CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zio Zucchini e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato- intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1055/2018 depositata il 13/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1055/2017, depositata in data 13/04/2018, laCommissione Tributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appelloNumero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] M.Z. S.S. avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna n.200/2016, che aveva a propria volta rigettato il ricorso proposto daicontribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. 20121T005702000, relativoal recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a seguito dellariqualificazione come cessione d’azienda dell’atto di costituzione di societàsemplice del 9/5/2012 – avvenuta mediante conferimento da parte diCesare Zucchini della propria azienda agricola e da parte di MaurizioZucchini della somma di 50.000,00 euro - e del successivo atto, di cui allascrittura privata autenticata del 18/12/2012, di cessione a MaurizioZucchini della pressoché integrale quota del padre [OSCURATO:PERSONA], ilquale conservava una quota di partecipazione al capitale sociale solodell’1%.La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo che, stanteil disposto dall’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, “l’Ufficio legittimamente harilevato che i negozi giuridici, posti in essere con gli atti intitolatirispettivamente “costituzione di società semplice mediante conferimento diazienda agricola” e “atto di cessione di quote di società semplice”, sonostrutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unicoeffetto giuridico, che deve essere considerato, ai fini dell’imposta diregistro, come un fenomeno unitario, e cioè quello della cessione delcomplesso aziendale agricolo, reale obiettivo perseguito”, conconseguente assoggettamento del trasferimento d’azienda ad impostaproporzionale di registro, ipotecaria e catastale.2. Avverso la sentenza della CTR n. 1055/2017 proponevano ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la società agricola M.Z. S.S.3. L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine della eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa.4. I ricorrenti depositavano memoria illustrativa.Numero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “Violazione dell’art. 20, DPRn.131/1986 come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), dellaL.27/12/2017, n. 205 definita norma di interpretazione autentica dall’art.1, comma 1084 della L. 30/12/2018, n.145 in relazione all’art. 360 n.3c.p.c. richiamato dal D.Lgs n.546/92 art. 62, co.1”, per avere la CTRerroneamente ritenuto che il citato art. 20 d.P.R. n.131/1986 - comemodificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 145/2018,costituente norma di interpretazione autentica dell’art. 20, ex art. 1,comma 1084 della l. n. 145/2018 - “consentisse di riqualificare lacessione non totalitaria di quote di società semplice tra gli originari soci alpari di una cessione di azienda sulla base del collegamento negoziale traconferimento di beni in società e successiva cessione di quote”, nonpotendosi invece riqualificare un negozio in base ad elementi estranei alcontenuto dell’atto sottoposto a registrazione, tanto più che nel caso dispecie [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato i propri poteri gestori e la societàagricola stava proseguendo l’attività con gli originari soci, sicchè non sierano affatto realizzati gli effetti giuridici della cessione d’azienda.2. Con il secondo motivo si deduce la “Falsa applicazione dell’art. 20DPR n.131/86 in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c. richiamato dalD.Lgs. n. 546/92, art. 62, co.1”, stante l’impossibilità di riqualificare comecessione d’azienda il conferimento dell’azienda in società semplice e lasuccessiva parziale cessione di quote, in quanto successivamente aquest’ultima [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato i medesimi poteri gestori(trattandosi di amministrazione “per teste”) e la società agricola avevacontinuato ad operare utilizzando l’azienda che l’Ufficio aveva ipotizzatoessere stata ceduta, evidenziando la diversità della fattispecie (data dalcollegamento negoziale tra conferimento e contestuale cessione totalitariadi quote di società di capitali) in relazione alla quale la giurisprudenzaaveva avallato la riqualificazione.Numero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/20263. Con il terzo motivo si deduce “Violazione dell’art. 57, DPRn.13/1986 in relazione all’art. 360, co.1, n.3, richiamato dal D.Lgsn.546/92, art. 62, co.1”, laddove la CTR aveva ritenuto legittima lanotifica dell’avviso alla società agricola, individuata quale “acquirente”,sebbene quest’ultima non fosse stata “parte” né del conferimento,mediante il quale era stata costituita, né della cessione di quote dellastessa da un socio all’altro.4. Con il quarto motivo si deduce l’“omessa pronuncia in violazionedell’art. 112 c.p.c. sull’erroneità dell’intestazione ed individuazione dellasocietà Agricola M.Z. come destinatario dell’atto in relazione all’art. 360,co.1, n.4 c.p.c. richiamato dal D.Lgs n.546/92, art. 62, co.1”, avendo ilgiudice d’appello affrontato esclusivamente la questione della correttezzadella notifica dell’atto alla società agricola.5. Con il quinto motivo si deduce l’“omessa pronuncia in violazionedell’art. 112 c.p.c. sull’eccepito difetto di motivazione degli avvisi diliquidazione in relazione all’art. 360, co.1 n.4 c.p.c richiamato dal D.Lgs.n. 546/92, art.62, co.1,”, in quanto la CTR non aveva deciso in meritoall’eccepito difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione.6. Con il sesto motivo si deduce la “nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92 in relazione all’articolo 360 n.4c.p.c. richiamato dal D.Lgs. n. 546/92, art. 62, co.1 (motivazioneapparente in relazione all’assolvimento dell’onere della prova da partedell’Ufficio)”, essendosi la CTR limitata ad affermare che l’Ufficio avevaapplicato l’imposta di registro “sulla base di elementi concreti edoggettivi”, senza esplicitare quali fossero e così non consentendo diindividuare la ratio decidendi adottata dal giudice.7. Con il settimo motivo si deduce l’“omessa pronuncia in violazionedell’art. 112 cpc in relazione alla liquidazione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle Entrate contenuta nella decisione di primo grado inrelazione all’art. 30, co.1, n.4 c.p.c. richiamato dal D.Lgs n.546/92, art.Numero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/202662, co.1”, avendo gli appellanti escluso di poter essere condannati alpagamento delle spese processuali sostenute dall’Amministrazionefinanziaria in quanto costituitasi in primo grado senza il ministero deldifensore, nonchè dedotto che la notula includeva anche i compensi per lafase istruttoria non svolta e per le spese generali forfettarie non dovuteall’Ufficio, senza che la CTR si fosse pronunciata su tali questioni.8. Tanto premesso, si ritiene opportuno decidere la controversia allastregua del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e111 Cost., che consentono la decisione della causa sulla base dellaquestione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamentesubordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,imponendosi, “a tutela di esigenze di economia processuale e di celeritàdel giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica dellesoluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello dellacoerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quellodell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.(tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5,22 agosto 5 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061;Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020,n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021., n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20dicembre 2021, n. 40734; Cí3SS., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363;Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522;Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149)” (Cass. n. 9908/2023, nonchéCass., n. 33741/2024; Cass., n. 7698/2024; Cass., n. 29358/2025).In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", vapertanto preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, la cuifondatezza determina l’assorbimento degli altri motivi.9. Orbene, si richiamano principi più volte da questa Cortenell’osservare che “l’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017,Numero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ha … modificato l’art. 20 TUR in temadi «interpretazione degli atti», la cui previgente formulazione («L’impostaè applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli attipresentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente») trova oggi una più circoscritta definizione normativa.Riaffermato il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma,l’intervento legislativo ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo attopresentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimodesumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dallegislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati,così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: «L’impostaè applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'attopresentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo,prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvoquanto disposto dagli articoli successivi». Questo nuovo assetto normativoè stato poi fatto oggetto di ulteriore intervento legislativo. Il 1° gennaio2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della legge 30dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondocui: «l’art. 1, comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205,costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unicodi cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». In tal modo il legislatore del 2018ha ritenuto di espressamente attribuire alla previsione dell’art.1, comma87, legge n. 205 cit., portata di interpretazione autentica delladisposizione-base di cui all’art. 20 TUR. E ciò al fine di assegnare efficaciaretroattiva alla riformulazione di quest’ultima disposizione, così darenderla applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti -anche agli atti negoziali posti in essere prima del 1° gennaio 2018. Questiinterventi legislativi – tali da imprimere alla materia un indirizzoricostruttivo radicalmente diverso da quello fatto proprio da unaNumero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026pluriennale e consolidata giurisprudenza di legittimità - sono stati vagliatisotto vari profili dal giudice delle leggi. Investita una prima volta conordinanza di questa Corte n. 23549/19 (dubitativa della legittimità, exartt. 3 e 53 Cost., della nuova formulazione dell’art. 20 in puntoesclusione degli elementi estrinseci all’atto e degli atti collegati), la CorteCostituzionale (sentenza n. 158/2020) ha ritenuto non fondati i dubbi cosìsollevati, osservando che:…la scelta del legislatore del 2017 didiscrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali edai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diversedisposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzicoerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare,sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, siacon la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici degli atti imponibili; - latesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa realenon appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamentodell'articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare infunzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorioendoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, disvincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioniprive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimocontribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamenteammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell'Unioneeuropea) …Analoga questione di legittimità costituzionale è statasollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dallaCommissione Tributaria Provinciale di Bologna, la quale ha altresìsottoposto al vaglio della Corte costituzionale, in via subordinata, ladiversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1,comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’art. 1,comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisceNumero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del1986. Orbene, la Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2021), harichiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art. 20 - ilconvincimento di infondatezza della questione così come già emerso con lamenzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art.artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.),gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività perinterpretazione autentica della nuova disciplina. In ordine a quest’ultimoprofilo, in particolare, ha osservato la Corte che: - non è irragionevolesistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modocertamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più cheall'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'interoimpianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentaledell'imposta di registro, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «nonrisulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020);nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso siadeterminato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativaconsolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppatain senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata piùopportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993), fermo restando chel’interpretazione di legittimità dell’art. 20 non risultava comunque del tuttomonolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsiche la modificazione legislativa fosse a tal punto imprevedibile da palesarsiirragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosiinvece essa su un piano di rispettata coerenza interna della strutturadell’imposta con il suo presupposto economico , secondo quanto giàosservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione delprincipio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultimapronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 -e neppureNumero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026l’art. 53 - Cost., dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lospecifico aspetto della retroattività) che «nella giurisprudenzasovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelarei diritti della persona contro il potere dello Stato e della PubblicaAmministrazione e non viceversa»….All’esito dell’evoluzione normativa edinterpretativa di cui si è dato finora conto, la giurisprudenza di questaCorte di legittimità – appunto preso atto del mutato quadro di riferimento– ha innanzitutto osservato come le riforme del 2017 e 2018 non abbianointaccato il principio legislativo-cardine dell’imposizione di registro,costituito dalla prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò perché, a parteogni considerazione sul rilievo anche ex art. 53 Cost. del principio, ne escecomunque riaffermata la testuale prescrizione per cui L’imposta deveessere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’attopresentato per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente , sicchè la prevalenza sostanziale dei presuppostidell’imposizione, rispetto al titolo o alla forma apparente dell’atto, può(deve) a tutt’oggi essere fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, siapure entro i ricordati limiti imposti all’attività ermeneutica dall’art. 20novellato, cioè per intrinseco (Cass. del 22.06.2022, n. 20073)…Su talefondamentale premessa, la giurisprudenza di legittimità registral’adattamento della nuova disciplina dell’art.20 secondo i criteriricostruttivi di compatibilità costituzionale dettati dal giudice delle leggi,con conseguente affermata preclusione alla riqualificazione negoziale ‘perestrinseco” o per collegamento negoziale in tema di imposta di registro,le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dallacessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essereriqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, ilconseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con lefinalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario…Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazioneNumero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/20262021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atticollegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta diregistro (Cass. n. 25601/2021)…. Adeguandosi a tale interpretazione,anche questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto aregistrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementiextratestuali, poiché l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disponeche «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridicidell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titoloo la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'attomedesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad essocollegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^ 5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5,22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021,n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass.,Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022,n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez.5^, 13 dicembre 2023, n. 34901; Cass. 11.10.2023, n. 24668). Cosìanche si era espressa Cass. n. 10688/2021, la quale ha evidenziato come,a seguito del duplice intervento della Corte Costituzionale,l’[OSCURATO:PERSONA] non può più riqualificare l’atto facendoricorso a contenuti diversi da quelli propri delle clausole contrattuali edestranei agli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione. Piùin particolare, quest’ultima pronuncia ha osservato che: - l'attività diqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare è legittimasoltanto se operata per intrinseco , senza l'utilizzazione di elementi adesso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, d.P.R. n.131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi daNumero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunquedesumibili dal singolo atto presentato alla registrazione; - l’accesso adelementi negoziali o comportamentali estrinseci è invece consentito nelladiversa ottica (estranea all’art.20) dell’emersione di un abuso del dirittoed elusione fiscale, nel qual caso – però - l’amministrazione finanziaria (icui poteri accertativi in tema di imposta di registro ed ipocatastale sonostati equiparati a quelli propri dell’imposizione sul reddito ex art.53-bisd.P.R. 131/86 novellato nel 2017) deve osservare il contraddittoriopreventivo, il procedimento e le garanzie tutte di cui all’art.10- bis legge27 luglio 2000, n. 212 (ben inteso, soltanto alle fattispecie successive allasua introduzione). L’attenzione dell’interprete muove oggi, dunque, dallapolarizzazione intrinseco-estrinseco , dovendosi in concreto valutarequali elementi siano da considerarsi interni all’atto presentato allaregistrazione, così da rilevare ai fini della qualificazione sostanziale dell’atto stesso, e quali siano invece ad esso esterni, così da risultareininfluenti ed inutilizzabili (salva la diversa ipotesi dell’ ex art. 10 -bislegge 212/00 cit.). E questa opera di classificazione e qualificazionenegoziale deve essere finalizzata all’individuazione del regime diimposizione applicabile all’atto tenuto conto, da un lato, della suaintrinseca natura e dei suoi effetti giuridici (non economici) e, dall’altro,della sua atomistica ed autosufficiente analisi secondo il paradigma –ancora insito nell’Ordinamento (C.Cost. cit.) – della imposta d’atto ”(Cass., n. 7470/2024, nonché, tra le altre, 22666/2024).10. I suddetti principi sono stati disattesi dal giudice d’appello, che hafatto ricorso al collegamento negoziale tra due diversi atti (l’atto dicostituzione della società semplice agricola mediante conferimento diazienda agricola e la successiva cessione di quote sociali), non piùconsentito dall’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 come interpretato alla lucedi una evoluzione normativa e giurisprudenziale ormai consolidata e a cuisi intende dare continuità, per riqualificare l’operazione negoziale qualeNumero registro generale 3237/2019Numero sezionale 4006/2026Numero di raccolta generale 16760/2026Data pubblicazione 28/05/2026cessione d’azienda pur in mancanza di elementi intrinseci a ciascun attoda cui inferire tale volontà delle parti (v. sulla specifica questione dellanon riqualificabilità in cessione d’azienda, ai fini dell’imposta di registro,delle operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dauna cessione di quota della società conferitaria, Cass., n. 11062/2026;Cass., n. 25601/2021).L’attività qualificatoria non può, invero, travalicare lo schemanegoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, mediante l'artificiosacostruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta daicontraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti.11. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento, in ragione diquanto sopra rilevato, dell’originario ricorso dei contribuenti.12. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., deve provvedersi sulle spese di tutti iprecedenti giudizi, rimanendo pertanto assorbito anche il settimo motivodi ricorso.Non essendosi l’orientamento giurisprudenziale, a cui questa Corte hainteso conformarsi, ancora consolidato al momento della proposizionedell’iniziale ricorso dei contribuenti vittoriosi, va disposta lacompensazione delle spese sia dei gradi di merito che del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodei contribuenti, annullando l’atto impugnato.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12/5/2026Il PresidenteUgo Candia