CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tuto Procuratore generale dott. SfefanoTocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Palermo il 6 giugno 2022 con la quale XXXXXXXXXXX erastata condannata alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, per non aver impeditoche il convivente XXXXXXXXXXXXXX (separatamente giudicato) costringesse, medianteviolenza, i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a compiere e subire atti sessuali.2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodell’[OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi.2.1. Con un primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen., in relazione all’art. 609-biscod. pen., nonchè vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., peraver la Corte di appello reso una motivazione apparente, illogica e contraddittoria,affermando l’esistenza di un nesso causale tra evento e condotta, successiva all’eventostesso, nonchè travisamento della prova per aver il giudice di merito attribuito all’incidenteprobatorio del procedimento 3282/2013, riunito al presente procedimento, un contenutooggettivamente difforme, riportandolo in motivazione.Deduce la difesa che il giudice del merito ha collocato la condotta doverosa e omessain uno spazio di tempo successivo a quello in cui si è verificato l’evento lesivo accertato.Precisa, in proposito, che i fatti di cui al capo B2 sono stati contestati sino al 03/08/2011e che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei fatticontestati al capo B, in danno di XXXXXXXXXXXXXX, sino alla data del 29/11/2009,assolvendo l’imputata per il periodo successivo, fino al 03/08/2011, per insussistenza delfatto, r i tenendo di non poter attr ibuire credibi l i tà al le dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXX relativamente agli abusi subiti in epoca successiva al 29/11/2009, cioèproprio gli abusi subiti unitamente ai fratelli minori, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,contestati al capo B2 per il quale si procede. Ad analoghe conclusioni era pervenuto ilgiudice di primo grado con riferimento al reato di cui al capo B1, in danno diXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarando l’estinzione per prescrizione dei fatti contestati sino alladata del 29/11/2009, ed assolvendo l’imputata per il periodo successivo, fino al 03/08/2011,per insussistenza del fatto. Il giudice di primo grado escludeva che XXXXXXXXXXXXXXavesse abusato di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in epoca successiva al29/11/2009.Evidenzia che, sebbene con l’atto di appello fosse stato dedotto che la condanna diXXXXXXXXXXXXXX, per gli episodi commessi in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, fossericonducibile soltanto alle parole di XXXXXXXXXXXXXXX, che aveva raccontato di episodidi violenza soltanto con riguardo al periodo antecedente alla separazione della coppia, laCorte territoriale aveva frainteso la doglianza e travisato un mezzo di prova: i giudici disecondo grado avevano omesso, infatti, di confrontarsi con la sentenza di primo grado, inparticolare con l’affermazione secondo cui le condotte di XXXXXXXXXXXXXX non potevanodirsi accertate oltre la data del 29/11/2009; in secondo luogo, diversamente da quantoaffermato dalla Corte di appello, secondo cui XXXXXXXXXXXXXXX in sede di incidenteprobatorio, aveva dichiarato di essere stato vittima di abusi anche dopo la separazione dellamadre con XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX non aveva fatto riferimento adepisodi di abuso subiti in epoca successiva alla separazione della madre daXXXXXXXXXXXXXX.Ed allora, osserva la difesa che, se non vi sono elementi di prova che dimostrino ilperdurare deg l i abus i da par te d i XXXXXXXXXXXXXX ne i conf ron t i d iXXXXXXXXXXXXXXXX e se il presupposto della responsabilità dell’imputata risiede nel nonaver impedito le condotte di XXXXXXXXXXXXXX, che sono state dimostrate sino al29/11/2009, non può ravvisarsi nesso di causalità tra le condotte contestate aXXXXXXXXXXXXXX in epoca successiva al 29/11/2009 e la condotta omissiva contestataall’imputata.Aggiunge la difesa di essere entrata recentemente in possesso del decreto delTribunale per i minorenni di Palermo del 12/04/2011, con il quale è stato confermato ilricovero in Comunità in via d’urgenza dei minori XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a far datadal 04/04/2011, con divieto di prelevamento a carico di chiunque e con facoltà di visita per lasola madre.2.2. Con un secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., in relazione all’art. 609-bis cod. pen.Deduce la difesa che, dalle risultanze dibattimentali era emerso come nessuno deibambini avesse mai detto alla madre che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati destinataridegli abusi sessuali di XXXXXXXXXXXXXX, sicchè non vi era alcuna prova che l’imputataavesse avuto consapevolezza dell’evento specifico, così da attivarsi al fine di impedirlo.Infatti, sia [OSCURATO:PERSONA] che XXXXXXXXXXXXXXX avevano escluso di aver mai riferitoal la madre di abusi commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ed ancheXXXXXXXXXXXX, nella sua denuncia del 19/09/2011, confermava di non sapere nulla diXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA].Ed anche l’imputa, in sede di esame, ha indicato le ragioni della sua condotta, nonavendo mai sospettato che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere vittime di abusisessuali da parte del loro stesso padre.Per cui, si potrebbe anche rimproverare all’imputata una valutazione superficiale dellecircostanze, un comportamento imprudente e poco avveduto, ma tanto accredita forme diprevisione a titolo di colpa, non di dolo, e la motivazione della Corte di appello, che individuanella conoscenza o conoscibilità dell’evento il primo dei requisiti richiesti e che poi fonda ilproprio convincimento sul fatto che l’imputata non conoscesse l’evento, ma avrebbe dovutoprevederlo, appare assolutamente inadeguata, ed avrebbe anche dovuto considerare il“quadro di grande deficienza culturale e di degrado economico e sociale non direttamentesussistenza del dolo eventuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché proposto fuori dai casiconsentiti dallo scrutinio di legittimità.1.1 Deve essere innanzitutto evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppiaconforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamenteammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenzadi primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata noncontengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integranovicendevolmente, formando un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615),al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando ecompletando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv.256096, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv.252615) e che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità,nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall, non mass.). Neconsegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, puòlimitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle partinon oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singoledoglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità siestenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza ilgiudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, inmodo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.281935; Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423; Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez.5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191488).1.2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha correttamente escluso la fondatezza delduplice rilievo difensivo secondo cui l’imputata avrebbe dovuto essere prosciolta dallecondotte successive al 29/11/2009, perché non provate, mentre avrebbe dovuto dichiararsil’estinzione del reato per intervenuta prescrizione in ordine alle condotte antecedenti al29/11/2009. In proposito, i giudici di secondo grado hanno non illogicamente affermato chele condotte contestate all’imputata nel capo B2 della imputazione erano state accertatecome consumate sino al 03/08/2011 - data di inserimento in comunità delle persone offese -nella sentenza irrevocabile del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 15/03/2017 che avevagiudicato il convivente della ricorrente, quale autore materiale di quelle stesse condotte,mentre l’età minore di anni dieci delle persone offese comportava che il termine diprescrizione ordinario era di quattordici anni e quello massimo di diciassette anni e sei mesi,termine che non era ancora decorso alla data del 23 gennaio 2025, in cui è statapronunciata la sentenza di secondo grado.La tenuta logica e la coerenza strutturale delle argomentazioni esposte, che si pongonoin linea con le affermazioni dei giudici di primo grado, non è incisa dai rilievi contenuti nelprimo motivo di ricorso, dal momento che, a differenza delle condotte abusanti ai danni deiminori [OSCURATO:PERSONA] ed XXXXXXXXXXXXXXX, temporalmente collocate dai giudici di primogrado in epoca antecedente al la separazione intervenuta tra l ’ imputata eXXXXXXXXXXXXXX, gli abusi ai danni dei minori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati perpetrati siaprima, sia dopo la predetta separazione, che la Corte territoriale colloca temporalmente nel2009 (v. pagina 8 della sentenza impugnata): e questo è stato correttamente desunto dallasentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti dell’autore degli abusi sessuali, maemerge anche dal documento del G.O.I.A.M. del 21/09/2018, che relazionava suller ive laz ion i de i minor i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inser i t i presso la comuni tà“XXXXXXXXXXXXXX” di Palermo, secondo cui costoro subivano abusi sessuali ad operadel padre, allorchè quest’ultimo li conduceva presso il magazzino che aveva adibito adabitazione dopo la separazione con la ricorrente e sino all’inserimento in comunità deipredetti minori (v. pagine 3 e 4 della sentenza di secondo grado e pagine 15 e 16 dellasentenza di primo grado); nonché dalla testimonianza resa da XXXXXXXXXXXXXXX, cheriferiva che gli abusi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano avvenuti anche prima dellaseparazione tra la madre e XXXXXXXXXXXXXX (v. pagina 44 della sentenza di primogrado), confermando che quest’ultimo, dopo la predetta separazione, continuava a vederenei fine settimana i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. pagine 48 e 49 della sentenza di primo grado);circostanza quest’ultima confermata anche da XXXXXXXXXXXXXX (v. pagine 23-25 dellasentenza di primo grado e pagina 5 della sentenza di secondo grado).Per cui l’errore riportato dalla Corte territoriale alla pagina 5 della sentenza impugnata,laddove afferma che XXXXXXXXXXXXXXX aveva riferito di essere stato vittima di abusisessuali anche dopo la separazione della madre con XXXXXXXXXXXXXX, allorchèquest’ultimo prelevava i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha alcuna incidenza sulla collocazionetemporale degli abusi sessuali perpetrati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi in epocheche precedono e seguono la separazione, come pacificamente emerge dalle sentenze dimerito, elementi con cui la ricorrente non opera un integrale confronto, venendo peraltromeno all’onere di illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione dell’elemento di prova contestato ai fini della cosiddetta "prova diresistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti edininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269218; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; e,da ult., Sez. 3, n. 3733 del 22/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Quanto al decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo, del 12/04/2011, richiamatoalle pagine 14 e 15 del ricorso per cassazione, in base al quale i minori XXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXX sarebbero stat i r icoverat i d’urgenza presso la comunità“XXXXXXXXXXXXXX” di Palermo a far data dal 04/04/2011, e dal quale dovrebbedesumersi l’erroneità della contestazione degli abusi sino al 03/08/2011, deve esserericordato che, nel giudizio di legittimità, non è consentita la produzione di documenti nuoviesame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sualogicità, non essendo riprodotta nel codice di rito attuale la disposizione che, nell'art. 533 diquello abrogato, riconosceva ai difensori tale facoltà (Sez. 5. n. 45139 del 23/04/2013, Rv.257541; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, Rv. 249614; Sez. 5, n. 25897 del 15/05/2009,Milone, Rv. 243902), eccezion fatta dei documenti che l'interessato non sia stato in grado diesibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello "iussuperveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 20068 del15/04/2025, Sansone, Rv. 288064). La produzione documentale, in quanto attinente almerito, è, nella specie, inammissibile, non avendo la ricorrente neanche illustrato i motivi peri quali l’atto non è stato acquisito durante il giudizio di merito.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.2.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere oggettivamente configurabile,sul piano del nesso di causalità diretta tra omissione ed evento ai sensi dell'art. 40, cpv.,cod. pen., il concorso del genitore nell'abuso sessuale consumato da altri ai danni del figlio.Ciò sul rilievo che, in base al precetto generale contenuto nell'art. 147 cod. civ., il genitore ègarante anche della integrità morale e della libertà sessuale dei figli con conseguenteobbligo giuridico di impedire, quando gli sia possibile, qualsiasi evento che attenti a questidiritti personali della prole (Sez. 3, n. 19603 del 28/02/2017, C. R., Rv. 270141; Sez. 3, n.40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Z., Rv. 267594; Sez. 3, n. 1369 del 11/10/2011, dep.2012, V., Rv. 251624; Sez. 3, n. 11243 del 04/02/2010, R., Rv. 246592; Sez. 3, n. 36824 del08/07/2009, N., Rv. 244931).Quanto all'ulteriore elemento necessario a integrare, sul piano soggettivo, il concorsonel reato, la Corte ha affermato che devono ricorrere le seguenti condizioni: a) laconoscenza o conoscibilità dell'evento; b) la conoscenza o riconoscibilità dell'azionedoverosa incombente sul "garante"; c) la possibilità oggettiva di impedire l'evento (Sez. 3, n.4730 del 14/12/2007, dep. 2008, B., Rv. 238698; Sez. 3, n. 35118 del 06/05/2004, G., Rv.229556). Si è anche ritenuto sufficiente il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, esia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecitocaratterizzati da un elevato grado di anormalità (Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, A., Rv.248067).Il meccanismo di imputazione oggettiva dell'evento alla condotta omissiva del "garante"è regolato dagli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen., per effetto dei quali il rapporto di causalitànon è escluso dal fatto illecito altrui, anche se indipendente dall'omissione del colpevole,purché non costituisca causa sopravvenuta di per sé sola sufficiente a determinare l'evento.Ed il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferiscenon solo alla ipotesi di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di unprocesso non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorsocausale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia diun evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causapresupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581; Sez. 4, n. 43168 del21/06/2013, Frediani, Rv. 258085; Sez. 4, n. 10626 del 19/02/2013, Morgando, Rv. 256391;Sez. 4, n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593; Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007,Tamborini, Rv. 237659).L'imputazione soggettiva dell'evento è invece regolata dai successivi artt. 42, 43 e ss.cod. pen., sicché, in caso di delitti dolosi, è necessario che l'agente non solo preveda, masoprattutto voglia (o comunque accetti) l'evento quale conseguenza della propria omissione.Il dolo eventuale non è incompatibile con il reato omissivo improprio, a condizione chel'accettazione del rischio da parte del garante concerna specificamente l'evento tipico checon l'azione si sarebbe potuto evitare, in tal modo riconducendo l’accertamento giudiziario alrispetto del principio di legalità e del principio di colpevolezza (Sez. 4, n. 36339 del23/05/2013, M., Rv. 256342).2.2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha affermato, senza vizi logici, che l’imputataera al corrente degli abusi sessuali perpetrati dal convivente nei confronti dei propri figliminori, [OSCURATO:PERSONA] ed XXXXXXXXXXXXXXX, avuti dalla precedente relazione, perchénotiziata da questi ultimi ed anche per aver direttamente appreso delle condotte abusanti.E’ XXXXXXXXXXXXXX (v. pagine 17 ss. della sentenza di primo grado e pagina 10della sentenza di secondo grado) a riferire di un episodio nel quale, a tarda notte, era statocostretto a sedersi sulle gambe di XXXXXXXXXXXXXX ed a masturbarlo; episodio cadutosotto la diretta percezione dell’imputata che aveva visto quanto accaduto, tanto daallontanare il convivente dalla sua abitazione per una settimana, per poi riaccoglierlo in casa,nonostante le rimostranze del figlio.I giudici di primo grado riportano anche le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXX (v.pagine 37 ss. della sentenza di primo grado), secondo le quali la madre, sebbene resaedotta di quanto accadeva, “faceva finta di niente”, ricordando di un episodio di abuso,verificatosi di notte ai danni del fratello [OSCURATO:PERSONA], con il quale condivideva il letto a castello;episodio al quale avrebbe assistito anche la madre, urlando e provocando, con un gesto dirabbia, la rottura di un vetro, senza tuttavia intervenire per porre fine ai tormenti dei proprifigli.E, dunque, nonostante edotta degli abusi, la donna non aveva preso delle efficaciiniziative a tutela dei figli minori, XXXXXXXX ed [OSCURATO:PERSONA], sebbene avesse ricevuto leconfidenze di costoro ed avesse anche assistito ad abusi ai loro danni; l’imputata erarimasta, invece, del tutto passiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo presoalcuna iniziativa a protezione di costoro, continuandoli ad affidare al convivente dopo laseparazione.La Corte territoriale, dunque, afferma, non irrazionalmente, che l’imputata, pur avendoavuto la piena consapevolezza degli abusi ai danni dei figli minori avuti dalla prima relazione,e dunque in presenza di “segnali perspicui e peculiari”, era rimasta assolutamente inertenella tutela dei figli avuti dalla seconda relazione, nonostante avesse la possibilità di metterefine agli stessi, ritenendo così sussistenti, non illogicamente, i requisiti richiesti perl’integrazione dell’elemento soggettivo del dolo eventuale, attraverso l’accettazione delrischio che l’evento si verificasse, consentendo all’ex convivente di venire a contatto con ifigli naturali, nonostante pienamente consapevole degli abusi sessuali consumati ai dannidei figli nati dalla prima relazione avuta dalla donna; consegue che il mancato impedimentodei reati da parte della madre deve essere considerato, per la clausola di equivalenzadell’art. 40, comma 2, cod. pen., quale concorso nel cagionarli.2.3. Discende da quanto argomentato che la Corte d'appello, con congrua motivazionepriva di vizi di manifesta illogicità, nell’esaminare le doglianze sollevate, è pervenuta allaconferma della sentenza di primo grado, quanto alla contestazione mossa al capo B2,sulla base di apprezzamenti di fatto immuni da vizi di contraddittorietà o di manifestaillogicità. Né spetta alla Corte di cassazione esprimere giudizi sullo spessore dimostrativodelle risultanze processuali trattandosi di una prerogativa attribuita, pleno iure, al giudice dimerito, con la conseguenza che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compieresulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non deve essereconfusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quellafornita dal giudice di merito.In proposito, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui nonbasta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di meritoovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio diillogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi unaillogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare edestrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019,M., Rv. 277091).Non è dunque compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, nèvalutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dalla ricorrente, sia preferibile aquella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazionecongrua e completa, avendo la Corte territoriale esaminato tali elementi alla luce delleosservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di talevalutazione, una conclusione non manifestamente illogica.Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza dei rilievi sollevati con il motivo di ricorsoesaminato.3. In conclusione il ricorso proposto deve essere rigettato a cagione della infondatezzadei motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.