CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1 febbraio 2017, il Tribunale di Matera, concesse le attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti contestate, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed euro cinquecento di multa, per il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver commesso atti diretti a favorire la permanenza illegale di cittadini stranieri sul territorio dello Stato, e per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver presentato istanze contenenti falsità al fine di ottenere la regolarizzazione dei predetti cittadini stranieri. Il Tribunale poneva a fondamento della decisione le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], avvocato al quale si erano rivolti diversi cittadini italiani, fingendosi datori di lavoro di cittadini stranieri, al fine di avviare pratiche per la loro regolarizzazione; [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Polizia postale, il quale aveva esaminato il computer in uso a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], ispettore della Questura di Matera; Castano, appartenente alla Questura di Matera; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tre cittadini stranieri interessati alle procedure di regolarizzazione. In particolare, il Tribunale riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva raccolto alcune istanze relative alla posizione di cittadini stranieri, al fine di ottenerne la regolarizzazione a norma della legge n. 102 del 2009, istanze che erano state presentate insieme a false dichiarazioni circa l'impiego dei suddetti cittadini stranieri, come colf o badanti, presso cittadini italiani. [OSCURATO:PERSONA] quanto [OSCURATO:PERSONA], soggetto che contattava i cittadini stranieri interessati alla regolarizzazione della propria posizione, avevano ricevuto somme di denaro in cambio della predetta attività illecita. Inoltre, il Tribunale riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva falsificato la documentazione da depositare insieme alle istanze. Secondo il Tribunale, le deposizioni dei testimoni confermavano che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto le somme di denaro, e che nel computer erano presenti documenti anomali di dichiarazione dei redditi relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], uno degli italiani che aveva simulato di essere un datore di lavoro. I cittadini stranieri, inoltre, avevano indicato il numero di telefono di [OSCURATO:PERSONA], coincidente con quello fornito da costui a Lamacchia.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo il travisamento dei fatti e l'errata interpretazione di alcuni dati processuali. Essa sarebbe avvenuta, secondo l'appellante, in violazione dei canoni di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. 3. Con sentenza del 14 febbraio 2020, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello per carenza del requisito di specificità, affermando che l'appellante si era limitato a riportare stralci delle deposizioni testimoniali e ad avanzare generiche censure circa la ritenuta sussistenza di elementi probatori a carico dell'imputato. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, con atto articolato in quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, per inosservanza o erronea applicazione di legge penale. Il giudice di appello ha errato nel ritenere invalide le censure avanzate nell'atto di appello, o comunque non le ha correttamente interpretate. 4.2. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, anche con riferimento ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Con l'atto di appello, la difesa non si era limitata ad avanzare censure generiche e assertive, ma aveva ripercorso le risultanze dell'intera istruttoria dibattimentale; aveva analizzato approfonditamente il contenuto delle deposizioni testimoniali; aveva mosso specifiche censure avverso l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado. Il ricorrente sostiene che dalla lettura delle censure avanzate nell'atto di appello e richiamate nel ricorso per cassazione, emerge che l'appellante aveva specificamente indicato: le dichiarazioni testimoniali rese da Ahmed e da Hagag, dalle quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo percepito somme di denaro da tali soggetti; le dichiarazioni di Elettrico, dalle quali si evinceva che la documentazione contenuta nel computer atteneva, in alcuni casi, a fatti pregressi, in altri casi, alla posizione reddituale della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di Lamacchía, dalle quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai portato alcuna documentazione presso lo studio legale; le dichiarazioni di Santoro, secondo le quali lo stesso Santoro non aveva mai notato movimentazioni di somme di denaro da terzi a favore di [OSCURATO:PERSONA]; infine, le dichiarazioni rese dall'imputato durante il suo esame, le quali avevano evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] conosceva solamente gli stranieri che avevano lavorato presso di lui e che lo stesso non aveva mai percepito alcuna somma, essendo stato arrestato nelle more delle procedure di regolarizzazione. Il giudice di primo grado aveva omesso di tenere in considerazione tutti questi elementi, e tale omissione è stata perpetrata anche dal giudice di appello, laddove ha ritenuto inammissibile l'atto di appello. In realtà, quest'ultimo appello conteneva specifiche censure del percorso logico- argomentativo seguito dal giudice di primo grado, e una puntuale analisi delle prove assunte. Perciò, la sentenza di appello è affetta da illogicità, poiché ha omesso la valutazione degli elementi probatori apportati dalla difesa. L'appello è stato dichiarato inammissibile al di fuori dei casi consentiti. 4.3. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di appello si è appiattito sull'apparato motivazionale elaborato dal giudice di primo grado, e non ha affrontato le censure mosse dalla difesa, ma ha reso motivazione apparente, in quanto avulsa dalle risultanze processuali. Se gli elementi probatori fossero stati correttamente valorizzati, si sarebbe giunti a un esito opposto rispetto a quello indicato nelle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato laddove, nei quattro motivi di ricorso complessivamente considerati, deduce l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dello stesso. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice di appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978-01). È stato inoltre precisato che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che l'impugnante non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che, rispetto ad esso, indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01). 1.2. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione attualmente vigente, sancisce il principio della specificità degli atti di impugnazione. Tale specificità deve sussistere in riferimento sia al contenuto dell'atto di impugnazione, sotto forma di indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle singole censure, non potendo sostanziarsi queste ultime in argomentazioni generiche, astratte o non pertinenti; sia al rapporto tra le argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione e la sentenza impugnata. 1.3. Nel caso concreto ora in esame, deve notarsi che le censure contenute nell'atto di appello, riportate anche nel ricorso per cassazione, lamentavano una errata interpretazione delle risultanze istruttorie, indicando specificamente le dichiarazioni che, secondo la difesa, avrebbero dovuto condurre a un esito della vicenda processuale opposto rispetto a quello effettivamente raggiunto nella sentenza di primo grado. L'atto di appello conteneva delle censure non generiche né assertive, ma, anzi, ripercorreva il tracciato motivazionale della sentenza di primo grado; indicava le dichiarazioni sulle quali si basava la tesi difensiva circa la totale estraneità dell'imputato ai fatti di causa; richiedeva l'assoluzione. Il giudice di appello, non avendo considerato la specificità di tali censure, ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello, limitandosi a indicare le risultanze probatorie sulle base delle quali il giudice di primo grado aveva fondato la sentenza di condanna, risultanze con le quali l'appellante, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza di appello, si era effettivamente confrontato nella esposizione delle proprie censure. Infatti, l'atto di appello, oltre a indicare dichiarazioni di Lamacchia e di Behiri che deponevano, secondo la difesa, a favore dell'imputato, faceva riferimento ad altri testimoni e ad altre dichiarazioni - tra cui quelle rese dall'imputato durante il proprio esame - che non sono state valutate nella sentenza di appello. A fronte di un atto di gravame siffatto, la Corte di appello avrebbe dovuto svolgere una trattazione adeguata delle censure, spiegando le ragioni in base alle quali doveva affermarsi la fondatezza o l'infondatezza dei motivi di gravame. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud