CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 30422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18574/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ciasullo, in forza di procura in calce al ricorso; - r icorrent i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza n. 2603 /2017 della Commissione tributaria regionaledella Toscana, depositata il 18/12/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Accertamento induttivo-Costi [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., per Irap e Iva relativi all’anno di imposta 2010, per il recupero di maggiori ricavi, nonché i conseguenziali avvisi a fini Irpef nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA]Aloisio e [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, la Commissione tributaria provinciale di Firenzedichiarava inammissibili i ricorsi. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, pur riformando la decisione di primo grado sulla ritenuta inammissibilità, rigettava nel merito l’appello dei contribuenti. 3. Contro tale decisione la società e i soci ha nno prop osto ricorso per cassazionesulla base di due motiv i . L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 5/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39,comma 2, d.P.R. n. 6 00 del 197 3, in relazione al mancato riconoscimento di costi nonostante la tipologia di accertamento (induttivo puro).I ricorrenti deducono: a) che il fatto che una parte dei ricavi sia stata determinata partendo dal costo della materia prima, applicando la percentuale di ricarico dichiarata dalla contribuente, non esimeva l’ufficio dal valutare le spese relative al lavoro dipendente e ai beni strumentali della impresa; b) inoltre una parte dei ricavi era stata determinata prescindendo del tutto dalla considerazionedei costi, prendendo come parametro le ore di lavoro e la percentuale di ricarico dichiarata. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. si deduce la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente e contraddittoria, laddove, nella parte relativa all’esposizione del fatto, la CTR ha riferito che l’accertamento era induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) e c ) del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre nella parte propriamente motiva ha fatto riferimento all’accertamento analitico induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) del medesimo d.P.R., e alla relativa giurisprudenza che ritiene necessaria in tal caso la prova dei costi. 2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. 2.1. Sebbene la sentenza contenga alcuni passaggi motivazionali parzialmente contraddittori (descrivendo l’accertamento prima come induttivo puro e poi come analitico induttivo), appare circostanza pacifica tra le parti che l’accertamento oggetto di causa sia stato realizzato con metodo induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma2, lett. a ) e c)del d.P.R. n. 600 del 1973. Gli stessiricorrenti assumono tale circostanza a fondamento sia del primo che del secondo motivo (con il quale deducono infatti una nullità della sentenza per motivazione contraddittoria) ma anche la difesa erariale è del tutto esplicitanell’evidenziare che si fosse in presenza di un accertamento induttivo (tanto da eccepire che il riferimento alla natura analitico-induttiva contenuto nella sentenza sia da attribuire a un mero errore materiale della CTR). 2.2. Tali considerazioni escludono quindi la sussistenza del vizio di motivazione espostonel secondo motivo, in quanto l’errato riferimento, in alcuni passaggi della sentenza, alla natura analitico induttiva dell’accertamento non ne ha inficiato il percorso motivazionale in merito al riconoscimento dei costi, posto che la stessa CTR ha fatto chiaro ed esplicito riferimento (alla fine della pagina 6) alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 640/2001;Cass. n. 2946/2006) secondo la quale, i n caso di rett ifica induttiva, alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentualizzata dei costi. 2.3. Ciò premesso, tale principio è da considerarsi acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte ma deve essere rettamente inteso; in applicazione del principio di capacità contributiva, nel caso di accertamento induttivo del reddito, l’amministrazione deve calcolare anche i costi, solo eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di natura forfettizzata. Questa Corte ha rilevato che «quanto all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (Cass. n. 26748/2018; Cass. n. 23314/2013; Cass. n. 13119/2020; Cass. n. 2581/2021; Cass. n.10192/2023). Come chiarito recentemente da Cass. n. 8806/2025, in tema di accertamento svolto, in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) e c), d.P.R. n. 600 del 1973,ai fini della coerenza con il principio di capacità contributiva è sufficiente che l’amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, abbia tenuto conto (anche) dei costi unitamente ai ricavi, potendo procedere, in via presuntiva, anche all’accertamento dei primi. Una volta che risulti che l’amministrazione abbia considerato anche i costi, la prova di una misura maggiore di questi ultimi fa necessariamente capo al contribuente, che non può limitarsi ad evocare la richiesta di deduzione di ulteriori costi forfettizzati, ma è onerato di fornire la prova contraria ai dati forniti da parte dell’amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, la CTR ha accertato in fatto che l’amministrazione finanziaria risulta aver tenuto conto dei costi, evidenziando che essi sia no esattamente post i a base dell’accertamento dei maggiori ricavi e,in difetto di ulteriori specifiche prove di costi non contabilizzati afferenti a detti ricavi, non vi sono le condizioni per riconoscerne di maggiori. N on essendo la sentenza censurata sotto il profilo motivazionale, in relazione a ciò, anche il primomotivo non può che essere respinto. 4. Concludendo, il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que