/03/2024 soltanto a [OSCURATO:PERSONA], “ rappresentata e difesa, come in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, presso l’indirizzo PEC dello stesso; dall’intestazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, la Borruso, non costituitasi nel giudizio d’appello, risulta elettivamente domiciliata in via Sicilia 21, Palermo e non presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al cui indirizzo PEC è stata invece effettuata la notifica, il qualenon risulta costituito per [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello ; la notifica come effettuata a [OSCURATO:PERSONA] è pertanto nulla , non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inesistenza della stessa ( Cass. n. 26511/2022; Cass. S.U. n. 14916/2016 ), sicché ne va disposta, in via preliminare, la rinnovazione alla parte intimata; P.Q.M ordina il rinnovo della notifica del ricorso aPietra Borruso , da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Ro
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