CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35725/25 Ritenuto che con sentenza dell'8 maggio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 2 gennaio 2024 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 3) e 5) dell'imputazione ed ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per i restanti reati di cui ai capi 1) e 4) in anni due e mesi quattro di reclusione; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione con cui si lamenta apparenza e, comunque, carenza della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del Polare per i reati contestati ai capi 1) e 4). Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avendo la sentenza impugnata, adeguatamente e logicamente, ricostruito la vicenda. In particolare, il ruolo di amministratore di fatto del Polare all'interno del [OSCURATO:PERSONA] e quello apparente dell'Adagio sono emersi dalle dichiarazioni della predetta testimone, ritenute logiche e coerenti e non smentite dalle altre risultanze processuali. Risulta anche valutata, con motivazione non manifestamente illogica, la circostanza che altri testimoni non abbiano riferito circa il concreto interessamento del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende societarie in ragione del ruolo defilato che può assumere l'amministratore di fatto rispetto alle vicende societarie per evitare di lasciare tracce del suo coinvolgimento nella gestione dell'azienda; che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 235725/25 P.Q.M