CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29115/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentatae difesa dall' A vvocato G uido Doria -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall' A vvocato L uciana Cipolla - c ontroricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.3683/2020 depositata il 22/7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito, per brevità, soltanto Siremar) conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo che la convenuta fosse condannata a restituire alla procedura, ex art. 67, comma 2, l. fall., la somma di € 817.136,65, pari alle rimesse effettuate dalla società in bonis sul conto corrente n. 0010200 nel periodo sospetto. Il Tribunale di Roma, con sentenza, n. 11978/2016, rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. La Corte distrettuale di Roma respingeva l’appello presentato da Siremar avverso tale decisione, di cui condivideva pienamente il contenuto. Rilevava, in particolare, che il rapporto di conto corrente in questione non era stato ceduto all’appellata “nuova” [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , non essendo stato ricompreso nella cessione del ramo d’azienda “Banca del Territorio”, ma era rimasto in capo alla “vecchia” [OSCURATO:PERSONA], fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza. Riteneva che assumesse rilievo dirimente a tal riguardo la certificazione notarile prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza ad integrazione della documentazione del credito insinuato al passivo,da cui risultava che il conto corrente n. 0010200 era aperto presso la filiale di Roma, con un saldo dare (di € 1.202.120,31) evidenziato anche dagli estratti conto depositati in data 18 gennaio 2011 a corredo della domanda di ammissione al passivo della procedura. Constatava, pertanto, che, a prescindere dalla novità dell’eccezione circa la mancanza di data certa degli estratti conto, esisteva un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti idonei a dimostrare che gli stessi erano veritieri in tutto il loro contenuto e non solo nei dati contabili. Evidenziava che il cd. congelamento del conto non equivalevaalla chiusura dello stesso, cosicché il fatto che il conto risultasse essere stato bloccato per effetto dell’ammissione alla procedura concordataria non valeva ad affermare che il contratto bancario fosse stato risolto e fosse insuscettibile di trasferimento. Sosteneva, infine, che la dedotta violazione dell’art. 118 T.U.B. nel trasferimento del conto da Palermo a Roma era non solo inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., ma anche infondata, “inerendo a un diritto in realtà non rinvenuto nel patrimonio del fallito”. 3. Siremar ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 118 T.U.B. e 2697 cod. civ., in quanto la Corte d'appello non ha considerato che la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva omesso di fornire la prova di aver rispettato gli obblighi normativi nell'effettuare il trasferimento del conto corrente n. 0010200 dalla propria filiale di Palermo a quella di Roma, in modo che si potesse ritenere che lo stesso fosse legittimo ed opponibile alla procedura; inoltre, la procedura ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., perché la Corte distrettuale dapprima ha ritenuto inammissibile l’eccezione relativa a questo difetto di prova, malgrado lastessa, afferendo all’onere della dimostrazione dei fatti impeditivi affermati da [OSCURATO:PERSONA].p.a., non potesse essere considerata un’eccezione in senso stretto; quindi, ha reso una statuizione di infondatezza dell’eccezione non supportata da alcuna ragione giuridica. 4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 cod. civ., in quanto gli estratti di conto corrente valorizzati dai giudici distrettuali, essendo privi di datacerta, erano inopponibili alla procedura e non potevano essere utilizzati come elementi di prova; il motivo, inoltre, assume, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost.,perché la Corte d'appello ha attribuito determinante valore probatorio agli estratti di conto corrente (seppur di formazione unilaterale e privi di data certa) nonché alla certificazione notarile prodotta (ancorché di formazione unilaterale) senza spiegare le ragioni di una simile valutazione, tenuto conto che la domanda di ammissione al passivo era stata presentata dalla “vecchia” [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente alle operazioni di fusione e conferimento del ramo d’azienda. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue fondati, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 Va ricordato, innanzitutto, che il cessionario dell’azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, cod. civ., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale (Cass., Sez. U., 5054/2017). A ciò va aggiunto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., Sez. U., 2951/2016). È, invece, onere del cessionario convenuto dare dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., del verificarsi di circostanze che abbiano modificato il singolo rapporto di conto corrente influendo sulla successiva inclusione nel novero dei contratti ceduti unitamente al ramo d’azienda, trattandosi difatti modificativi e impeditivi dell’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare introdotta e della correlata pretesa restitutoria. Pertanto, spettava alla procedura dimostrare la titolarità del conto corrente su cui erano state effettuate le rimesse revocande, sul versante attivo in capo alla procedura (o alla società insolvente) e sul versante passivo in capo alla banca convenuta,cessionaria del ramo d’azienda. Essendo pacifico fra le parti che il conto corrente era stato inizialmente acceso presso la filiale di Palermo, localizzazione del rapporto che avrebbe comportato la sua inclusione in quelli ceduti dalla “vecchia” [OSCURATO:PERSONA] alla “nuova” [OSCURATO:PERSONA], era onere della banca convenuta dare prova dell’elemento impeditivo dell’accoglimento della domanda, costituito dal trasferimento del conto da Palermo a Roma, con il coinvolgimento del correntista, in epoca precedente alla cessione del ramo d’azienda, trasferimento che, invece, escludeva l’inclusione del rapporto nell’ambito dei rapporti interessati dalla cessione. 5.2 La Corte di merito ha individuato la prova del verificarsi di questo trasferimento nella certificazione notarile prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in sede di insinuazione al passivo, senza preoccuparsi di verificare se gli estratti conto ivi richiamati fossero opponibili alla procedura, ex art.2704 cod. civ., perché dotati di data certa. Ora, la mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante un’eccezione in senso lato, che, come tale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass.28144/2023, Cass., Sez. U., 4213/2013) e, dunque, può essere eccepita anche in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. 5.3 I giudici distrettuali, ove poi avessero accertato che il trasferimento del conto corrente da Palermo a Roma fosse effettivamente avvenuto, dovevano preoccuparsi di verificare la legittimità e l’efficacia dello stesso, in coerenza con quanto prescritto dall’art. 118 T.U.B., nel senso eccepito dalla procedura attrice. Una simile eccezione non era affatto inammissibile. Infatti, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda (o, come nel caso di specie, dell’eccezione), sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi dedotti in giudizio a suffragio della stessa, tranne che si trattidi eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda (o, come nel caso di specie, dell’eccezione), per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 10248/2025). La deduzione della violazione dell’art. 118 T.U.B., essendo volta a sostenere l’infondatezza dell’eccezione (di trasferimento del conto corrente) sollevata dalla banca, costituiva un’eccezione rilevabile anche d’ufficio in ordine all’efficacia della variazione contrattuale e quindi poteva essere formulata in appello, exart. 345, comma 2, cod. proc. civ. 5.4 La Corte del merito, dopo aver ritenuto che la dedotta violazione dell’art. 118 T.U.B. fosse inammissibile, ha aggiunto che la stessa era “anche infondata inerendo ad un diritto in realtà non rinvenuto nel patrimonio del fallito” (pag. 3). Un simile assunto non vale a destituire di fondamento la deduzione difensiva della procedura. Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (v. Cass. 11675/2020). Il che rende superfluo evidenziare che la motivazione sopra riportata - rispetto a una doglianza volta a contestare che il trasferimento del conto corrente fosse avvenuto in maniera legittima e risultasse perciò opponibile alla procedura - non è assolutame nte idonea ad assolvere al la funzione di rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione e comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda. 5.5 Occorre, infine, rilevare come la decisione impugnata difetti totalmente di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici distrettuali a valorizzare una documentazione di formazione prettamente unilaterale al fine di dimostrare l’avvenuto trasferimento di un rapporto che poteva avvenire solo con il necessario coinvolgimento del correntista nella modifica delle condizioni contrattuali, nel senso stabilito dall’art. 118, comma 2, T.U.B. 6. L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento delle ulteriori censure proposte. 7. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in