CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 03859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 11539/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell ’ avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domici- liata ex legein Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 3293/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 13/12/2018, la Corte d’appello di Vene- zia,pronunciando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti dall’Agenzia delle Entrate e da [OSCURATO:SOCIETA]., per quel che ancorarileva in questa sede, ha dichiarato inammissibile la domanda propostada [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna dell’Agenzia delle Entrate alrisarcimento dei danni di natura precontrattuale asseritamente subiti dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito delle trattative per la stipulazione delcontratto di locazione di un immobile di proprietà di Imperi a s.p.a., eventualmente destinato a proseguire il rapporto di locazione già in- tercorsotra le medesime parti sulla base di un contratto precedente- menteconcluso; conla medesima pronuncia, la corte territoriale ha confermato la decisionedi rigetto pronunc iata dal primo giudice in relazione alla do- mandaproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna dell’Agenzia delle Entrateal risarcimento dei danni derivati dal mancato adempimento, daparte dell’ente conduttore, dell’obbligazione di ripulitura e tinteg- giaturadell’immobile locato: obbligazione assunta dall’ente conduttore sullabase del contratto di locazione precedentemente già concluso; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome la domanda di risarcimento dei danni precontr attuali propo- stadalla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata avanzata per la prima volta in sede d’appello,derivandone perciò stesso la relativa inammissibilità ai sensi dell’art.345 c.p.c., dovendosene, in ogni caso, rilevare l’infondatezza, inassenza dei presupp osti di fatto indispensabili ai fini dell’integrazione dellaresponsabilità precontrattuale ascritta a carico della controparte, Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri edovendosi, sotto altro profilo, escludere alcuna illiceità nel compor- tamentodell’Agenzia delle Entrate, in relazione al cont estato mancato pagamentodell’indennità di occupazione per il tempo successivo alla scadenzadel precedente contratto di locazione, avendo l’ente condut- toreregolarmente e tempestivamente provveduto all’intimazione di cui all’art. 1216 c.c. ai fini della r estituzione dell’immobile locato, nella specieingiustificatamente rifiutata dalla società locatrice; sottoaltro profilo, i giudici d’appello hanno rilevato la correttezza della valutazione operata dal primo giudice in ordine all’insufficienza deglielementi di prova complessivamente offerti dalla società locatrice in relazione ai danni sofferti per il mancato adempimento, da parte dell’Agenziadelle Entrate, dell’obbligazione di ripulitura e tinteggiatura dell’immobilede quo sulla base del precedente rap porto di locazione intercorsotra le parti; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente qualif icato come‘nuova’ la domanda di risarcimento dei danni precontrattuali pro- posto da [OSCURATO:SOCIETA]. in grado appello, senza considerare come l’odiernasocietà ricorrente avesse già proposto la medesima domanda risarcitoria in primo grado, sia pure in via su bordinata, in tal modo Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incorrendo,il giudice d’appello, nella violazione dei canoni legali di er- meneuticanegoziale applicabili anche all’interpretazione del contenuto delledomande processuali proposte dalle parti; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa dispo sizione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto,si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fat- tuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta viola- zione(cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498) ; siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli att i processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di quest a Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afo ndamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, co mma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anc he mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi lasede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ri- correntecon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa , nel dolersi che la corte d’appello avrebbe qualificato come ‘nuova’ la domandadi risarcimento dei danni precontrattuali proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in grado appello , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completaindicazione circa la localizzazione de gli atti e de i documenti comprovantiil ricorso effettiv o di detto errore , con ciò precludendo a questaCorte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri formulateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; in particolare , varrà richiamare , in relazione al caso di speci e, quanto stabilito da lle Sezioni Unite di questa Corte , secondo cui , i n tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art.7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di im- procedibilitàdel ricorso, “ gli atti processu ali, i documenti, i contratti o accordicollettivi sui quali il ricorso si fonda ” è soddisfatto, sulla base delprincipio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la pro- duzionedel fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito dellarichiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancel- leriadel giudice che ha pronunciato la sent enza impugnata e restituita alrichiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a penadi inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documentie dei dati necessari al reperimento degli stessi ( Sez. U, Sen- tenza n. 22726 del 03/11/2011 , Rv. 619317 – 01 ; v. conf. Sez. L, Sentenzan. 195 del 11/01/2016 , Rv. 638424 – 01 ; Sez. L, Sentenza n.21554 del 18/09/2017 , Rv. 645870 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinan za n. 11599del 03/05/2019 , Rv. 653800 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 11805 del05/05/2021, Rv. 661377 - 01 ) ; nelcaso di specie, l’odierna società ricorrente ha del tutto trascu- rato,tanto di manifestare la propria volontà di far riferimento alla pre- senzadella documentazione processuale in esame nel fascicolo d’ufficio Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di appello (eventualmente comprensivo del fascicolo di primo grado, quantoagli atti del relativo giudizio e, segnatamente , del ricorso intro- duttivo contenente la domanda originariamente proposta ) , quanto di riprodurrele conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attesa l’insufficienza di quanto riprodotto all e pa g g . 12 - 13 dell’odiernoricorso ai fini dell’individuazione dei termini esatti della do- manda(con particolare riferimento ai relativi fatti costitutivi ) ; ciò posto, una volta confermata la correttezza della decisione di inammissibilitàpronunciata dal giudice a quo , deve escludersi la cen- surabilità delle ragioni di merito comunque contenute nel provvedi- mentoimpugnato, dovendo nella specie trova re applicazione il conso- lidatoprincipio di diritto ai sensi del quale , q ualora il giudice, dopo una statuizionedi inammiss ibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropria- menteinserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soc- combente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguente- menteè ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudizialeed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'im- pugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine allamotivazione sul merito, svolta ad abunda ntiam nella sentenza gra- vata ( Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007 , Rv. 595555 – 01 e successiveconformi); con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché per violazione e falsa applicazione dell’art.1372 c.c. con riguardo all’art. 7 del contratto di locazione con- clusoin data 20/1/2004 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale erroneamente rigettato l a domanda risarcitoria con- nessaal mancato adempimento, da parte dell’ente conduttore, dell’ob- bligazionedi pulitura e tinteggiatura dell’immobile restituito al termine del rapporto di locazione intercorso tra le parti (secondo gli accordi precedentementeconclusi), senza tener conto dell’avvenuta sottoscri- zione,da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un verbale di riconsegna (datato 18/12/2013) ricognitivo delle condizioni dell’immobile al ter- minedel rapporto suscettibile di fornire elementi istruttori a deguati ai finidell’accoglimento della domanda risarcitoria; ilmotivo è inammissibile; fermal’inammissibilità della censura proposta nella prospettiva del viziodi cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. ( attesa la limitazione sul punto i m po- sta d a ll’art. 348 - ter c .p.c. in presenza di una sentenza d’appello che confermila decisione del giudice di primo grado ) – e ferm o, altresì , il carenteassolvimento, da parte della società ricorrente, dei propri oneri dipuntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art . 366 n.6 c.p.c. (con particolare riferimento all’allegazione della documenta- zionesui quali la censura risulta fondata) – v a rrà in ogni caso sottoli- nearecome l’omesso esame denunciato dalla società ricorrente debba ritenersicomunque privo di rilevanza , non avendo la ricorrente ade- guatamenteargomentato l’ipotetica decisività dell’eventuale esame del richiamatoverbale di riconsegna, avendo la corte d’appello sottolineato ilcarattere essenziale , in ogni caso, ai fini dell’esame della domanda, deirilievi fotografici dei luoghi, di una perizia sulle condizioni dell’im- mobileal momento della riconsegna e di elementi istruttori sufficienti aricostruire la situazione differenziale tra il momento della consegna e Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 11539/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quellodella riconsegna: elementi, tutti, palesemente estranei ai con- tenutidel verbale in esame ; del pari inammissibile deve ritenersi la denunciata violazio ne dell’art.1372 c.c., avendo la società ricorrente articolato il motivo in esameesclusivamente sul piano della ricostruzione dei fatti di causa, e quindidella ricognizione della fattispecie concreta, e non già di quella astrattapropria della norma ric hiamata ; sullabase di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso,con la conseguente condanna della società ricorrente al rim- borso,in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, secon do la liquidazione di cui al dispositivo; dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borsoin favore della controricorrente delle spese del giudizio di legitti- mità,liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese eventual- menteprenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella