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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 35552/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333,33 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla erronea valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello); Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto attinente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tenuto conto del quantitativo della sostanza stupefacente, delle somme detenute e dei precedenti penali da cui il prevenuto risulta gravato che costituiscono elementi che ostano alla concessione delle invocate attenuanti generiche; Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estenso,re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333,33 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla erronea valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello); Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto attinente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tenuto conto del quantitativo della sostanza stupefacente, delle somme detenute e dei precedenti penali da cui il prevenuto risulta gravato che costituiscono elementi che ostano alla concessione delle invocate attenuanti generiche; Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estenso,re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris