CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 28398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità con riguardo alla identificazione del ricorrente; Ritenuto che quanto alla mancata applicazione delle attenuenti generiche la censura è generica contestazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023