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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1994

Cassazione n. 05312/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che entrambi i ricorrenti hanno impugnato diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, formulando motivi manifestamente infondati, avendo i giudici di merito motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, attività organizzata in una c.d.

"piazza di spaccio") che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuti manifestamente infondati i motivi formulati dai ricorrenti in ordine al diniego delle generiche, non emergendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, a fronte della quale i motivi risultano aspecifici; ritenuto, pertanto, che li' ricorso dever'essere dichiaratO inarnmissibilè, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere este re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che entrambi i ricorrenti hanno impugnato diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, formulando motivi manifestamente infondati, avendo i giudici di merito motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, attività organizzata in una c.d. "piazza di spaccio") che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuti manifestamente infondati i motivi formulati dai ricorrenti in ordine al diniego delle generiche, non emergendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, a fronte della quale i motivi risultano aspecifici; ritenuto, pertanto, che li' ricorso dever'essere dichiaratO inarnmissibilè, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere este re [OSCURATO:PERSONA]