CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 19550/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilítà del ricorso Lette le note scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguente. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente - per quanto su carta intestata di uno studio legale - ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che il 10/1/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Novara in relazione del delitto di estorsione aggravata e continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso (solo su carta intestata di avvocato non cassazionista) a nome dell'imputato .... chiarisce anche che "il condannato .... ricorre" e, quindi, si chiude con una sottoscrizione illeggibile sotto la dizione "firma", come si usa negli atti privati. Con requisitoria scritta in data 18/1/2022 il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, con note depositate in data 31/1/2022 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguente. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, con atto soltanto da questo sottoscritto, per quanto redatto su carta intestata ad uno studio legale. Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010) e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, anche l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274636): nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha soltanto utilizzato la carta intestata dello studio del difensore, apponendovi la sua sottoscrizione, nemmeno seguita dalla pur irrilevante autentica del difensore. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 febbraio 2022 Il relatore [OSCURATO:PERSONA] nte •