CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1ANTI PIETRO, del foro di ROMA), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano con la pronuncia indicata in epigrafe, pur concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen. inflitta con sentenza emessa dal G.u.p presso il Tribunale di Roma all'esito di giudizio abbreviato. Nel dettaglio l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] perché, con colpa consistita in negligenza nonché nella violazione degli artt. 191, comma 3, e 141 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), alla guida di un motoveicolo con impianto frenante non idoneo, nel percorrere, in condizioni di buona visibilità, un tratto di strada cittadino rettilineo a velocità (70 km/h) superiore rispetto al limite consentito (pari a 50 km/h) e, comunque, omettendo di moderarla e all'occorrenza di fermarsi, senza compiere manovre atte a evitare l'impatto ha investito l'anziana persona offesa (cagionandone il decesso). Quest'ultima, in particolare, era intenta, nei pressi di una fermata di mezzi pubblici, ad attraversare a piedi la carreggiata, da sinistra verso destra, ancorché non utilizzando gli appositi attraversamenti pedonali (presenti a una distanza di circa 28 m). 2. Avverso la sentenza d'appello Zampini ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge, con riferimento ai criteri di valutazione della colpa specifica e all'interruzione del nesso causale, nonché vizi motivazionali, in termini di apoditticità e contraddittorietà oltre che di insufficiente confronto con le deduzioni difensive e con gli esiti della consulenza tecnica della difesa. La Corte territoriale, oltre a non esplicitare l'iter logico- giuridico sotteso alla ritenuta c.d. «causalità della colpa», avrebbe escluso, apoditticamente, l'interruzione del nesso eziologico tra condatta dell'imputato e evento, invece prospettata dalla difesa come derivante dalla condotta colposa della persona offesa consistita nell'aver attraversato, tentennando, non utilizzando le apposite strisce pedonali. Il giudice di merito avrebbe peraltro argomentato da una velocita del motoveicolo ritenuta pari a circa 70 km/h, quindi superiore al limite imposto (pari a 50 km/h), senza confrontarsi con le deduzioni del consulente della difesa, invece conducenti nel senso di una velocità inferiore al detto limite. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge oltre che i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio senza applicare nella misura massima la riduzione in ragione della riconosciuta attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., ìn considerazione della rilevanza eziologica della condotta colposa della persona offesa. Il giudice di merito non avrebbe altresì esplicitato gli elementi in concreto sottesi all'esercizio del proprio potere discrezionale nella commisurazione giudiziale della pena anche con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nonostante la transazione agli atti, oltre che delle circostanze attenuanti generiche, in merito alle quali avrebbe comunque potuto rilevare, quale elemento positivo, il risarcimento del danno ancorché non ritenuto integrale. 3. Le parti hanno discusso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato, laddove non aspecifico e meramente ripetitivo delle censure d'appello, il primo motivo. Con esso si prospettano violazioni di legge oltre che vizi di contraddittorietà e apoditticità della motivazione circa l'accertamento della colpa„ anche in relazione agli esiti della consulenza tecnica della difesa e in termini di «causalità della colpa», e in merito all'esclusione dell'interruzione del nesso causale nonostante la condotta colposa della persona offesa 2.1. Con motivazione non solo corretta in diritto ma anche congrua, coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha invece ricostruito la dinamica del sinistro oltre che individuato la condotta colposa dell'imputato che ha condotto all'evento in forza di una seriazione causale ritenuta non interrotta dalla condotta del pedone caratterizzata da colpa per le modalità di attraversamento. 2.2. Chiarito che si trattava di strada rettilinea e che le condizioni di visibilità erano buone, è stato accertato che l'anziano pedone è stato attinto nell'atto di attraversare, da sinistra verso destra e nei pressi di una fermata di mezzi pubblici, ancorché senza l'utilizzo delle apposite strisce pedonali, comunque presenti a circa 28 m di distanza dal punto d'impatto, quest'ultimo avvenuto ad una velocità di circa 70 km/h. 2.2.1. Con riferimento a tale ultimo punto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'accertamento della velocità al momento dell'impatto è stato basato, in considerazione anche delle note critiche del consulente tecnico della difesa, invece prospettante una velocità di circa 46 km/h, sugli esiti della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e sull'acquisita documentazione fotografica. In particolare, il riferimento è stato ad una serie di elementi non compatibili con la velocità indicata dal consulente della difesa (in circa 46 km/h, per come emerge dalla stessa sentenza) tra cui: la posizione di quiete del motoveicolo, la posizione del pedone (a circa 29 m di distanza), le condizioni di tempo e luogo, tali da consentire il suo agevole avvistamento da parte del motociclista, e i danni riportati tanto dal motoveicolo quanto da una vettura in sosta. 2.2.2. La Corte d'appello ha dunque operato un buon governo della costante giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si intende ribadire, secondo cui, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da periti e consulenti tecnici, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti. Sicché, ove, come nella specie, una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito alla Suprema Corte di procedere ad una differente valutazione poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla in sede di legittimità, se non entro i limiti del vizio motivazionale (ex plurimis: Sez. 4, n. 6513 del 27/01/2021, Savanelli, in motivazione; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Peregotto, Rv. 181382). 2.3. Quanto all'addebito a titolo di colpa e alla ritenuta causalità della stessa, il giudice d'appello ha valorizzato non solo l'imprudenza tenuta dall'autista, nel viaggiare a una velocità superiore a limite consentito, ma anche la violazione delle specifiche norme cautelari volte proprio a evitare il rischio invece concretizzatosi, di cui agli artt. 141 e 191, comma 3, cod. strada, e quindi, moderare la velocità e all'occorrenza arrestare la marcia per adeguarsi alla presenza nella zona di strisce pedonali, in prossimità di una fermata di mezzi pubblici di trasporto, peraltro in condizioni di inidoneità del sistema frenante del ,..ik.motoveicolo (quello anteriore non perfettamente efficiente e quello posteriore non funzionante). 2.4. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, infine, tutt'altro che apodittica si è mostrata la motivazione nell'escludere, nella specie, l'interruzione del nesso causale, tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, nonostante la condotta colposa della persona offesa consistita nel mancato utilizzo dell'apposito attraversamento pedonale, avendo peraltro il giudice d'appello mostrato di essersi sul punto adeguato ai più recenti principi governanti la specifica materia. 2.4.1. In termini generali, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa attribuirsi, secondo le condizioni del caso, una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata; Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931-01). 2.4.2. Più nel dettaglio, per quanto sia stato ancora ribadito il principio per cui «in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo» (ex plurimís, Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929-01), non poche decisioni, difatti, sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, adottano una impostazione non del tutto coincidente, sostenendo che il comportamento del soggetto passivo del reato o del terzo, per poter essere ritenuto causa da sola sufficiente a cagionare l'evento deve aver introdotto nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico. 2.4.3. In particolare, come di chiarito da Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, e di recente ribadito da Sez. 4, n. 30824/2022, Nicoletti, cit., non massimata, si vuole significare che, almeno in alcuni casi, la prevedibilità o l'imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l'innesco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte. Ne consegue che, ai fini che si stanno considerando, non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta attesa (quella corretta) e condotta concreta (scorretta) del soggetto passivo del reato. Ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico; il che, in questa sede, significa dare risposta al quesito se sul tema sia stata resa dai giudici di merito una motivazione priva di taluno dei vizi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 2.4.4. Orbene, la sentenza impugnata è sul punto immune da censure. La Corte di merito ha difatti sostanzialmente escluso, con riguardo alle concrete circostanze del caso specifico, che il comportamento del pedone, consistente nell'attraversamento eseguito senza l'utilizzo delle strisce pedonali, abbia integrato un evento tale da innescare un rischio la cui gestione non fosse nella specie affidata al motociclista, procedente su strada cittadina e in prossimità di strisce pedonali e di una fermata di mezzi pubblici di trasporto, tanto da interrompere il nesso di causalità. Nel dettaglio, la sentenza, prendendo in considerazione le deduzioni difensive, ha escluso una condotta dell'anziana persona offesa, repentina e improvvisa tanto da assurgere a causa interruttiva del nesso eziologico, in un contesto ove, peraltro, come è emerso dalla stessa sentenza, vi erano nei pressi un attraversamento pedonale e una fermata di mezzi pubblici tali da allertare gli automobilisti della presenza di pedoni. È stato in particolare argomentato dalla circostanza per la quale il pedone, proveniente da sinistra, abbia anche arrestato la propria marcia, in ragione della presenza delle vetture, per poi riprenderla ed essere attinto dal motoveicolo che non ha adottato manovre per evitare l'impatto. Si mostra dunque esente dai dedotti vizi l'apparato argomentativo sotteso all'esclusione dell'eccentricità del rischio che l'imputato era nella specie chiamato a gestire. Il pedone, difatti, era pur sempre intento ad attraversare a piedi la strada e senza tenere condotte del tutto estranee all'uso ordinario della stessa, compreso l'essersi arrestato alla vista delle vetture per poi riprendere la marcia, mentre l'aver attraversato senza l'utilizzo delle apposite strisce ha concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione degli art. 132 e 133 cod. pen., oltre che vizi motivazionali in merito alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n 6, cod. pen., e delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. In primo luogo, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex ,olurimis, Sez. 4, n.61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione), da escludersi nella fattispecie avendo la Corte territoriale, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», sostanzialmente mutuato quanto statuito dalla sentenza di primo grado., anche con riferimento al quantum di riduzione per l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., oltre che escluso la sussistenza delle invocate circostanze attenuanti. 3.2. Con particolare riferimento all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in particolare, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente che con essa non si confronta, ha ritenuto nella specie non integrale il risarcimento del danno oggetto di accordo transattivo, facendo peraltro corretta applicazione del principio per cui la circostanza attenuante in esame presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non è configurata dalla transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Scarlini, Rv. 278315, Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276). 3.3. Quanto al profilo inerente alle circostanze attenuanl:i generiche, rileva invece evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. 3.3.1. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza. Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata emergendo da essa, pur a fronte di un risarcimento del danno ancorché non integrale, gli elementi ritenuti rilevanti, ex art. 133 cod. pen., per l'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti con riferimento alle modalità dell'azione ed alla gravità della colpa valutata tale anche in considerazione del mancato rispetto dell'elementare regola cautelare che imporle di non mettersi alla guida di un motoveicolo privo di un inidoneo sistema frenante. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod„ proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13