CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 12142/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025INDUSTRIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.Data pubblicazione 08/05/2025p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (GIA'[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti.-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TEREDOSRL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.687/2019 depositata il 20/05/2019.2 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025Data pubblicazione 08/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSSOCon sentenza n.13330/12 il Tribunale di Salerno accoglieva edannullava con compensazione delle spese di lite le opposizioni alleingiunzioni emesse ai sensi del r.d. n. 639/1910 dal [OSCURATO:PERSONA] ASIdi Salerno nei confronti delle numerose società per il pagamentodei corrispettivi per i servizi erogati nel bimestre novembre-dicembre e negli anni 1995 e 1996 alle predette, insediate nellec.d. aree del Cratere, nelle quali erano stati realizzati a seguito delsisma del novembre 1980 insediamenti industriali per il rilanciodell'economia locale in attuazione della legge 219/81. [OSCURATO:PERSONA] che la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] –consistente in conteggi dei costi elaborati dalla società di serviziC.[OSCURATO:SOCIETA]., terzo gestore, recepiti dal Consorzi mediantedelibere del [OSCURATO:PERSONA] con riparto tra le società opponenti– non fosse idonea a fornire la prova del credito con riferimentoagli importi vantati nei confronti di ciascun opponente.Il consorzio ASI impugnava la decisione con atto di citazione del28 novembre 2012, chiedendone la riforma con rigetto delleopposizioni; in via subordinata chiedeva la verifica della sussistenzadei crediti vantati nei confronti delle aziende appellate e laconferma, per quanto di ragione, delle ordinanze ingiunzionelimitatamente alle somme risultanti dalla successiva delibera delComitato Direttivo n.27/2000.Instauratosi il contraddittorio, la Corte di appello di Salerno conla sentenza n. 687/2019 ha respinto il gravame, condannandol'appellante alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dellasentenza impugnata con tre mezzi, illustrati con memoria.3 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata eData pubblicazione 08/05/2025difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha replicato concontroricorso.Le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.),[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),S.r.l.), [OSCURATO:SOCIETA]., tutte rappresentate e difese congiuntamentedall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], hanno replicato con controricorsoe memoria.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato controricorso ememoria.Sono rimasti intimate [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Curatela delSTOCK S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ICEPS.p.A. [OSCURATO:PERSONA], Curatela delfallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 163, secondo comma, n. 3, e degli artt. 61 e 191 c.p.c.,con riferimento al corretto inquadramento della domanda ed allaammissibilità del ricorso alla consulenza tecnica di ufficio inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Il ricorrente, dopo aver ricordato che la CTU era stata in unprimo momento ammessa e poi revocata in primo grado e che laCorte di Appello ha confermato la natura del giudizio diaccertamento, determinato dalla opposizione all’ingiunzione ex r.d.639/1910 proposta dalle aziende insediate, si duole che non abbiapoi ritenuto ammissibile la consulenza tecnica d’ufficio al finedell’accertamento delle somme richieste alle stesse ditte.4 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025Secondo il [OSCURATO:PERSONA] occorreva valutare, sulla base dei costiData pubblicazione 08/05/2025esposti dal [OSCURATO:PERSONA], relativi ai distinti nuclei industriali, se letariffe applicate ai singoli servizi ed i prospetti dei costi addebitatialle singole aziende fossero corretti o dovessero essere rimodulati;il ricorrente deduce inoltre che i costi fissi erano rappresentati dallamanutenzione delle strade, dalla pubblica illuminazione, dallaraccolta e smaltimento dei rifiuti, commisurati sulla superficie deisingoli lotti e che i costi variabili erano sostanzialmente l'acqua e ladepurazione e fognature, e sostiene che l'assunta mancata provadella quantità poteva al più interessare i costi variabili e non invecei costi fissi. Deduce quindi che la Corte di appello era incorsa inerrore laddove non aveva ritenuto di ammettere la CTU in assenzadi una effettiva motivazione che potesse far comprendere lalegittimità o meno delle richieste del consorzio.3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 132 n. 4, c.p.c., assumendo la mera apparenza dellamotivazione.Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Salerno ha respintol’appello sulla asserita carenza probatoria della documentazioneprodotta dal [OSCURATO:PERSONA] ASI aderendo acriticamente alla decisionedel primo giudice, ed assumendo la natura esplorativa della CTUsulla base della mera riproduzione dei principi in tema di onereprobatorio, senza considerare che suo onere era quello di accertarel’ammontare del credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle singoleditte.A proposito sostiene che il deliberato n.27/2000, prodotto sindal primo grado, a suo parere, rappresentava un riepilogo specificodei costi sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] per le aree industriali di OlivetoCitra, Contursi, Palomonte e Buccino con tutta una serie diparametri per i singoli servizi in vista della definizione transattivadelle contestazioni mosse dalle parti.5 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/20254.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 08/05/2025dell’art. 2697 c.c. e 61 e 191 c.p.c. con riferimento al riparto deglioneri probatori in ragione della concertazione intervenuta, anche intal caso in relazione alla mancata ammissione di consulenza tecnicad’ufficio in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Secondo il ricorrente, la concertazione intervenuta tra ilConsorzio ASI con la partecipazione di Assindustria rispetto allafruizione dei servizi determinava la necessità del controllo, da partedel Tribunale prima e della Corte di Appello poi, delle modalità delcalcolo effettuate dal C.G.S. in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA] ASImediante consulenza tecnica d’ufficio.In proposito il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce in memoria che,contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, dal ricorsosi evincerebbe chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] ASI risulta esserecreditore delle società resistenti per la mancata corresponsione deicanoni dovuti per i servizi erogati alle ditte insediate nelle aree delcratere salernitano costruite ex lege 219/81 per gli anni dal 1994 al1996. Inoltre, deduce che il [OSCURATO:PERSONA] ASI ha correttamenteadempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare di avereffettivamente fornito i servizi alle aziende insediate nel cratere.Tuttavia, a seguito della contestazione degli importi dovuti, ilConsorzio aveva richiesto la nomina di CTU affinché, sulla basedella documentazione in atti, venissero accertate le quote daLa contestazione giudiziale sarebbe infatti intervenuta soltantorispetto alla quantificazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] in riferimentoalle singole ditte.5.- I motivi investono, da diverse angolazioni, la decisione dellaCorte di appello di non dare corso alla consulenza tecnica d'ufficio.Vanno trattati congiuntamente e disattesi.6.- Va ricordato che il consulente nominato dal giudice, neilimiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del6 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerentiData pubblicazione 08/05/2025all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al finedi rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si trattidei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamentodella domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime,che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. U. n.3086/2022) e che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorsoallo strumento della consulenza tecnica rientra nel poterediscrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola,incensurabile in Cassazione (Cass. n.7472/2017; Cass.n.4853/2007).Tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltreall'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia statooggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Neconsegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omessoesame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno opiù fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale oextratestuale, da cui essi risultino, il ‘come’ ed il ‘quando’ tali fattisiano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la lorodecisività. (Cass. n. 7472/2017); inoltre, la relativa impugnazionesoggiace alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppiaconforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporisvigente) (Cass. n. 25281/2023).Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio insenso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellavalutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni chenecessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddettomezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare laparte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi7 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplireData pubblicazione 08/05/2025alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero dicompiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti ocircostanze non provati. (Cass. n. 30218/2017; Cass. n.10373/2019).Vero, poi, che il giudice di merito è tenuto a motivareadeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione dellaconsulenza proveniente da una delle parti (ad es.: Cass. n.17399/2015; Cass. n.72/2011), va osservato che nel vigore nellanuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., risultante dall'art.54d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, è mancante ogniriferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata,con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. Sez. U. n.8053/2014).Nel caso in esame, regolamentato dalla norma soprarichiamata, occorre dunque prendere atto del fatto che il rigettodell'istanza è stato oggetto di motivazione; fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (Cass. Sez. U. n.8053/2014).8 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025Ne consegue che non è allora sindacabile nella presente sede ilData pubblicazione 08/05/2025giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all'insufficienzadegli elementi probatori che avrebbero consentito l'esperimentodell'indagine peritale.7.- Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame,contrariamente a quanto assume il ricorrente, la motivazione c’è enon è affatto apparente.La Corte territoriale ha puntualmente motivato sulle ragioni percui non ha ritenuto di disporre la CTU, osservando che la provadegli importi pretesi dal [OSCURATO:PERSONA], e cioè del fatto principale, nonpuò trarsi dalle previsioni delle delibere nn.27/2000 e 61/2000,invocate dall'appellante a dimostrazione degli accordi intercorsi conl'associazione degli industriali di Salerno per la definizione delcontenzioso esistente con le aziende del cratere per il periodo danovembre 1994 a tutto il 1999, perché questi provvedimenti, comegià rilevato dal primo giudice, sono privi «di adeguata analiticità edeterminatezza, oltre che di un riscontro documentale circa l'entitàdei costi sostenuti» e perché sono accordi che stabiliscono quantoal futuro di disporre per la definizione della regolamentazione delletariffe relative ai servizi forniti alle aziende del cratere dal C.G.S.,mentre per il periodo pregresso relativo al 1994 – 1998 (deliberan.27/2000) e 1999 (delibera 61/2000) le delibere si limitano adelaborare i termini di una transazione, senza tuttavia che dagli attirisulti che la volontà espressa nelle delibere si sia concretizzata invalidi ed efficaci atti di transazione conclusi con le societàcontroparti.La Corte d'appello ha quindi ricordato che il consorzio, qualeingiunzione ex art.3 del r.d. n.639/1910, era tenuto a provare ifatti costitutivi della propria pretesa ex art.2697 c.c., sia inrelazione alla fornitura dei servizi che all'aspetto quantitativo dellapretesa, e proprio su questo secondo aspetto si era focalizzata la9 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025contestazione degli opponenti, accolta dal primo giudice sul rilievoData pubblicazione 08/05/2025dell’inidoneità della documentazione prodotta sostegnodell'ingiunzione a fornire prova adeguata della quantità e qualitàdei servizi resi dal C.G.S. (terzo gestore) nell'ambito dei singoliinsediamenti industriali del cratere, nonché dei costi fissi e dei costivariabili di gestione.Su queste premesse, la Corte d'appello ha motivatamenterespinto la sollecitazione a procedere a consulenza tecnica d'ufficioritenendola effettivamente esplorativa perché il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva dato conto, attraverso la produzione di opportunadocumentazione tecnico contabile della quantità e qualità deiservizi resi, dei costi sostenuti e dei criteri adottati per il riparto ditali costi tra le aziende insediate, ma aveva fondato la sua pretesasu meri conteggi predisposti dal terzo gestore delle aree industriali,contenenti «l'esposizione delle tariffe applicate in generale ai variservizi e i due prospetti di ripartizione dei costi tra le aziendeintestati ”ipotesi transattiva…” senza alcun riferimento alla qualità equantità dei servizi effettivamente forniti a ciascuna e senza alcunaindicazione dei criteri seguiti per la ripartizione» (fol. 11 della sent.imp.), conteggi recepiti dall'ente mediante le delibere del comitatodirettivo prima ricordate.Le plurime censure sostanzialmente sollecitano un diversoapprezzamento della documentazione versata in atti e delledelibere, in considerazione del quale prospettano la rilevanza dellasollecitata CTU: ciò ne rende palese l’infondatezza perché lamotivazione non è apparente e l’inammissibilità perché larivalutazione del merito non è consentita in sede di legittimità.8.- In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da10 di 11Numero registro generale 22224/2019Numero sezionale 1620/2025Numero di raccolta generale 12142/2025parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoData pubblicazione 08/05/2025unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,che liquida in relazione a ciascuna costituzione di particontroricorrenti in euro 6.000.00=, oltre euro 200,00 per spesegenerali;- Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 15 aprile 2025.Il PresidenteAlberto Giusti11 di 11Numero registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreGuido [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeLuciano [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCRita [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMartina [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso congiunto iscritto al n. 21779/2025 R.G. promosso daCannon [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difesedall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] Salerno in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRosa [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.12142/2025 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/20261. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàArtes [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., CO.EL.MOS.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàVIBO [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delConsorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno hanno propostoistanza congiunta per la correzione dell'errore materiale contenutonell'ordinanza n. 12142/2025 emessa da questa Corte in data 8.5.2025, nella parte in cui, nel liquidare le spese del giudizio in favoredelle parti controricorrenti, non ha disposto, nel dispositivo, la distra-zione a favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si eradichiarato antistatario, facendone richiesta nel controricorso.Ragioni della decisioneIl ricorso è fondato.In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di im-pugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi allastregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre adessere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che adesso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfat-to il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore ri-spetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces-so, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distratta-rio di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art.391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cas-sazione (ex aliis, Cass. nn. 12437 del 2017, 5082 del 2024, 33258del 2025).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nella specie, come detto, il difensore delle società controricorrentiaveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Cor-te, nel provvedere sulle spese a favore delle parti assistite dal mede-simo difensore, per mera svista, le aveva liquidate omettendo di di-sporre la richiesta distrazione; pertanto, va disposta la correzione delpredetto errore materiale, come da dispositivo.P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel di-spositivo dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 12142/2025, depositata l'8 maggio 2025, nel senso che alla statuizione ivicontenuta, nel secondo capoverso, del tenore “Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese di giudizio, che liquida in relazione a cia-scuna costituzione di parti controricorrenti in euro 6.000.00, oltre eu-ro 200,00 per spese generali”, sia aggiunto il seguente periodo: “Di-spone che le spese liquidate alle controricorrenti siano distratte in fa-vore del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antista-tario”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido MercolinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.