CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5623/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui al capo 1) (furto in abitazione) e al capo 2) (tentato furto in abitazione); Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del reato come furto in abitazione e non furto aggravato, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela - è male impostato, in quanto rievoca atti probatori, di cui pretende un'interpretazione diversa da quella della Corte di merito, peraltro trascurando il dato che le biciclette erano custodite nel cortile dell'abitazione e che, pertanto, da tale cortile essere dovevano essere state prelevate, a prescindere dal fatto che, per consentire una più facile asportazione, fossero state spostate provvisoriamente dai malviventi nel cortile dell'attiguo esercizio commerciale; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con Cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato perché la Corte distrettuale ha fornito una risposta sul punto del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 April