CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02661/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato, per la parte che qui interessa, l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da DIBBA Lamin. 2. Ricorre DIBBA Lamin, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché è irrilevante chiarire quali siano i rapporti tra il detenuto e il soggetto che ha messo a disposizione il proprio domicilio per l'esecuzione della misura. 3. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato, per rigettare l'istanza, la contemporanea esistenza di un titolo cautelare per fatti analoghi e l'aleatorietà del domicilio, peraltro indicato soltanto in occasione dell'udienza, a fronte della relazione carceraria che esclude la disponibilità di un domicilio idoneo in Italia. La motivazione non è affatto illogica, mentre il ricorso si limita a non convenire con essa. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem