CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 6439/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]k . --1(,),2(< [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: decreto del Tribunale di Chieti pubblicato in data 30.12.2021 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia contestuale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]., Coordinat e Pres. oggi, 4 OTT. 2021 [OSCURATO:PERSONA] GiU