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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 191/1988

ECLI:IT:COST:1988:191
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso notificato il 30 marzo 1987, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna approvata il 3 febbraio 1987, riapprovata il 12 marzo 1987 e comunicata il 14 marzo successivo, concernente "Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna".

Premette il ricorrente che la legge attribuisce (art. 2) alla Commissione speciale il compito di verificare l'attuazione delle conclusioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, nonché lo stato di attuazione degli interventi proposti da detta Commissione parlamentare, e di formulare proposte di intervento per prevenire e reprimere manifestazioni di criminalità.

L'art. 3 attribuisce poi alla Commissione consiliare talune facoltà nei confronti della giunta regionale e il potere di predisporre audizioni di amministratori di enti locali, di operatori pubblici e privati e di altre persone che riterrà opportune sentire.

Il ricorrente deduce che il potere di inchiesta non si configura come funzione autonoma, bensì strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni istituzionalmente spettanti al Consiglio regionale: pertanto, l'inchiesta può essere disposta soltanto in quelle materie per le quali l'organo che la dispone è attributario di specifiche competenze e potestà decisionali.

Nella fattispecie, l'inchiesta riguarda argomenti - ordine pubblico, criminalità, operato degli organi chiamati eventualmente a dar seguito alle conclusioni dell'inchiesta parlamentare chiaramente esulanti dalle competenze regionali, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale.

2. - [OSCURATO:PERSONA], costituitasi oltre il termine indicato nell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, conclude per l'infondatezza della questione.

3. - [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sardegna n. 32 del 4 agosto 1987 è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 1987, n. 33 (concernente "Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza"), la quale, ai sensi dell'art. 5, sostituisce quella impugnata.

Come detto in narrativa, la legge della Regione Sardegna 27 luglio 1987, n. 33, recante "Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza", pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della regione n. 32 del 4 agosto 1987, ha sostituito la legge impugnata (art. 5).

Ne deriva che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere del presente giudizio (da ult., sent. n. 434 del 1987).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 30 marzo 1987, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna approvata il 3 febbraio 1987, riapprovata il 12 marzo 1987 e comunicata il 14 marzo successivo, concernente "Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna". Premette il ricorrente che la legge attribuisce (art. 2) alla Commissione speciale il compito di verificare l'attuazione delle conclusioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, nonché lo stato di attuazione degli interventi proposti da detta Commissione parlamentare, e di formulare proposte di intervento per prevenire e reprimere manifestazioni di criminalità. L'art. 3 attribuisce poi alla Commissione consiliare talune facoltà nei confronti della giunta regionale e il potere di predisporre audizioni di amministratori di enti locali, di operatori pubblici e privati e di altre persone che riterrà opportune sentire. Il ricorrente deduce che il potere di inchiesta non si configura come funzione autonoma, bensì strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni istituzionalmente spettanti al Consiglio regionale: pertanto, l'inchiesta può essere disposta soltanto in quelle materie per le quali l'organo che la dispone è attributario di specifiche competenze e potestà decisionali. Nella fattispecie, l'inchiesta riguarda argomenti - ordine pubblico, criminalità, operato degli organi chiamati eventualmente a dar seguito alle conclusioni dell'inchiesta parlamentare chiaramente esulanti dalle competenze regionali, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale. 2. - [OSCURATO:PERSONA], costituitasi oltre il termine indicato nell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, conclude per l'infondatezza della questione. 3. - [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sardegna n. 32 del 4 agosto 1987 è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 1987, n. 33 (concernente "Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza"), la quale, ai sensi dell'art. 5, sostituisce quella impugnata. Come detto in narrativa, la legge della Regione Sardegna 27 luglio 1987, n. 33, recante "Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza", pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della regione n. 32 del 4 agosto 1987, ha sostituito la legge impugnata (art. 5). Ne deriva che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere del presente giudizio (da ult., sent. n. 434 del 1987). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 191/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris