CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 17819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20284/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. COOPERATIVASOCIALE; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4757/2018R.G.N. 379/2015 depositata i l 21/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4757/2018, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA]. coop. Sociale, ha riformato, rigettando la originaria domanda, la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato che tra la società e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14.9.2011 con diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel quinto livello del CCNL Scuola materna FISM e con condanna al pagamento della datrice di lavoro di euro 7.214,27 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese processuali, mentre era stata respinta l’istanza di pagamento delle differenze per lavoro straordinario diurno e notturno nonché per il lavoro festivo; ha condannato la Fortunato al pagamento delle spese processuali per il doppio grado liquidate in euro 1.800,00 per il primo e in euro 2.000,00 per il secondo. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) con ordinanza del 12.10.2018, da intendersi integralmente richiamata e trascritta, era stata respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di ius postulandi; b) sulle statuizioni con le quali era stato riconosciuto il diritto ad ottenere differenze retributive per lavoro straordinario diurno e notturno si era formato un giudicato interno non essendo state impugnate; c) l’atto di appello rispondeva ai requisiti previsti dall’art. 434 cpc; d) non essendo [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA]. coop. Sociale un asilo nido, agli educatori di essa non poteva essere riconosciuto il quinto livello riservato, ai sensi della contrattazione collettiva di settore, soltanto agli educatori degli asili nido e non a quelli di strutture diverse: e) le spese processuali del doppio grado dovevano seguire la soccombenza. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi. La società non ha svolto attività difensiva. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182, 414 e 433 cpc e 24 Cost., nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto lo ius postulandidella società per valida procura nel grado di appello nonostante la stessa fosse stata apposta su foglio separato e senza possibilità di verificare la data del suo rilascio. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, in relazione agli artt. 1321 cc, 1362 cc e ss. nonché dell’art. 22 [OSCURATO:PERSONA] per violazione e falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] mansionario e inquadramento del personale con collocazione al III livello anziché al V livello [OSCURATO:PERSONA]; la violazione dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli artt.1321 cc, 1362 cc, perfalsa interpretazione dei documenti di causa ed in particolare della sentenza del Tribunale di Roma n. 998 del 2018 e della Convenzione stipulata con il Comune di Roma. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione degli artt. 360 n. 3 e n.5 cpc, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e difetto ovvero omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sulla corretta interpretazione del mansionario del [OSCURATO:PERSONA] (capitolo V Qualifiche e livelli art. 22 area del personale educativo e docente per i servizi all’infanzia, nella parte in cui al livello III inserisce gli “Assistenti asilo nido, altro personale educativo di altri servizi all’infanzia diversi dall’asilo nido” V), mentre nel livello V il personale educativo degli asili nido”. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione all’art. 2909 c e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla formazione del giudicato su dati e fatti decisivi per la decisione della controversia in diverso procedimento depositato in atti e sopravvenuto, rappresentato dalla citata sentenza del Tribunale di Roma. 6. Si sostiene, in sintesi, che alla luce delle disposizioni contratt uali non sussistevano differenze, che avrebbero giustificato un diverso trattamento, tra “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA].BI”; che la motivazione della Corte distrettuale sulla valutazione delle risultanze istruttorie era apparente e che era stata omessa ogni considerazione sul fatto che il Tribunale di Roma, in altre occasioni, aveva concluso per la ontologica identità tra le due strutture. 7. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione delle norme di legge ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all’art. 425 cpc, in quanto, pur essendovi stata espressa richiesta, il giudice non aveva inteso avvalersi del potere officioso di audizione dei rappresentanti delle OO.SS.maggiormente rappresentative sulla corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 22 del CCNL indicato. 8. Il primo motivo è inammissibile. 9. Invero, la censura articolata è affetta dal vizio di genericità in quanto non è stato ivi riportato il testo della ordinanza interlocutoria, che ha respinto l’eccezione di difetto dello ius postulandisollevata in grado di appello dalla odierna ricorrente né il testo del provvedimento risulta trascritto nella sentenza oggi impugnata, essendo solo stato richiamato per relationem. 10. A questa Corte è, pertanto, preclusa ogni possibilità di verifica del controllo sulla fondatezza della doglianza rispetto alla ratio decidendi adottata dai giudici di seconde cure; da qui l’inammissibilità del motivo. 11. Per ragioni di pregiudizialità logico - giuridica deve esaminarsi preliminarmente il quarto motivo. 12. Esso è infondato. 13. Invero, deve escludersi che possa attribuirsi valore di giudicato esterno ad una asserita pronuncia, riguardante altra dipendente (tale Galeotti) e la società coop. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prova certa sulla sua definitività e in mancanza della trascrizione della motivazione completa onde verificarne l’esatto contenuto: ciò a prescindere dal fatto che la decisione, non riguardando le stesse parti, non può rivestire alcuna valenza vincolante nel caso di specie. 14. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono meritevoli di accoglimento, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza. 15. Sono inammissibili tutte le censure che, al di là delle denunciate violazioni di legge, si limitano ad essere, in sostanza, una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e di diversa ricostruzione della vicenda, rispetto a quella operata dai giudici di seconde cure, come per esempio sulla ritenuta esclusione della natura di asilo nido alla struttura gestita dalla odierna intimata o sulla individuazione delle mansioni svolte dalla lavoratrice. 16. Sono, invece, infondate le doglianze riguardanti una asserita erronea interpretazione delle norme contrattuali collettive in materia. 17. E’ opportuno premettere che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle nome di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass.15934/2020; Cass. n. 5533/2016). 18. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022). 19. Orbene, avendo riguardo ai principi sopra evidenziati questo Collegio considera corretta e condivisibile l’interpretazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] operata dalla Corte distrettuale che ha ritenuto applicabile il V livello unicamente agli educatori di asilo nido e non anche agli educatori di struttura diverse, come appunto “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per l’Infanzia soc. coop. Sociale”. 20. Il dato letterale è chiaro e non fa assolutamente riferimento, quale parametro di inquadramento, alle mansioni in concreto svolte ma alle sole strutture di appartenenza. (asili nido o Spazi be.bi). 21. Ma anche avendo riguardo alla ratio del precetto contrattuale l’opzione esegetica dei giudici di seconde cure è meritevole di conferma in quanto il diverso inquadramento trova giustificazione nella circostanza delle differenze ontologiche tra le due tipologie di strutture, pacificamente riconosciute dalle parti, e riguardanti il diverso orario (per i be.bi, a differenza degli asili nido, massimo di cinque ore giornaliero), con esclusione del pasto e del riposo per i bambini: attività, queste, inevitabilmente incidenti sul percorso educativo dei bambini stessi e con riflessi in ordine alla attività lavorativa degli educatori. 22. Da ultimo, deve sottolinearsi che il riconoscimento spontaneo del V livello alla ricorrente, dal maggio del 2011 (a fronte della richiesta oggetto del presente giudizio dall’aprile 2007 al settembre 2011) non può incidere sull’accertamento delle effettiva volontà espressa dalle parti stipulanti il contratto collettivo, potendo il suddetto riconoscimento essere stato determinato anche da fattori non necessariamente connessi alla applicazione della disposizione contrattuale nella fattispecie invocata e perché comunque si tratta di un criterio sussidiario che non potrebbe operare attesa la chiarezza del testo letterale e la ratio del precetto (Cass.n. 19357/2013). 23. Il quinto mot ivo, infine, è inammissibile. 24. La censura riguarda, infatti, la mancata attivazione di un potere facoltativo e discrezionale (acquisizione di informazioni ex art. 425 cpc) da parte dei giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità, e comunque destinato a fornire chiarimenti in ordine al libero convincimento e non certo a costituire elemento di prova. 25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 26. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’intimata svolto attività difensiva. 27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titol