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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10005/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati in materia di stupefacenti per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze, divenute irrevocabili, emesse dalla predetta Corte il 30 settembre 2016 e il 21 settembre 2017.

2. Con ordinanza del 17 marzo 2022, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i predetti reati, rideterminando la pena complessiva in diciassette anni, un mese e dieci giorni di reclusione.

In particolare, nel provvedimento, il segmento di pena riferibile al reato giudicato con la sentenza del 30 settembre 2016 veniva rideterminato in tre anni di reclusione.

3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancata considerazione di produzione integrativa determinante, incoerenza e illogicità della motivazione.

Sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto del documento prodotto dalla difesa successivamente alla presentazione dell'istanza e costituito da un provvedimento di accoglimento di analoga istanza presentata da un coimputato, nei cui confronti, riconoscendo la continuazione, era stato rideterminato in misura di molto inferiore l'aumento di pena che per il medesimo reato era stato rideterminato in tre anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza ora in valutazione.

Ciò aveva comportato, a parere del ricorrente, una ingiustificata disuguaglianza, e la fissazione di un aumento di pena spropositato, senza adeguata motivazione, omettendo di valutare sia l'aspetto retributivo e la finalità rieducativa della pena, sia il raffronto con la pena base, sia il ruolo rivestito dall'istante.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazioni degli artt. 81 cod. pen., 597 e 671 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena derivanti dal riconoscimento del vincolo della continuazione.

Sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto muovere dalla pena di anni dieci di reclusione prevista per il reato più grave, di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e che gli aumenti per le singole violazioni avrebbero dovuto essere conteggiati singolarmente, mentre il giudice dell'esecuzione ha considerato le pene in modo unitario, senza scindere le valutazioni per ogni singolo reato.

Se il calcolo fosse stato effettuato secondo tale parametrazione, la pena complessiva sarebbe stata ben inferiore rispetto a quella inflitta.

Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare in ordine all'entità dei singoli aumenti, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per eccessiva genericità.

Nel lamentare la mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di un distinto provvedimento di riconoscimento della continuazione emesso nei confronti di un originario coimputato il quale avrebbe ottenuto un trattamento più favorevole nella rideterminazione della pena, il ricorrente, oltre a non indicare in concreto la consistenza del divario denunciato, omette di illustrare le ragioni in base alle quali dovrebbe ritenersi che le posizioni di tale soggetto e di [OSCURATO:PERSONA] siano totalmente sovrapponibili fra loro per tutti i profili rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.

Il ricorrente, inoltre, non spiega perché, in concreto, dovrebbe ritenersi che la quantificazione concretamente operata dal giudice dell'esecuzione non sia rispettosa dei parametri indicati dalla norma.

2. Il secondo motivo è infondato.

Dall'analisi dell'ordinanza impugnata emerge, per un verso, che il giudice dell'esecuzione, nel fissare in tre anni di reclusione l'aumento di pena riferibile al delitto giudicato con la sentenza citata del 30 settembre 2016, ha reso motivazione espressa, riconducendo la rideterminazione alla gravità del reato; per altro verso, la carenza di precisazioni, nell'ordinanza, circa gli aumenti di pena riferibili agli altri reati satelliti, giudicati con la sentenza del 21 settembre 2017, è chiaramente riconducibile alla mancanza di variazioni rispetto agli aumenti di pena già inflitti in fase di cognizione per tali reati, in relazione ai quali debbono intendersi implicitamente richiamate e confermate dal giudice dell'esecuzione le valutazioni compiute in quella fase sul trattamento sanzionatorio.

Sostanzialmente, quindi, una complessiva valutazione dell'ordinanza impugnata rende evidente che non sussistono, in concreto, i vizi di motivazione lamentati del ricorrente.

Liu

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati in materia di stupefacenti per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze, divenute irrevocabili, emesse dalla predetta Corte il 30 settembre 2016 e il 21 settembre 2017. 2. Con ordinanza del 17 marzo 2022, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i predetti reati, rideterminando la pena complessiva in diciassette anni, un mese e dieci giorni di reclusione. In particolare, nel provvedimento, il segmento di pena riferibile al reato giudicato con la sentenza del 30 settembre 2016 veniva rideterminato in tre anni di reclusione. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancata considerazione di produzione integrativa determinante, incoerenza e illogicità della motivazione. Sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto del documento prodotto dalla difesa successivamente alla presentazione dell'istanza e costituito da un provvedimento di accoglimento di analoga istanza presentata da un coimputato, nei cui confronti, riconoscendo la continuazione, era stato rideterminato in misura di molto inferiore l'aumento di pena che per il medesimo reato era stato rideterminato in tre anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza ora in valutazione. Ciò aveva comportato, a parere del ricorrente, una ingiustificata disuguaglianza, e la fissazione di un aumento di pena spropositato, senza adeguata motivazione, omettendo di valutare sia l'aspetto retributivo e la finalità rieducativa della pena, sia il raffronto con la pena base, sia il ruolo rivestito dall'istante. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazioni degli artt. 81 cod. pen., 597 e 671 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena derivanti dal riconoscimento del vincolo della continuazione. Sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto muovere dalla pena di anni dieci di reclusione prevista per il reato più grave, di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e che gli aumenti per le singole violazioni avrebbero dovuto essere conteggiati singolarmente, mentre il giudice dell'esecuzione ha considerato le pene in modo unitario, senza scindere le valutazioni per ogni singolo reato. Se il calcolo fosse stato effettuato secondo tale parametrazione, la pena complessiva sarebbe stata ben inferiore rispetto a quella inflitta. Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare in ordine all'entità dei singoli aumenti, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per eccessiva genericità. Nel lamentare la mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di un distinto provvedimento di riconoscimento della continuazione emesso nei confronti di un originario coimputato il quale avrebbe ottenuto un trattamento più favorevole nella rideterminazione della pena, il ricorrente, oltre a non indicare in concreto la consistenza del divario denunciato, omette di illustrare le ragioni in base alle quali dovrebbe ritenersi che le posizioni di tale soggetto e di [OSCURATO:PERSONA] siano totalmente sovrapponibili fra loro per tutti i profili rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen. Il ricorrente, inoltre, non spiega perché, in concreto, dovrebbe ritenersi che la quantificazione concretamente operata dal giudice dell'esecuzione non sia rispettosa dei parametri indicati dalla norma. 2. Il secondo motivo è infondato. Dall'analisi dell'ordinanza impugnata emerge, per un verso, che il giudice dell'esecuzione, nel fissare in tre anni di reclusione l'aumento di pena riferibile al delitto giudicato con la sentenza citata del 30 settembre 2016, ha reso motivazione espressa, riconducendo la rideterminazione alla gravità del reato; per altro verso, la carenza di precisazioni, nell'ordinanza, circa gli aumenti di pena riferibili agli altri reati satelliti, giudicati con la sentenza del 21 settembre 2017, è chiaramente riconducibile alla mancanza di variazioni rispetto agli aumenti di pena già inflitti in fase di cognizione per tali reati, in relazione ai quali debbono intendersi implicitamente richiamate e confermate dal giudice dell'esecuzione le valutazioni compiute in quella fase sul trattamento sanzionatorio. Sostanzialmente, quindi, una complessiva valutazione dell'ordinanza impugnata rende evidente che non sussistono, in concreto, i vizi di motivazione lamentati del ricorrente. Liu 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 10005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris