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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00262/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli riduce' e nella misura del dispositivo la pena irrogata dal locale Giudice per le indagini prellminari, in data 28/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione il Fico, a mezzo del proprio iife. -isore, chiedendo l'annullamento della decisione.

In particolare, si contesta la motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, che sarebbe stato affermato in ic za di mere deduzioni o supposizioni ed in contrasto con importanti esiti invesi;lativi.

Ancora viziata, poi, sarebbe la sentenza laddove ha negato la fattispecie li ve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giud ce di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -al e della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argonentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccsiruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Mus9: ,, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. z-32. 7).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Supre -na ::orte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvecinento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una \,icla;:icfie di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in c ues:a sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttoi e già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro -ainciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze e non manifestamente illogica; cori ,:, tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che le immagini registrate avevano permesso di accertare il ruolo del Fico nello spac::io di stupefacenti in via [OSCURATO:PERSONA]: l'uomo, agli arresti domiciliari, era infatti solito ::alare dalla finestra o tirare a sé un "panaro" contenente oggetti di piccole cirrensioni ("piccoli involucri bianchi") destinati ad altri, oppure lanciare direttamene in A. strada qualcosa che veniva subito ritirato da persone lì presenti.

Ne era risultax un sistema ben collaudato e organizzato, che vedeva la partecipazio an:he di più soggetti; un sistema ripetuto in moltissime occasioni, con estrem.3 Frec uenza e ad ogni ora del giorno e della notte, con il quale lo stupefacente - non certe generi alimentari - veniva ceduto dal Fico in via diretta o tramite complici i come Perna), e sempre dietro l'immediato pagamento di denaro.

La Corte di appElo, di seguito, ha anche descritto analiticamente molti di questi episodi (da pi. 8 pag. 13), consumati tra il settembre e l'ottobre 2017; ai termine, il Colleg o ha luindi confermato il giudizio di responsabilità, così respingendo le censure difensive circa il mancato accertamento del contenuto del cesto, superate non SOiD dalle dimensioni e dai caratteri degli oggetti lì posti ogni volta, ma anche iéli centrolli operati dalla polizia giudiziaria sugli acquirenti e dai sequestri eseguili in a -nenia due occasioni.

5. Con riguardo, infine, all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d FR. n. 309 del 1990, basti osservare che la stessa è stata esclusa dalla Corte di a npelle ancora con una motivazione del tutto adeguata, ossia ribadendo la ndasU:à del traffico, la professionalità dimostrata, le cautele adottate, il regime di arresiti domiciliari ai quali il Fico era sottoposto (sempre per le medesime cond )tte:, senza però costituire ostacolo ad una continua reiterazione del reato; un traffic) che il Fico gestiva con ruolo primario e nell'ambito di un'organizzazione ben collai.data, che escludeva - insieme a quanto già richiamato - la fattispecie iEve :lui in oggetto.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che. nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pro),:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamin ssit alla declaratoria dell'inamnnissibilità medesima consegue, a norma cle l'ari . 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cuel!n del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equil.a:ivarierre fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -ne.n.:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in :avo. e della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli riduce' e nella misura del dispositivo la pena irrogata dal locale Giudice per le indagini prellminari, in data 28/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il Fico, a mezzo del proprio iife. -isore, chiedendo l'annullamento della decisione. In particolare, si contesta la motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, che sarebbe stato affermato in ic za di mere deduzioni o supposizioni ed in contrasto con importanti esiti invesi;lativi. Ancora viziata, poi, sarebbe la sentenza laddove ha negato la fattispecie li ve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giud ce di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -al e della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argonentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccsiruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Mus9: ,, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. z-32. 7). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Supre -na ::orte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvecinento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una \,icla;:icfie di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in c ues:a sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttoi e già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro -ainciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze e non manifestamente illogica; cori ,:, tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che le immagini registrate avevano permesso di accertare il ruolo del Fico nello spac::io di stupefacenti in via [OSCURATO:PERSONA]: l'uomo, agli arresti domiciliari, era infatti solito ::alare dalla finestra o tirare a sé un "panaro" contenente oggetti di piccole cirrensioni ("piccoli involucri bianchi") destinati ad altri, oppure lanciare direttamene in A. strada qualcosa che veniva subito ritirato da persone lì presenti. Ne era risultax un sistema ben collaudato e organizzato, che vedeva la partecipazio an:he di più soggetti; un sistema ripetuto in moltissime occasioni, con estrem.3 Frec uenza e ad ogni ora del giorno e della notte, con il quale lo stupefacente - non certe generi alimentari - veniva ceduto dal Fico in via diretta o tramite complici i come Perna), e sempre dietro l'immediato pagamento di denaro. La Corte di appElo, di seguito, ha anche descritto analiticamente molti di questi episodi (da pi. 8 pag. 13), consumati tra il settembre e l'ottobre 2017; ai termine, il Colleg o ha luindi confermato il giudizio di responsabilità, così respingendo le censure difensive circa il mancato accertamento del contenuto del cesto, superate non SOiD dalle dimensioni e dai caratteri degli oggetti lì posti ogni volta, ma anche iéli centrolli operati dalla polizia giudiziaria sugli acquirenti e dai sequestri eseguili in a -nenia due occasioni. 5. Con riguardo, infine, all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d FR. n. 309 del 1990, basti osservare che la stessa è stata esclusa dalla Corte di a npelle ancora con una motivazione del tutto adeguata, ossia ribadendo la ndasU:à del traffico, la professionalità dimostrata, le cautele adottate, il regime di arresiti domiciliari ai quali il Fico era sottoposto (sempre per le medesime cond )tte:, senza però costituire ostacolo ad una continua reiterazione del reato; un traffic) che il Fico gestiva con ruolo primario e nell'ambito di un'organizzazione ben collai.data, che escludeva - insieme a quanto già richiamato - la fattispecie iEve :lui in oggetto. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che. nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pro),:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamin ssit alla declaratoria dell'inamnnissibilità medesima consegue, a norma cle l'ari . 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cuel!n del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equil.a:ivarierre fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -ne.n.:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in :avo. e della Cassa delle ammende. Così deciso
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