CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 46710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel quartiere Provinciale di Messina - dedita, tra l'altro, alle estorsioni ai danni di imprenditori e al controllo illecito del settore del gioco e delle scommesse - capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. All'interno della consorteria l'indagato rivestiva, in prospettazione accusatoria, il ruolo di addetto alla riscossione delle somme incassate per conto della medesima e di gestore della sala da biliardo «[OSCURATO:PERSONA]», divenuta sede operativa del gruppo malavitoso. Tali elementi risultavano da intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni di uno dei frequentatori della sala, [OSCURATO:PERSONA]. Altamente sintomatica dell'inserimento di Ciampi nella compagine associativa era, a giudizio del Tribunale, la circostanza, emergente pure da captazioni, che [OSCURATO:PERSONA] si fosse prodigato, anche mediante l'intimidazione di testimoni, per garantire all'indagato l'impunità dal delitto, connotato da metodo mafioso, in relazione al quale questi era stato arrestato in flagranza nel gennaio 2018. Parimenti sintomatiche dell'intraneità di Ciampi al clan erano, per il Tribunale, emergenze investigative ulteriori (intercettazioni di telefonate e di conversazioni tra presenti, operate anchè •in carcere), da cui si comprendeva come il gruppo malavitoso avesse provveduto al sostentamento della famiglia dell'indagato durante la sua detenzione e si fosse accollato le spese legali di difesa. 2. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama i principi giurisprudenziali salienti in materia di partecipazione associativa mafiosa e segnala che i relativi indicatori, a sé riferibili, sarebbero stati valutati in modo illogico. L'aiuto economico, di cui avrebbero goduto lui e i suoi familiari, non sarebbe elemento significativo, in rapporto alla mancata individuazione della data di sua pretesa adesione al clan e alla natura del reato per il quale era stato arrestato nel 2018 (un tentativo di rapina, in concorso con soggetti estranei a contesti mafiosi). Si tratterebbe di un aiuto frutto della sua conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], e non frutto di appartenenza associativa. La partecipazione alla raccolta delle scommesse e alla gestione della sala giochi sarebbero attività esulanti da quelle del clan. Le intercettazioni, al riguardo, sarebbero state fraintese. Ciampi si sarebbe relazionato con il solo [OSCURATO:PERSONA], senza conoscere altri pretesi sodali e senza partecipare a riunione alcuna, eseguendo le direttive del suo mentore in considerazione del rapporto fiduciario che lo legava a lui, e non in forza di una relazione gerarchica di appartenenza. Vi sarebbe - conclusivamente - totale carenza di gravità sul ruolo dinamico e funzionale dell'indagato nella consorteria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare infondato, in base alle considerazioni che seguono. 2. Questa Corte, nel suo massimo Consesso, ha di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Lo stare a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che . esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inglobato nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile e significativa intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, da circostanze in tal senso adeguatamente significative; ossia, da un lato, dal ruolo attivo svolto dall'indagato in un settore cruciale e strategico del più vasto programma criminoso della consorteria, quello del gioco e delle scommesse, e, dall'altro, dal sostegno economico che la consorteria garantiva alla famiglia dell'indagato durante i periodi della sua detenzione, oltre che dalla illecita mobilitazione, in suo favore, del capoclan, in occasione di un procedimento penale cui venne sottoposto per delitto espressivo di metodo mafiòso. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione del compendio indiziario - incluse in esso le intercettazioni, la cui interpretazione costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze, sostanzialmente incontroverse nella loro storicità; lettura che mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un preteso rapporto di mera sudditanza personale al capoclan. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso. per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo il test in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superato - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 4. Segue la reiezione del proposto ricorso. Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.• P.Q.M. z\in ect:n!. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese tIS +.9 processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma a) 10 cs3 e 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.