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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14148/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4549/2020 RG proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, Lungotevere della Vittoria 5, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono come da procura speciale in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Bari via F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Gimma 34/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]come da procura in atti; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 819/2019 della CORTE D'APPELLO di potenza, depositata il 25.11.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] (accoglimento del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 14/03/2003 Carlo e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietari in Montemilone contrada Lura di una strada di campagna definita “passata” (in catasto al foglio 33 particella 233) e di una striscia di terreno sita tra la suddetta strada e il limitrofo fondo (facente parte anch’essa della particella 233), convennero il vicino [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Melfi per far accertare l’esatto confine e ottenere la condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno.

Chiesero altresì il risarcimento dei danni e l’accertamento di inesistenza di servitù di passaggio sulla strada.

Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e, con intervento volontario, il comproprietario [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla medesima parte di terreno e della servitù di passaggio sulla strada.

Espletata l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e c.t.u., il Tribunale di Melfi con sentenza depositata il 16/02/2012 accolse le domande riconvenzionali proposte dai Cancellara e rigettò quelle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 proposte dagli attori di rilascio della striscia e di accertamento della Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 libertà del fondo.

La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza n. 301/2013 pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l'appello dei Mazzoni per difetto di specificità dei motivi.

La pronuncia è stata cassata da questa Corte che, con ordinanza n. 2955/2018, in accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso dei Mazzoni, ha investito il giudice di rinvio del nuovo esame dell’impugnazione.

Il giudizio di rinvio è stato riassunto dai rispettivi eredi di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Potenza in sede di rinvio ha respinto il gravame, condannando gli originari appellanti al pagamento delle spese.

Per giungere a tale conclusione la Corte di rinvio, ha osservato, per quanto ancora interessa: -che era inammissibile, per violazione dell’art. 345 cpc, la domanda di accertamento della proprietà della passata, mai avanzata davanti al Tribunale; -che doveva ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello; -che le questioni principali da esaminare riguardavano a) la titolarità della proprietà della fascia contesa di mq 5.400,00 asseritamente facente parte del fondo particella 233 compresa tra la passata e il confine col fondo Cancellara; b) la esatta individuazione della cd passata; -che in ordine alla prima questione, la presenza di una staccionata a delimitazione della passata rispetto al fondo Cancellara non escludeva che il confine fosse rappresentato dal margine laterale esterno della passata, con logica conseguenza che tra il margine estremo della passata e il fondo Cancellara non F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 esistesse nessuna fascia di mq. 5.400,00 appartenente al fondo Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 Mazzoni; -che l’espressione “attacco indicata negli atti pubblici stava ad indicare confine della passata col fondo Cancellara, il che escludeva l’esistenza della fascia di mq 5.400,00; -che gli appellanti non avevano sottoposto ad adeguata critica il riferimento fatto dal Tribunale agli esiti della consulenza tecnica di ufficio da cui era sempre emerso che il confine tra i fondi era rappresentato dalla passata; -che in merito alla identificazione della passata l’asserita confusione fatta dal Tribunale (collocazione a levante del fondo Cancellara piuttosto che a ponente), la questione, anche se non rilevante in chiave di accertamento della proprietà per mancata proposizione di specifica domanda, rilevava comunque con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio ed in proposito andava rilevata la mancata proposizione di specifiche censure alle deposizioni dei testi nel senso che il passaggio abbia interessato una passata diversa da quella oggetto di causa; -che, in altre parole, gli appellanti non avevano contestato la riferibilità delle menzionate deposizioni testimoniali proprio alla passata ubicata a ponente rispetto al fondo Cancellara; -che pertanto nessuna influenza aveva sulla ratio decidendi l’eventuale esistenza di una diversa ulteriore passata ubicata a levante rispetto al fondo Cancellara e apparentemente documentata dagli atti evocati dagli appellanti, sicché non era ravvisabile nessun errore del Tribunale sulla esatta identificazione della passata; -che la presenza del filo spinato non era stata indicata né dai testi né dal CTU e ciò rendeva plausibile la sua rimozione dopo l’atto pubblico del 1929.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 Ricorrono nuovamente in cassazione i fratelli Mazzoni con 8 Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 motivi di ricorso contrastati con controricorso dagli eredi di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e di accertamento da parte del consulente, la collocazione della passata oggetto di causa (originariamente larga mt. 5,50 e oggi larga metri 3,00) interamente all’interno della proprietà Mazzoni, nel senso che essa non è più a confine con dette proprietà bensì tra la striscia di terreno rivendicata e la restante proprietà dei Mazzoni.

Si denunzia altresì ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc l’omesso esame del motivo di appello concernente il medesimo fatto decisivo e cioè la circostanza che la lingua di terra fosse interamente all’interno della proprietà Mazzoni, come affermato dal consulente tecnico.

Il fatto trascurato sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’avvenuto restringimento della passata dagli originari mt. 5,50 ai mt. 3,00 e il suo posizionamento non più sul confine e ciò ha comportato, sempre a dire dei ricorrenti, l’erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio.

Ribadiscono i ricorrenti l’erronea individuazione della “passata” oggetto di giudizio, che sarebbe ubicata in luogo diverso.

Evidenziano inoltre l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla estinzione della servitù.

Il motivo è infondato.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto Data pubblicazione 04/05/2022 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 ed altre).

Nel caso in esame, il fatto decisivo che si assume trascurato è rappresentato dalla esatta ubicazione della striscia e della passata, ma la CA ha proceduto al relativo esame, seppure con esito non conforme alle aspettative degli odierni ricorrenti, come si evince dalla motivazione sintetizzata in narrativa e svolta alle pagg. 12 e ss in cui si è dato atto della collocazione della passata all’interno della proprietà Mazzoni, del fatto che essa era delimitata da una recinzione e ancora della assenza della striscia di mq 5.400 appartenente ai Mazzoni.

Se poi sono stati esaminati diversamente alcuni elementi istruttori o circostanze di fatto, tale diversa valutazione non rientra nella previsione dell’art. 360 n. 5 per espressa previsione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 legislativa, a meno di non voler stravolgere la natura del giudizio di Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 legittimità.

È noto, infatti, che alla Corte di Cassazione è Data pubblicazione 04/05/2022 istituzionalmente preclusa ogni nuova rivalutazione dei fatti (cfr. tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 Rv. 661628; Sez. 1 -, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019 Rv. 653222; Sez.

U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 Rv. 656492; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 Rv. 646976; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 Rv. 641328; Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014 Rv. 633335; Sez.

L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006 Rv. 588486).

Quanto all’originaria consistenza della passata e al successivo restringimento delle dimensioni da mt 5,50 a mt 3,00, trattasi di circostanza che non risulta dalla sentenza impugnata (e neppure da quella di primo grado, richiamata in ricorso, per quanto interessa, a pag. 4) ma solo da una affermazione degli attori.

Né può attribuirsi rilievo alla ricostruzione del CTU in base alla situazione catastale, che i ricorrenti valorizzano (v. pag. 12 ricorso e memoria).

E’ noto infatti che nella determinazione dei confini le risultanze catastali rivestono solo efficacia residuale.

Nel caso in esame, il consulente tecnico aveva accertato che il confine naturale tra i fondi è rappresentato dalla passata e la Corte di rinvio a pag. 15 della sentenza ha condiviso la conclusione così come in precedenza aveva fatto il Tribunale.

Le considerazioni esposte escludono logicamente anche l’omesso esame del motivo di appello sulla collocazione della striscia di terra all’interno della proprietà Mazzoni. 2 Il secondo motivo di ricorso allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 cpc per avere ritenuto inammissibile per novità la domanda petitoria di accertamento del diritto di proprietà sulla passata.

Denunziano inoltre i ricorrenti la mancata applicazione dei principi sul giudicato interno perché la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 precedente pronuncia di appello n. 301/2013 aveva invece ritenuto Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 che gli appellati non avessero formulato domande nuove.

Data pubblicazione 04/05/2022 Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, non si vede come una sentenza di appello cassata in sede di legittimità (quale è appunto la n. 301/2013) possa acquistare efficacia di giudicato.

In secondo luogo, secondo un generale principio di diritto, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 1 - , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 Rv. 645194; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693).

Nel caso di specie, se è vero che la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della proprietà della strada definita “passata” (cfr. sentenza impugnata pag. 8), è altrettanto vero che a pag. 16 ha richiamato il seguente passaggio della sentenza di primo grado (integralmente confermata): “è incontestato che i sigg.

Mazzoni siano proprietari della cd. passata alla luce di quanto accertato” (analoga affermazione è contenuta anche a pag. 12).

Un eventuale giudizio di rinvio su tale questione non aggiungerebbe quindi nulla di più favorevole agli odierni ricorrenti. 3 Col terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile in sede di gravame la produzione dell’atto di vendita del 1937 e per F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 averne omesso l’esame, seppure espressamente menzionato nella Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 consulenza tecnica e negli scritti processuali, in quanto collegato al grafico planimetrico dell’agosto 1937 esaminato dal consulente.

Questo atto – secondo la tesi dei ricorrenti – dimostrerebbe che essi sono i proprietari della passata che ricade interamente nel loro fondo.

Il motivo – che attiene anch’esso alla proprietà della passata - è inammissibile per le stesse ragioni richiamate nella trattazione del precedente motivo (concreto pregiudizio del diritto di difesa) e pertanto ad esso si rinvia. 4 Col quarto motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 cpc e 2909 cc in tema di giudicato interno: i ricorrenti si lamentano della ritenuta inammissibilità di sette documenti in appello, trattandosi di documenti già entrati nel processo in quanto utilizzati dal consulente tecnico nel contraddittorio delle parti, senza alcuna tempestiva eccezione di parte.

Il motivo è infondato perché l’art. 345 cpc è chiarissimo nel vietare, salvo alcune ristrette ipotesi, qui certamente non ricorrenti, la produzione di nuovi documenti in appello.

Il fatto che tali documenti siano stati utilizzati dal CTU nel contraddittorio delle parti non solo è tutt’altro che pacifico (cfr. controricorso pagg. 30 e ss ove si contesta decisamente l’assunto), ma non è certamente verificabile in sede di legittimità a meno di non volere snaturare il relativo giudizio affidando alla Corte di legittimità l’esame della consulenza tecnica di ufficio e dei titoli di proprietà.

La questione della indispensabilità dei documenti nuovi in appello ex art. 345 cpc è affrontata per la prima volta solo in memoria, perché nel ricorso si insiste solo sulla loro appartenenza al dibattito processuale per averne fatto uso il consulente tecnico.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Fuori luogo è quindi la giurisprudenza richiamata in memoria a Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 pag. 5 sui poteri di accertamento in fatto della indispensabilità del Data pubblicazione 04/05/2022 documento da parte della Corte di Cassazione (accertamento, peraltro, da svolgere solo in astratto) perché tale regola presuppone pur sempre la deduzione della “indispensabilità” come motivo di ricorso: cfr. Sez. 2 - Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 Rv. 659198; Sez. 2 , Sentenza n. 15488 del 21/07/2020 richiamate in memoria ed anche Sez.

U, Sentenza n. 10790 del 2017) La memoria ex art. 378 cpc ha infatti ben altra funzione, che certamente non è certamente quella di colmare il difetto di specificità dei motivi di ricorso.

Inoltre, è appena il caso di osservare che non trova applicazione nella fattispecie in esame neppure il principio di recente affermato dalle sezioni unite secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 6500 del 2022).

I documenti della cui tardiva produzione oggi si discute sono infatti finalizzati - come emerge inequivocabilmente dallo stesso ricorso a pag. 24 - “alla corretta identificazione del confine”, e quindi sono indiscutibilmente diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 5 Col quinto motivo i ricorrenti denunziano la nullitNumero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022à della sentenza per non essersi la Corte d’Appello pronunciata Data pubblicazione 04/05/2022 sull’eccezione di estinzione della servitù di passaggio sull’originaria passata dei Mazzoni a favore del fondo Cancellara ai sensi degli artt. 1074 e 1075 cc.

Il motivo inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 Rv. 655419; Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361 ed altre).

Nella fattispecie, il ricorso doveva riportare lo specifico motivo di appello con cui ci si doleva della mancata dichiarazione di estinzione della servitù, non essendo idonei i meri passaggi dell’appello sulle deposizioni dei testi in ordine al transito sulla passata. 6 Col sesto motivo i ricorrenti denunziano la contraddizione manifesta della motivazione di riconoscimento del diritto di servitù di passaggio ad usucapionem su detto terreno e le dichiarazioni rese dai testimoni sul passaggio dei Cancellara sulla proprietà Mazzoni.

Rilevano i ricorrenti di avere - contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello- contestato il contenuto delle deposizioni.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Il motivo è inammissibile perché il vizio di motivazione non è Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 più censurabile per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 360 n.

Data pubblicazione 04/05/2022 5 cpc nella attuale formulazione applicabile al caso in esame).

In ogni caso va ribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 cit.; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 cit.). 7 Col settimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cc per avere la Corte d’Appello interpretato le clausole degli atti di compravendita prodotti singolarmente considerate, senza ricercarne il senso complessivo.

Ancora, lamentano l’omesso esame dello specifico motivo di appello sull’esistenza di altra “passata”, per i Cancellara, opposta a quella di cui è causa.

Il motivo è infondato.

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 l'altra (tra le varie, v.

Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 Data pubblicazione 04/05/2022 Rv. 646649; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 Rv. 610944; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 Rv. 646063).

Nel caso in esame, la censura, lungi dall’evidenziare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia discostato dai canoni interpretativi, sollecita una alternativa ricostruzione della situazione fattuale ed in particolare dello stato dei luoghi.

Insussistente è poi il vizio di omesso esame del motivo di appello perché la Corte territoriale a pag. 15 e 16 ha esaminato la tematica della identificazione della cd. passata e l’ha reputata irrilevante in chiave di accertamento della proprietà, ma si è soffermata comunque su di essa con riferimento alla questione della servitù di passaggio, evidenziando che “gli appellanti non hanno mai sostenuto e comprovato che il passaggio effettivamente esercitato dai Cancellara abbia riguardato una passata (ossia un tracciato, un percorso o una strada) diversa da quella oggetto di causa a cui era riferita la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In altre parole, gli appellanti non hanno mai contestato che le menzionate deposizioni fossero riferibili proprio alla “passata ubicata a ponente rispetto al fondo Cancellara”.

Il problema allora si sposta sul piano della adeguatezza della motivazione o comunque della insufficiente o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma un tale vizio di legittimità non è più denunziabile per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 360 cpc nella attuale formulazione applicabile al caso in esame). 8 con l’ottavo ed ultimo i ricorrenti denunziano la violazione dei principi che regolano i rapporti tra giudicato possessorio ed azione petitoria nella parte in cui la Corte d’Appello, richiamando la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 sentenza di primo grado, ha desunto il possesso della fascia Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022in questione da parte dei Cancellara, sulla scorta di due sentenze.

Data pubblicazione 04/05/2022 Rilevano la inefficacia del giudicato possessorio nel giudizio petitorio e quindi la violazione dei suddetti principi, qualora si ritenga che la suddetta affermazione costituisca o comunque faccia parte della più complessa motivazione posta a base della sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile perché – a ben vedere - l’affermazione in questione è del Tribunale non della Corte d’Appello (e di ciò se ne rendono evidentemente conto gli stessi ricorrenti laddove pongono la questione in via ipotetica (“Laddove si ritenga….”: v. pag. 32 ricorso).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Sez.

L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014 Rv. 630084; Sez.

L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006 Rv. 587584; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 Rv. 598504).

La censura in ogni caso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come si è visto, non poggia affatto sul giudicato possessorio, ma sull’esame dei titoli, gli accertamenti peritali e le deposizioni dei testi.

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente e distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

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Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 7.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4549/2020 RG proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, Lungotevere della Vittoria 5, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono come da procura speciale in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Bari via F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Gimma 34/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]come da procura in atti; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 819/2019 della CORTE D'APPELLO di potenza, depositata il 25.11.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] (accoglimento del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 14/03/2003 Carlo e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietari in Montemilone contrada Lura di una strada di campagna definita “passata” (in catasto al foglio 33 particella 233) e di una striscia di terreno sita tra la suddetta strada e il limitrofo fondo (facente parte anch’essa della particella 233), convennero il vicino [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Melfi per far accertare l’esatto confine e ottenere la condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno. Chiesero altresì il risarcimento dei danni e l’accertamento di inesistenza di servitù di passaggio sulla strada. Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e, con intervento volontario, il comproprietario [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla medesima parte di terreno e della servitù di passaggio sulla strada. Espletata l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e c.t.u., il Tribunale di Melfi con sentenza depositata il 16/02/2012 accolse le domande riconvenzionali proposte dai Cancellara e rigettò quelle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 proposte dagli attori di rilascio della striscia e di accertamento della Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 libertà del fondo. La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza n. 301/2013 pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l'appello dei Mazzoni per difetto di specificità dei motivi. La pronuncia è stata cassata da questa Corte che, con ordinanza n. 2955/2018, in accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso dei Mazzoni, ha investito il giudice di rinvio del nuovo esame dell’impugnazione. Il giudizio di rinvio è stato riassunto dai rispettivi eredi di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Potenza in sede di rinvio ha respinto il gravame, condannando gli originari appellanti al pagamento delle spese. Per giungere a tale conclusione la Corte di rinvio, ha osservato, per quanto ancora interessa: -che era inammissibile, per violazione dell’art. 345 cpc, la domanda di accertamento della proprietà della passata, mai avanzata davanti al Tribunale; -che doveva ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello; -che le questioni principali da esaminare riguardavano a) la titolarità della proprietà della fascia contesa di mq 5.400,00 asseritamente facente parte del fondo particella 233 compresa tra la passata e il confine col fondo Cancellara; b) la esatta individuazione della cd passata; -che in ordine alla prima questione, la presenza di una staccionata a delimitazione della passata rispetto al fondo Cancellara non escludeva che il confine fosse rappresentato dal margine laterale esterno della passata, con logica conseguenza che tra il margine estremo della passata e il fondo Cancellara non F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 esistesse nessuna fascia di mq. 5.400,00 appartenente al fondo Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 Mazzoni; -che l’espressione “attacco indicata negli atti pubblici stava ad indicare confine della passata col fondo Cancellara, il che escludeva l’esistenza della fascia di mq 5.400,00; -che gli appellanti non avevano sottoposto ad adeguata critica il riferimento fatto dal Tribunale agli esiti della consulenza tecnica di ufficio da cui era sempre emerso che il confine tra i fondi era rappresentato dalla passata; -che in merito alla identificazione della passata l’asserita confusione fatta dal Tribunale (collocazione a levante del fondo Cancellara piuttosto che a ponente), la questione, anche se non rilevante in chiave di accertamento della proprietà per mancata proposizione di specifica domanda, rilevava comunque con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio ed in proposito andava rilevata la mancata proposizione di specifiche censure alle deposizioni dei testi nel senso che il passaggio abbia interessato una passata diversa da quella oggetto di causa; -che, in altre parole, gli appellanti non avevano contestato la riferibilità delle menzionate deposizioni testimoniali proprio alla passata ubicata a ponente rispetto al fondo Cancellara; -che pertanto nessuna influenza aveva sulla ratio decidendi l’eventuale esistenza di una diversa ulteriore passata ubicata a levante rispetto al fondo Cancellara e apparentemente documentata dagli atti evocati dagli appellanti, sicché non era ravvisabile nessun errore del Tribunale sulla esatta identificazione della passata; -che la presenza del filo spinato non era stata indicata né dai testi né dal CTU e ciò rendeva plausibile la sua rimozione dopo l’atto pubblico del 1929. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 Ricorrono nuovamente in cassazione i fratelli Mazzoni con 8 Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 motivi di ricorso contrastati con controricorso dagli eredi di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e di accertamento da parte del consulente, la collocazione della passata oggetto di causa (originariamente larga mt. 5,50 e oggi larga metri 3,00) interamente all’interno della proprietà Mazzoni, nel senso che essa non è più a confine con dette proprietà bensì tra la striscia di terreno rivendicata e la restante proprietà dei Mazzoni. Si denunzia altresì ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc l’omesso esame del motivo di appello concernente il medesimo fatto decisivo e cioè la circostanza che la lingua di terra fosse interamente all’interno della proprietà Mazzoni, come affermato dal consulente tecnico. Il fatto trascurato sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’avvenuto restringimento della passata dagli originari mt. 5,50 ai mt. 3,00 e il suo posizionamento non più sul confine e ciò ha comportato, sempre a dire dei ricorrenti, l’erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Ribadiscono i ricorrenti l’erronea individuazione della “passata” oggetto di giudizio, che sarebbe ubicata in luogo diverso. Evidenziano inoltre l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla estinzione della servitù. Il motivo è infondato. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto Data pubblicazione 04/05/2022 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 ed altre). Nel caso in esame, il fatto decisivo che si assume trascurato è rappresentato dalla esatta ubicazione della striscia e della passata, ma la CA ha proceduto al relativo esame, seppure con esito non conforme alle aspettative degli odierni ricorrenti, come si evince dalla motivazione sintetizzata in narrativa e svolta alle pagg. 12 e ss in cui si è dato atto della collocazione della passata all’interno della proprietà Mazzoni, del fatto che essa era delimitata da una recinzione e ancora della assenza della striscia di mq 5.400 appartenente ai Mazzoni. Se poi sono stati esaminati diversamente alcuni elementi istruttori o circostanze di fatto, tale diversa valutazione non rientra nella previsione dell’art. 360 n. 5 per espressa previsione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 legislativa, a meno di non voler stravolgere la natura del giudizio di Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 legittimità. È noto, infatti, che alla Corte di Cassazione è Data pubblicazione 04/05/2022 istituzionalmente preclusa ogni nuova rivalutazione dei fatti (cfr. tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 Rv. 661628; Sez. 1 -, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019 Rv. 653222; Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 Rv. 656492; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 Rv. 646976; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 Rv. 641328; Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014 Rv. 633335; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006 Rv. 588486). Quanto all’originaria consistenza della passata e al successivo restringimento delle dimensioni da mt 5,50 a mt 3,00, trattasi di circostanza che non risulta dalla sentenza impugnata (e neppure da quella di primo grado, richiamata in ricorso, per quanto interessa, a pag. 4) ma solo da una affermazione degli attori. Né può attribuirsi rilievo alla ricostruzione del CTU in base alla situazione catastale, che i ricorrenti valorizzano (v. pag. 12 ricorso e memoria). E’ noto infatti che nella determinazione dei confini le risultanze catastali rivestono solo efficacia residuale. Nel caso in esame, il consulente tecnico aveva accertato che il confine naturale tra i fondi è rappresentato dalla passata e la Corte di rinvio a pag. 15 della sentenza ha condiviso la conclusione così come in precedenza aveva fatto il Tribunale. Le considerazioni esposte escludono logicamente anche l’omesso esame del motivo di appello sulla collocazione della striscia di terra all’interno della proprietà Mazzoni. 2 Il secondo motivo di ricorso allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 cpc per avere ritenuto inammissibile per novità la domanda petitoria di accertamento del diritto di proprietà sulla passata. Denunziano inoltre i ricorrenti la mancata applicazione dei principi sul giudicato interno perché la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 precedente pronuncia di appello n. 301/2013 aveva invece ritenuto Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 che gli appellati non avessero formulato domande nuove. Data pubblicazione 04/05/2022 Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, non si vede come una sentenza di appello cassata in sede di legittimità (quale è appunto la n. 301/2013) possa acquistare efficacia di giudicato. In secondo luogo, secondo un generale principio di diritto, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 1 - , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 Rv. 645194; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693). Nel caso di specie, se è vero che la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della proprietà della strada definita “passata” (cfr. sentenza impugnata pag. 8), è altrettanto vero che a pag. 16 ha richiamato il seguente passaggio della sentenza di primo grado (integralmente confermata): “è incontestato che i sigg. Mazzoni siano proprietari della cd. passata alla luce di quanto accertato” (analoga affermazione è contenuta anche a pag. 12). Un eventuale giudizio di rinvio su tale questione non aggiungerebbe quindi nulla di più favorevole agli odierni ricorrenti. 3 Col terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile in sede di gravame la produzione dell’atto di vendita del 1937 e per F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 averne omesso l’esame, seppure espressamente menzionato nella Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 consulenza tecnica e negli scritti processuali, in quanto collegato al grafico planimetrico dell’agosto 1937 esaminato dal consulente. Questo atto – secondo la tesi dei ricorrenti – dimostrerebbe che essi sono i proprietari della passata che ricade interamente nel loro fondo. Il motivo – che attiene anch’esso alla proprietà della passata - è inammissibile per le stesse ragioni richiamate nella trattazione del precedente motivo (concreto pregiudizio del diritto di difesa) e pertanto ad esso si rinvia. 4 Col quarto motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 cpc e 2909 cc in tema di giudicato interno: i ricorrenti si lamentano della ritenuta inammissibilità di sette documenti in appello, trattandosi di documenti già entrati nel processo in quanto utilizzati dal consulente tecnico nel contraddittorio delle parti, senza alcuna tempestiva eccezione di parte. Il motivo è infondato perché l’art. 345 cpc è chiarissimo nel vietare, salvo alcune ristrette ipotesi, qui certamente non ricorrenti, la produzione di nuovi documenti in appello. Il fatto che tali documenti siano stati utilizzati dal CTU nel contraddittorio delle parti non solo è tutt’altro che pacifico (cfr. controricorso pagg. 30 e ss ove si contesta decisamente l’assunto), ma non è certamente verificabile in sede di legittimità a meno di non volere snaturare il relativo giudizio affidando alla Corte di legittimità l’esame della consulenza tecnica di ufficio e dei titoli di proprietà. La questione della indispensabilità dei documenti nuovi in appello ex art. 345 cpc è affrontata per la prima volta solo in memoria, perché nel ricorso si insiste solo sulla loro appartenenza al dibattito processuale per averne fatto uso il consulente tecnico. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Fuori luogo è quindi la giurisprudenza richiamata in memoria a Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 pag. 5 sui poteri di accertamento in fatto della indispensabilità del Data pubblicazione 04/05/2022 documento da parte della Corte di Cassazione (accertamento, peraltro, da svolgere solo in astratto) perché tale regola presuppone pur sempre la deduzione della “indispensabilità” come motivo di ricorso: cfr. Sez. 2 - Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 Rv. 659198; Sez. 2 , Sentenza n. 15488 del 21/07/2020 richiamate in memoria ed anche Sez. U, Sentenza n. 10790 del 2017) La memoria ex art. 378 cpc ha infatti ben altra funzione, che certamente non è certamente quella di colmare il difetto di specificità dei motivi di ricorso. Inoltre, è appena il caso di osservare che non trova applicazione nella fattispecie in esame neppure il principio di recente affermato dalle sezioni unite secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6500 del 2022). I documenti della cui tardiva produzione oggi si discute sono infatti finalizzati - come emerge inequivocabilmente dallo stesso ricorso a pag. 24 - “alla corretta identificazione del confine”, e quindi sono indiscutibilmente diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 5 Col quinto motivo i ricorrenti denunziano la nullitNumero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022à della sentenza per non essersi la Corte d’Appello pronunciata Data pubblicazione 04/05/2022 sull’eccezione di estinzione della servitù di passaggio sull’originaria passata dei Mazzoni a favore del fondo Cancellara ai sensi degli artt. 1074 e 1075 cc. Il motivo inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 Rv. 655419; Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361 ed altre). Nella fattispecie, il ricorso doveva riportare lo specifico motivo di appello con cui ci si doleva della mancata dichiarazione di estinzione della servitù, non essendo idonei i meri passaggi dell’appello sulle deposizioni dei testi in ordine al transito sulla passata. 6 Col sesto motivo i ricorrenti denunziano la contraddizione manifesta della motivazione di riconoscimento del diritto di servitù di passaggio ad usucapionem su detto terreno e le dichiarazioni rese dai testimoni sul passaggio dei Cancellara sulla proprietà Mazzoni. Rilevano i ricorrenti di avere - contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello- contestato il contenuto delle deposizioni. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Il motivo è inammissibile perché il vizio di motivazione non è Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 più censurabile per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 360 n. Data pubblicazione 04/05/2022 5 cpc nella attuale formulazione applicabile al caso in esame). In ogni caso va ribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 cit.; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 cit.). 7 Col settimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cc per avere la Corte d’Appello interpretato le clausole degli atti di compravendita prodotti singolarmente considerate, senza ricercarne il senso complessivo. Ancora, lamentano l’omesso esame dello specifico motivo di appello sull’esistenza di altra “passata”, per i Cancellara, opposta a quella di cui è causa. Il motivo è infondato. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 l'altra (tra le varie, v. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 Data pubblicazione 04/05/2022 Rv. 646649; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 Rv. 610944; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 Rv. 646063). Nel caso in esame, la censura, lungi dall’evidenziare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia discostato dai canoni interpretativi, sollecita una alternativa ricostruzione della situazione fattuale ed in particolare dello stato dei luoghi. Insussistente è poi il vizio di omesso esame del motivo di appello perché la Corte territoriale a pag. 15 e 16 ha esaminato la tematica della identificazione della cd. passata e l’ha reputata irrilevante in chiave di accertamento della proprietà, ma si è soffermata comunque su di essa con riferimento alla questione della servitù di passaggio, evidenziando che “gli appellanti non hanno mai sostenuto e comprovato che il passaggio effettivamente esercitato dai Cancellara abbia riguardato una passata (ossia un tracciato, un percorso o una strada) diversa da quella oggetto di causa a cui era riferita la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In altre parole, gli appellanti non hanno mai contestato che le menzionate deposizioni fossero riferibili proprio alla “passata ubicata a ponente rispetto al fondo Cancellara”. Il problema allora si sposta sul piano della adeguatezza della motivazione o comunque della insufficiente o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma un tale vizio di legittimità non è più denunziabile per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 360 cpc nella attuale formulazione applicabile al caso in esame). 8 con l’ottavo ed ultimo i ricorrenti denunziano la violazione dei principi che regolano i rapporti tra giudicato possessorio ed azione petitoria nella parte in cui la Corte d’Appello, richiamando la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 sentenza di primo grado, ha desunto il possesso della fascia Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022in questione da parte dei Cancellara, sulla scorta di due sentenze. Data pubblicazione 04/05/2022 Rilevano la inefficacia del giudicato possessorio nel giudizio petitorio e quindi la violazione dei suddetti principi, qualora si ritenga che la suddetta affermazione costituisca o comunque faccia parte della più complessa motivazione posta a base della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile perché – a ben vedere - l’affermazione in questione è del Tribunale non della Corte d’Appello (e di ciò se ne rendono evidentemente conto gli stessi ricorrenti laddove pongono la questione in via ipotetica (“Laddove si ritenga….”: v. pag. 32 ricorso). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Sez. L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014 Rv. 630084; Sez. L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006 Rv. 587584; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 Rv. 598504). La censura in ogni caso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come si è visto, non poggia affatto sul giudicato possessorio, ma sull’esame dei titoli, gli accertamenti peritali e le deposizioni dei testi. In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente e distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nella misura del 15% con distrazione in favore dei difensori avv.ti Goffredo e Corsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 7.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I
Sentenza Cassazione n. 14148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris