CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/11/2022 CC ORDINANZA sul ricorso 24662-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1416/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente contro decreto ingiuntivo. Era avvenuto che la notificazione dell’opposizione, tentata presso il domicilio eletto, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario; l’opposto, informato tramite posta elettronica della proposizione dell’opposizione, si era costituito, ma il primo giudice ha negato la sanatoria della notificazione e tale statuizioneè stata confermata in appello. La ricorrente censura la decisione, deducendo che la notificazione, tentata nel domicilio eletto, non andò a buon fine per causa imputabile al destinatario, al quale fu trasmesso per posta elettronica la citazione in opposizione, conseguendone da ciò la sanatoria per effetto della costituzione, vertendosi in ipotesi di nullità e non di inesistenza. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha evidenziato la pendenza, dinanzi a questa Suprema corte, sulla medesima vicenda successoria e la stessa questione giuridica di quella oggetto della presente impugnazione, di altre controversie, chiedendo la trattazione congiunta. Tale istanza deve essere rigettata. Non ricorre l’ipotesi della riunione obbligatoria, né si ravvisano ragioni di connessionetali da giustificare, in ipotesi, la riun ione facoltativa (Cass. n. 1521/2013; n. 27550/2018). Il ricorso è inammissibile exart. 360-bis n. 1 c.p.c. Vengono inconsiderazione i seguenti principi di diritto: In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Cass. n. 17577/2020; n. 40758/2021). È stato inoltre chiarito che «la notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della meta, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandata, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo» (Cass. n. 23968/2017). Le conseguenza di tali regole nel caso di specie sono evidenti: dato per ammesso che la notificazione dell’opposizione al decreto ingiuntivo non fosse andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, da ciò ne discendeva, come evidenziato nella sentenza impugnata, l’applicabilità dei principi sull’onere del notificante di riattivare il procedimento di notificazione, e non, come invece ritiene la ricorrente, il perfezionarsi di una notificazione suscettibile di sanatoria ex tuncper effetto della costituzione del convenuto. Il fatto che l’atto sia stato informalmente trasmesso al destinatario, poi costituitosi, non consente, in presenza di una notificazione oggettivamente non perfezionatasi, di riconoscere alla costituzione, effettuata al fine di eccepire l’omessa notifica, alcuna efficacia sanante (Cass. n. 23968/2017). Corte cost., 09/07/2021, n. 148, richiamata dalla ricorrente con la memoria, non fornisce argomento per mutare orientamento. Secondo tale sentenza è incostituzionale l'art. 44, 4°comma, cod. proc. amm., nella parte in cui consente al giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso (alla quale non sia seguita la costituzione del destinatario) soltanto «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante». L’ipotesi vagliata nella pronuncia del giudice delleleggi è pur sempre quella della notificazione nulla, mentre nel caso in esame si vorrebbe, contro la consolidata giurisprudenza di legittimità, sostenere la possibilità della sanatoria di notificazione mai perfezionatasi. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c