CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 46346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione, che assume inumana e degradante, negli istituti di pena di [OSCURATO:PERSONA] e Rebibbia, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dal beneficio, essendo del decorso il termine semestrale dalla entrata in vigore del D.I. n. 92 del 2014 e della interruzione nella detenzione dal 2016 al 2021. Ha, invece, respinto nel merito la tutela risarcitoria per il periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Viterbo. 2. Ricorre per cassazione Palmulli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 35-ter Ord. Pen. Secondo il ricorrente, quanto alla pronunzia d'inammissibilità, la motivazione del Tribunale di sorveglianza trascura di considerare che la detenzione sofferta negli Istituti di pena di [OSCURATO:PERSONA] e Rebibbia sono ricompresi in un unico provvedimento di cumulo che costituisce il titolo dell'esecuzione e, secondo la giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, tale situazione legittima il condannato a svolgere l'istanza per il rimedio compensativo in forma specifica. Quanto al rigetto nel merito della istanza relativa al periodo di detenzione patita nell'Istituto di pena di Viterbo, lamenta il mancato vaglio delle effettive condizioni di detenzione e il diniego, con motivazione meramente apparente, di procedere ad un accertamento peritale sulle dimensioni della cella. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura riguardante la declaratoria d'inammissibilità della tutela risarcitoria per la detenzione subita negli istituti penitenziari di Rebibbia e [OSCURATO:PERSONA]. E', di contro, inammissibile per manifesta infondatezza, con riferimento al rigetto della indicata tutela per i periodi di detenzione trascorsi nella Casa circondariale di Viterbo, risolvendosi il ricorso nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale di sorveglianza. 2. Quanto alla detenzione patita a Viterbo, non è superfluo premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti ogni mani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte Edu in data 8 gennaio 2013 nel caso Torregiani c. Italia, deve essere inteso come superficie disponibile tale da assicurare, affinché le modalità di restrizione siano rispettose della sua dignità, il normale movimento nella cella. Vanno, dunque, detratti, il letto (Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231; Sez. 1, n. 40520 del 16/11/2016, dep. 2017, Triki, e, se a castello, Sez. 1, n. 16418 del 17/11/2016, dep. 2017, Lorefice; già,in precedenza, Sez. 7, n. 3202 del 18 novembre 2015, Borrelli,; in senso conforme anche: Sez. 3 civ., n. 29323 del 07/12/2017, Lamacchia R., Rv. 646714) e gli arredi stabilmente infissi. Non sono tali, al contrario, quelli rimuovibili o che, essendo mobili, risultano anche serventi all'esplicazione di attività quotidiane (sgabelli o tavolini) che non sono invece detraibili (Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 1, n. 12338 de117/11/2016, dep. 2017, Agretti; Sez. 1, n. 39245 del 16/5/2017, Congiu; Sez. F., n. 39207 del 17/8/2017, Gongola; Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087). In questa logica, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di sottolineare che, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi - costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività - se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Ancora, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui «per i detenuti all'interno di una cella, mentre il tavolino, le sedie, i letti singoli possono essere spostati da un punto all'altro della camera (sono, quindi, "mobili"), non altrettanto può dirsi per gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto al di fuori della cella. In definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella. È, al contrario, escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello» (così: par. 16) Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 Cc. (dep. 2021); e, ancora «Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello» (così: par. 18) Sez. U, n. 6551 cit.). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata è immune dai vizi denunciati in ordine al calcolo della superficie della cella a disposizione di Palmulli durante il periodo di restrizione presso la Casa di reclusione di Viterbo. Il Tribunale di sorveglianza ha ineccepibilmente osservato che il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente applicato il generale criterio di calcolo in base al quale, nello spazio individuale disponibile, devono essere computati gli arredi fissi al suolo, mentre non vanno computati sgabeliii, tavolini (e ciò indipendentemente dalla loro natura "pieghevole" ovvero "richiudibile") e c.d. "bilancette" (ovverosia armadietti pensili sovrapposti all'armadio fisso). Il Tribunale, ribadita la correttezza dei criteri seguiti dal magistrato di sorveglianza per il calcolo della superficie disponibile, ha quindi ribadito che il detenuto aveva occupato una cella fruendo di uno spazio individuale di mq 3,73; il reclamo - si è spiegato - è stato respinto poiché, a fronte della disponibilità di una superficie comunque compresa tra i tre e i quattro metri quadrati, vi era stato il concorso di fattori idonei a bilanciare la quota spazio e tra essi il tempo (computato in ore giornaliere) trascorso fuori dalla camera, in passeggio o in socialità. Era, infine, respinta la richiesta di accertamento peritale, siccome generica e attese le dimensioni standardizzate delle celle nen' istituto di pena. Alla luce di quanto premesso, il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, assistita da ampia e critica motivazione, che resiste efficacemente alle infondate e non adeguatamente specifiche censure difensive.4. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla motivazione dell'ordinanza in punto di detenzione subita da Palmulli negli istituti penitenziari di Rebibbía e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. In premessa è necessario precisare che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 35-ter ord. pen., il ristoro invocato può aver luogo nella forma cosiddetta «specifica», cioè con una detrazione di pena nella misura di un giorno ogni dieci giorni in cui è stato subito il pregiudizio, o in forma monetaria, nella misura di otto euro per ciascun giorno in cui è stato subito il pregiudizio. Inoltre, il ristoro in forma monetaria può essere riconosciuto, in presenza di tutti i presupposti, quando il periodo di pena ancora da espiare non è tale da consentire l'altra forma di ristoro. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in ,materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio. Ciò in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter Ord. pen. al pregiudizio dì cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio. Quest'ultimo, invece, rileva ai fini del diverso rimedio del reclamo previsto dal citato art. 69 Ord. pen., la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, dep. 26/04/2017, Basso, Rv. 269894). 4.2. Del pari preliminarmente, va ricordato che, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., coloro che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere, possono proporre un'azione, unicamente per ottenere il ristoro in forma monetaria, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere, ma il d.l. n. 92 del 2014, con l'art. 2, ha dettato la disciplina trans.toria con riguardo all'azionabilità del rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter, comma 3, ord. pen. Il termine decadenziale, di sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare, per effetto della norma transitoria, per le violazioni precedenti al 2014, decorre dalla data di entrata in vigore della novella (28 giugno 2014), Vi è, dunque, una demarcazione essenziale, ai fini tanto del riparto di competenza quanto della decorrenza del termine di decadenza, tra il prima ed il dopo della intera espiazione della pena detentiva, assumendo rilevanza, allora, la durata della modalità esecutiva della «restrizione in carcere», non ai fini della tempestività dell'esercizio del diritto, ma esclusivamente quale condizione necessaria perché possa verificarsi il pregiudizio al cui ristoro la legge intende provvedere: potendo subire il trattamento disumano, per inadeguatezza delle strutture e della organizzazione dell'Amministrazione statale soltanto il condannato che esegua la pena detentiva costretto in carcere. Con l'ulteriore precisazione che devono ritenersi equivalenti le espressioni riferentisi alla «cessazione dello stato di detenzione» ed alla «cessazione della espiazione della pena detentiva» contenute, rispettivamente, nella disposizione del comma 3, dell'art. 35-ter Ord. pen., ed in quella dell'art. 2, comma 1, del di n. 92 del 2014, in quanto entrambe coincidenti con il "fine pena", ossia con l'esaurimento della esecuzione della pena detentiva, indipendentemente dalle modalità di esecuzione della stessa. 5. Tanto premesso, venendo al caso che ci occupa, il tema che viene qui in rilievo è quello dell'intervenuta espiazione o non del periodo di carcerazione al quale la richiesta si riferisce, presupposto sul quale i githreti di merito non fanno alcuna chiarezza. La declaratoria d'inammissibilità del rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. è stata pronunziata dal Magistrato di sorveglianza poiché si tratterebbe «di pena espiata in periodi separati da un lasso temporale intermedio dall'inizio dell'esecuzione in corso», con l'ulteriore precisazione che il condannato «avrebbe dovuto presentare richiesta di liquidazione monetaria del danno nei sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014». Nel confermare tale conclusione, il Tribunale di sorveglianza ha affermato che la pronuncia d'inammissibilità della tutela risarcitoria per i periodi trascorsi negli istituti di pena di Rebibbia e [OSCURATO:PERSONA] è «correttamente ancorata al dato della "interruzione" della espiazione della pena, per un lungo periodo di tempo, ossia dal 2016 al 2021, sicché appare evidente il mancato rispetto dei termini per invocare la tutela suddetta, ossia sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014 e che, stante la cessazione della detenzione, avrebbe potuto essere solo di tipo economico, come chiarito nel provvedimento reclamato». Osserva il Collegio come dalle stringate asserzioni dei giudizi specializzati, il secondo facendo peraltro un a-specifico ed a-tecnico riferimento alla «intervenuta "interruzione" della espiazione della pena», non è dato comprendere le ragioni per le quali si è ritenuto di applicare il termine decadenziale, peraltro erroneamente riferito a quello di cui alla disposizione transitoria, laddove - per quanto consta dalla lettura dei provvedimenti dei giudici di merito - le asserite violazioni riguarderebbero periodi di detenzione successivi al 2014, che imporrebbero la diretta applicazione della disposizione del comma 3, dell'art. 35-ter Ord. pen. E', pertanto, necessario un nuovo esame da parte del Tribunale di sorveglianza, da condursi alla luce dei principi suindicati, volto ad individuare, in base ai periodi di detenzione cui l'istanza si riferisce, se vi sia stata o meno la «cessazione dello stato di detenzione» ovvero la «cessazione della espiazione della pena detentiva» e, solo in caso affermativo, verificare se sia spirato il relativo termine decadenziale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione subita negli istituti penitenziari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio