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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00341/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 41 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/199e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati indicati nei capi A, B e D delle imputazioni, relativi a cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica descritto nel capo E.2.

Nei ricorsi congiunti presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità in considerazione della quantità di sostanza stupefacente della quale è loro contestata la cessione; b) per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio della motivazione nel fondare la responsabilità per il reato di cui al capo E soltanto sul fatto che la ricorrente è l'intestataria dell'utenza elettrica che si assume manomessa, ma trascurando che è stato Bombaci a confessare immediatamente di avere manomesso l'utenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la valutazione circa l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - compatibile con il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - si incentra sulla verifica della consistenza nel caso concreto sia all'entità del lucro perseguito, o effettivamente conseguito dall'agente, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta con riferimento a qualsiasi lesione di un bene giuridico penalmente rilevante (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499).

Nella fattispecie la Corte di Appello ha escluso l'attenuante non irragionevolmente considerando che, «anche se la singola cessione ha comportato un lucro irrisorio» (il prezzo è stato di 5 euro per ogni cessione), la reiterazione della condotta da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li ha fatti divenire «sicuri punti di riferimento per il rifornimento della suddetta sostanza stupefacente da parte dei consumatori» (p. 5), così accrescendosi la valenza criminale delle illecite cessioni.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La Corte di appello ha desunto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che il contratto di fornitura era intestato a lei e che ella abitava, assieme a [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento dove era posizionato il contatore.

Inoltre, ha osservato che la confessione di Bombaci di essere stato l'autore della manomissione non esclude la responsabilità della Foti perché la manomissione risultava «oltremodo evidente» e entrambi indebitamente fruivano dell'energia elettrica.Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata si è concentrata sugli antefatti della possibile condotta della ricorrente, ma non ha individuato specifici elementi indiziari a suo carico anche perché non ha giustificato, ancorandolo a concreti dati fattuali, il giudizio secondo il quale la manomissione sarebbe risultata palese.

Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente al reato di furto contestato a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per un nuovo giudizio sul punto secondo il criterio di valutazione indicato.

3. Dall'integrale rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Rigetta nel resto il suo ricorso.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 41 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/199e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati indicati nei capi A, B e D delle imputazioni, relativi a cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica descritto nel capo E.2. Nei ricorsi congiunti presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità in considerazione della quantità di sostanza stupefacente della quale è loro contestata la cessione; b) per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio della motivazione nel fondare la responsabilità per il reato di cui al capo E soltanto sul fatto che la ricorrente è l'intestataria dell'utenza elettrica che si assume manomessa, ma trascurando che è stato Bombaci a confessare immediatamente di avere manomesso l'utenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la valutazione circa l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - compatibile con il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - si incentra sulla verifica della consistenza nel caso concreto sia all'entità del lucro perseguito, o effettivamente conseguito dall'agente, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta con riferimento a qualsiasi lesione di un bene giuridico penalmente rilevante (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499). Nella fattispecie la Corte di Appello ha escluso l'attenuante non irragionevolmente considerando che, «anche se la singola cessione ha comportato un lucro irrisorio» (il prezzo è stato di 5 euro per ogni cessione), la reiterazione della condotta da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li ha fatti divenire «sicuri punti di riferimento per il rifornimento della suddetta sostanza stupefacente da parte dei consumatori» (p. 5), così accrescendosi la valenza criminale delle illecite cessioni. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha desunto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che il contratto di fornitura era intestato a lei e che ella abitava, assieme a [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento dove era posizionato il contatore. Inoltre, ha osservato che la confessione di Bombaci di essere stato l'autore della manomissione non esclude la responsabilità della Foti perché la manomissione risultava «oltremodo evidente» e entrambi indebitamente fruivano dell'energia elettrica.Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata si è concentrata sugli antefatti della possibile condotta della ricorrente, ma non ha individuato specifici elementi indiziari a suo carico anche perché non ha giustificato, ancorandolo a concreti dati fattuali, il giudizio secondo il quale la manomissione sarebbe risultata palese. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente al reato di furto contestato a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per un nuovo giudizio sul punto secondo il criterio di valutazione indicato. 3. Dall'integrale rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il suo ricorso. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle
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