CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 20180/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21253/2024 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore sociale Rag. [OSCURATO:PERSONA] e del liquidatore giudiziale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 2, numero di iscrizione al registro imprese, C.F. [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena, con studio in Modena, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, elettivamente domiciliata nella persona del predetto difensore al suo domicilio digitale pec [OSCURATO:EMAIL], in forza di procura speciale posta in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) con sede in Parma, in via Università n. 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza n. 849 della Corte d’Appello di Bologna , pubblicata in data 30 aprile 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– ha accolto parzialmente il gravame e,in riforma della sentenza n. 1704/2019 del Tribunale di Parma, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al pagamento degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma di € 155.470,48, riconosciuta con la sentenza impugnata, dalle date dei singoli incassi sino alla notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, nonché degli interessi,al tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma c.c., da quest’ultima data sino al saldo effettivo; ha rigettatoper il resto il gravame, compensa ndo peraltrotra le parti le spese di lite del grado. La corte del merito hapremesso, per quanto qui ancora di interesse, che : (i) [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in concordato preventivo aveva convenutoin giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza), esponendo che il 23 luglio 2013 aveva depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorso prenotativo ex art. 161, 6 co mma l. f all ., pubblicato nel Registro delle Imprese in data 24 luglio 2013; (ii)in data 5/7 febbraio 2014 era stata ammessa al concordato preventivo, successivamente omologato il 27 ottobre 2014; (iii) all'epoca del deposito del ricorso, intratteneva con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vari rapporti, tra i quali il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 00583/05757985, assistito da una linea di credito utilizzabile per sconto/incasso s.b.f. di effetti e documenti, concessa con contratto del 9 dicembre 2010 per l'importo di € 1.000.000, valido sino a revoca; (iv)alla data della pubblicazione del ricorso prenotativo, l’ammontare degli effetti di portafoglio commerciale presentati al salvo buon fine dalla società attrice, anticipati dalla banca alla stessa, ma non ancora maturati per valuta e da accreditare, ammontavano ad € 845.569,00; (v) successivamente al 24 luglio 2013, erano pervenuti sul conto corrente pagamenti effettuati dai clienti della società attrice per la complessiva somma di € 522.288,23 e, in seguito, ulteriori pagamenti per € 155.470, 48 (questi ultimi non relativi a fatture presentate al salvo buon fine), che erano stati eseguiti dai debitori sull'unico conto attivo di cui era titolare la società attrice; (vi) a richiesta di restituzione di quanto ricevuto, [OSCURATO:PERSONA] si era tuttavia rifiutata, opponendo di avere legittimamente operato la compensazione tra debiti e crediti, avvalendosi del relativo patto contrattualmente previsto, pur in pendenza di procedura concorsuale; (vii) con sentenza n. 1704/2019 il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a restituire a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in concordato preventivo la somma di € 155.470,48, oltre interessi legali dalle date dei singoli incassi al saldo; tanto premesso, la Corte territoriale ha osservato, per quanto rileva in questo giudizio, che: (viii) era infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale si deduceva la “violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 2704 c.c. e dell’art. 45 L.F.”, sul rilievo che il giudice del merito avesse erroneamente statuito che l’esecuzione del contratto di conto corrente e del contratto di anticipazione bancaria su effetti commerciali - in epoca anteriore all’iscrizione al registro delle imprese del ricorso prenotativo,ex art. 161, secondo comma , l. fall. - da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e della banca costituivafatto idoneo a dimostrare la data certa dei documenti contrattuali regolanti i predetti rapporti, anteriore al 24 luglio 2013; (x) la doglianza era infondata per l’assorbente ragione che la norma invocata risultavainapplicabile al caso di specie, non potendo la società in concordato essere considerata terza rispetto ai rapporti bancari dedotti in giudizio, posto che nel caso di specie il commissario -che agiva in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata alla fallit a, in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale- esercita va un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito, collocandosi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale, con la conseguenza che il terzo convenuto in giudizio dal commissariopoteva a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c.; (xi) quest’ultimo principio, affermato in materia di fallimento,sarebbe valso a maggior ragione nei casi, come quello di specie, di concordato preventivo in relazione a rapporti ancora pendenti. 2. La sentenza, pubblicata il 30 aprile 2024, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la ricorrente società in c.p. lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 2704 c.c., in combinato disposto con gli artt. 45 e 169 l. fall.,per aver erroneamente ritenuto la Corte d’Appello che i contratti di conto corrente ed apertura di credito oggetto di causa, contenenti il patto di compensazione, non necessitassero di avere data certa anteriore all’iscrizione del ricorso prenotativo al [OSCURATO:PERSONA], per essere opponibili alla procedura di concordato preventivo. 1.1 Sostiene,infatti, la società in concordato che, n el caso in esame , avrebbe agito nella persona del liquidatore sociale e del liquidatore giudiziale, per far valere un credito restitutorio che discendeva, in tesi, dall’inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l’ingresso in procedura concorsuale,al di fuori del concorso ex art. 168 l. fall.. Con la conseguenza che u n tale diritto non esisteva nel patrimonio della società ante ammissione al concordato preventivo e non derivavadal rapporto contrattuale già in essere con [OSCURATO:PERSONA]. Tale diritto doveva essereesercitato nell’interesse dei creditori a tutela della loro par condicio e pertanto, ai sensi dell’art. 169 l. fall. ( che richiama l’art. 45 l. fall.), l’art. 2704 c.c. doveva trovareal riguardo regolare applicazione. Secondo la ricorrente, al concordato preventivo, in forza del richiamo di cui all’art. 169 l. fall. (applicabile ratione temporis ) , si sarebbe estesa anche la disposizione normativa di cui all’art. 45 l. fall. , dettata espressamente in materia di fallimento. 1.2 La doglianza è infondata. Sul punto risulta dirimente e non superabile la considerazione che la società avesse agito tramite il liquidatore sociale , in aggiunta al commissario , di talchénon risulta logicamente, prima ancore che giuridicamente, fondata la tesi circa l’affermata posizione di terzietà del commissario,agente in giudizio. 1.3 Il commissario del c.p. agisce come un mandatario ex legedella società debitrice e dunque non può considerarsi terzo rispetto a quest’ultima, rendendosi così inapplicabile anche il disposto normativo di cui all’art. 2704 cod. civ. 1.4 Del resto sarebbe inapplicabile la disposizione normativa da ultimo citata, anche nell’ambito più propriamente fallimentare, visto che lo stesso curatore fallimentare, che agisce in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all'apertura del fallimento, viene considerato esercitare un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito, al punto da collocarsi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale. Donde il terzo convenuto in giudizio può legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. (Sez. 1, Sentenza n. 23630 del 21/11/2016; Cass. S ez. 1, Ordinanza n. 13762del 31/05/2017). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato