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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22108/2023

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199 3 , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce ai ricorsidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona de l Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE e QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore.

INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021, di convalida del trattenimento, avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di proroga del trattenimento, udita la relazione nella camera di consiglio del5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 3 . 8 .2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del l’Ecuador , veniva emesso dal Prefetto di Milano decreto di espulsione e dal Questore di Milanoordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La P.A.insisteva per la convalida.

Il trattenuto si opponeva edepositava memoria.

Deducevache, stabilitosi in Italia sin dall’età di tredici anni, in Italia vivevano il padre, con cui conviveva, e due fratelli, questi ultimi cittadini italiani (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pag. 2); che dunque aveva in Italia legami familiari ed un lavorocome operaio edile e non aveva alcun legame con il paese d’origine (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pagg. 2 e ss.).

Deduceva altresì che sussistevanole condizioni per la concessione di misure alternativeal trattenimento, alle quali l’Amministrazione immotivatamente non aveva fatto luogo (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pag. 7). 3.Con provvedimento del 6.8.2021 il g.d.p. convalidava il trattenimento. 4.In data 3 0 . 8 .2021 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la primaproroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] .5.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino fissava l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La P.A.rappresentava che era già stato organizzato il volo per il rientro e che [OSCURATO:PERSONA] aveva ostacolato la partenza rifiutandosi di sottoporsi a tampone nasofaringeo(cfr. ricorso in data 2.9.2021 , pag. 3 ) .

Il trattenutosi opponeva alla proroga e depositava memoria .

Deduceva analogamente che aveva in Italia legami familiari ed un lavoro stabile e non aveva legami con il paese d’origine (cfr. ricorsoin data 2.9.2021 , pagg. 2 e ss.).

Deduceva analogamenteche sussistevano le condizioni per la concessione di misure alternative al trattenimento, alle quali l’Amministrazione non aveva immotivatamente fatto luogo (cfr. ricorsoin data 2.9.2021, pag. 7). 6.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il g.d.p. , ritenute fondate le motivazioni addotte dalla Questura, integralmente richiamate unitamente al tenore del verbale d’udienza, prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino. 7.Avverso il provvedimento del g iudice di pace in data 6.

8. 2021 [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; ne ha chiesto in basea tre motiv i la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] di Torino non ha svolto difese. 8.Avverso il provvediment o del giudice di pace in data 1 . 9.2021 [OSCURATO:PERSONA] proposto separato ricorso datato 2.9.2021 ; ne ha chiesto inbase a tr e motiv i la cassazione.

Il Ministero dell’Interno e il Questore di Torino non hanno svolto difese.9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

10. Con i l prim o motivo – del ricorso avverso il provvedimento in data 6.8.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 13 e 14, 3° co. e 4° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.112 cod. proc. civ; il vizio di motivazione apparente e/o inesistente.

Deduce che il g.d.p. per nulla ha motivato ovvero ha motivato solo “apparentemente” in ordine all’addotta illegittimità del presupposto decreto di espulsione perragioni correlate alla presenza in Italia di legami familiari e privati ed in ordine alla mancata concessione di misure alternative al trattenimento (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pagg. 9 - 10) .

Deduce che il vizio di motivazione viepiù rileva in dipendenza della privazione della libertà personale che l’impugnato provvedimento comporta(cfr. ricorso in data 11.8.2021, pag. 11).

11. Con il secondo motivo - del ricorso avverso il provvedimento in data 6.8.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 13, 2° co. bis, 14, 4° co., e 19, 1.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 l’omesso esame d ei suoi legami familiari e della durata del suo soggiorno in Italia.

Deduce che, contrariamente all’assunto del g .d.p. , ai fini del riscontro dell’illegittimità del presupposto decreto di espulsione ha provveduto a documentare la protratta durata del suo soggiorno in Italia ed i suoi radicati legami privati e familiari in Italia(cfr. ricorso in data 11.8.2021 pag. 13) .12.

Con il terzo motivo - del ricorso avverso il provvedimen to in data 6.8.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 14, 1° co. bis, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15,par. 1, della direttiva 2008/115/CE; il vizio di omessa motivazione.

Deduce che, benché abbia invocato, sussistendone i presupposti, l’applicazione di misure alternative al trattenimento, il g.d.p. ha omesso al riguardo qualsivoglia motivazione(cfr. ricorso in data 11.8.2021 pag. 1 4 ) .

13. Con il primo motivo - del ricorso avverso il provvedimento in data 1.9.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 14, 4° co., 5° co. e 5 ° co. bis , del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione apparente e/o inesistente.

Deduce che il g.d.p.ha motivato la proroga del trattenimento mercé l’acritica ricezionedelle deduzioni dell’Amministrazione senza alcuna confutazione delle argomentazioni svolte a sua difesa e senza alcun riferimento alle condizioni postulate dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 ai fini della proroga(cfr. ricorso in data 2.9.2021, pagg. 10 e 11).

14. Con il secondo motivo - del ricorso avverso il provvedimen to in data 1.9.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 13, 2° co. bis, 14, 4° co., e 19, 1.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 l’omesso esame d ei suoi legami familiari e della durata del suo soggiorno in Italia.

Deduce che, ai fini del riscontro dell’illegittimità del decreto di espulsione, presupposto del decreto di trattenimento, ha provveduto a documentare la protratta durata del suo soggiorno in Italiaed i suoi radicati legami privati e familiari in Italia(cfr. ricorso in data 2 . 9 .2021 pag. 1 2 ) .

15. Con il terzo motivo - del ricorso avverso il provvedimen to in data 1.9.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazionedell’art. 14, 1° co. bis, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15 par. 1, della direttiva 2008/115/CE; il vizio di omessa motivazione.

Deduce che, benché abbia invocato, sussistendone i presupposti, l’applicazione di misure alternative al trattenimento, il g.d.p. ha omesso al riguardo qualsivoglia motivazione(cfr. ricorso in data 2.9.2021 pag. 1 4 ) . 16.Il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento in data 6.8.2021 è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi del medesimo ricorso. 17.Viene in rilievo il 1° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino(…).

Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo”. 18.Questa Corte spiega, in materia di immigrazione, che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (cfr. Cass. (ord.) 30.11.2015, n. 24415; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5750; Cass. 20.3.2019, n. 7829; cfr. Cass.(ord.) 30.7.2014, n. 17407, secondo cui i l sindacato giurisdizionale sul provvedimento diconvalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, 4° co. bis,e 14, 1° co., del d.lgs. 286/1998, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale). 19.Al cospetto del suindicato dettato legislativo e nel quadro della su rriferita elaborazione giurisprudenziale si evidenzia nella specie quanto segue.

Il giudice di pace ha dapprima convalidato tout court, senza alcuna motivazione, nel corpo del verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il trattenimento (“il giudice convalida”).

Indi, c hiuso il verbale d’udienza, c on provvedimento assunto in pari data, mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato, ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Milano il 3.8.2021 (ossia il decreto di trattenimento).Con siffatto separato provvedimento il g.d.p. ha esplicitato che “non sono emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanz a di cui all’art. 19 t.u. 286/98; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore”. 20.Innegabilmente la convalida del trattenimento disposta in udienzaè nulla, è tamquam non esset, siccome del tutto priva di motivazione (“ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”: cfr. Cass. sez. un.7.4.2014, n. 8053).

Innegabilmente la convalida del trattenimento disposta “fuori udienza”, chiuso il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],è parimenti nulla e tamquam non esset, giacché il giudice di pace aveva già e senz’altro “consumato” il suo potere decisorio(cfr. al riguardo Cass. (ord.) 21.12.2018, n. 33144, in motivazione).

21. In ogni caso, p ur a prescindere da tal ultimo assorbente rilievo, l e affermazioni cui è ancoratala convalida del trattenimento dispostaall’esito della chiusura de l verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , danno appieno ragione del denunciato vizio di motivazione “apparente”.

Ovvero il giudice di pace per nulla ha fatto luogo ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232; Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762, in tema di motivazione “apparente” in materia di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali).

In particolare,il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizioneed ha trascura t o del tutto e le circostanze allegate – con la memoria difensiva depositata e correlate , ai fini del riscontrodella condizione di espellibilità, alla vita privata e familiare in Italia -e i connessi riscontri documentali (cfr. ricorso in data 11.8.2021 , pagg. 3 –8, e memoria, pag. 2).

22. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso in data 11.8.2021 il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021 va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termineperentorio per la convalida.

23. La cassazione de l provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021 priva il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di proroga del trattenimento, del suo imprescindibile presupposto.

Cosicché, pronunciando sul ricorso in data 2.9.2021 , il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]va parimenti cassato senza rinvio ai sensi dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. 24.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio vadisposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative sia a i giudizi di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 25.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo del ricorso in data 11.8.2021 , assorbiti gli ulteriori motividel medesimo ricorso; cassa senza rinvioil provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021; pronunciando sul ricorso in data 2.9.2021 , cassa se nza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
199 3 , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce ai ricorsidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona de l Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore. INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021, di convalida del trattenimento, avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di proroga del trattenimento, udita la relazione nella camera di consiglio del5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 3 . 8 .2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del l’Ecuador , veniva emesso dal Prefetto di Milano decreto di espulsione e dal Questore di Milanoordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La P.A.insisteva per la convalida. Il trattenuto si opponeva edepositava memoria. Deducevache, stabilitosi in Italia sin dall’età di tredici anni, in Italia vivevano il padre, con cui conviveva, e due fratelli, questi ultimi cittadini italiani (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pag. 2); che dunque aveva in Italia legami familiari ed un lavorocome operaio edile e non aveva alcun legame con il paese d’origine (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pagg. 2 e ss.). Deduceva altresì che sussistevanole condizioni per la concessione di misure alternativeal trattenimento, alle quali l’Amministrazione immotivatamente non aveva fatto luogo (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pag. 7). 3.Con provvedimento del 6.8.2021 il g.d.p. convalidava il trattenimento. 4.In data 3 0 . 8 .2021 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la primaproroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] .5.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino fissava l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La P.A.rappresentava che era già stato organizzato il volo per il rientro e che [OSCURATO:PERSONA] aveva ostacolato la partenza rifiutandosi di sottoporsi a tampone nasofaringeo(cfr. ricorso in data 2.9.2021 , pag. 3 ) . Il trattenutosi opponeva alla proroga e depositava memoria . Deduceva analogamente che aveva in Italia legami familiari ed un lavoro stabile e non aveva legami con il paese d’origine (cfr. ricorsoin data 2.9.2021 , pagg. 2 e ss.). Deduceva analogamenteche sussistevano le condizioni per la concessione di misure alternative al trattenimento, alle quali l’Amministrazione non aveva immotivatamente fatto luogo (cfr. ricorsoin data 2.9.2021, pag. 7). 6.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il g.d.p. , ritenute fondate le motivazioni addotte dalla Questura, integralmente richiamate unitamente al tenore del verbale d’udienza, prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino. 7.Avverso il provvedimento del g iudice di pace in data 6. 8. 2021 [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; ne ha chiesto in basea tre motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] di Torino non ha svolto difese. 8.Avverso il provvediment o del giudice di pace in data 1 . 9.2021 [OSCURATO:PERSONA] proposto separato ricorso datato 2.9.2021 ; ne ha chiesto inbase a tr e motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno e il Questore di Torino non hanno svolto difese.9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10. Con i l prim o motivo – del ricorso avverso il provvedimento in data 6.8.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 13 e 14, 3° co. e 4° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.112 cod. proc. civ; il vizio di motivazione apparente e/o inesistente. Deduce che il g.d.p. per nulla ha motivato ovvero ha motivato solo “apparentemente” in ordine all’addotta illegittimità del presupposto decreto di espulsione perragioni correlate alla presenza in Italia di legami familiari e privati ed in ordine alla mancata concessione di misure alternative al trattenimento (cfr. ricorsoin data 11.8.2021, pagg. 9 - 10) . Deduce che il vizio di motivazione viepiù rileva in dipendenza della privazione della libertà personale che l’impugnato provvedimento comporta(cfr. ricorso in data 11.8.2021, pag. 11). 11. Con il secondo motivo - del ricorso avverso il provvedimento in data 6.8.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 13, 2° co. bis, 14, 4° co., e 19, 1.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 l’omesso esame d ei suoi legami familiari e della durata del suo soggiorno in Italia. Deduce che, contrariamente all’assunto del g .d.p. , ai fini del riscontro dell’illegittimità del presupposto decreto di espulsione ha provveduto a documentare la protratta durata del suo soggiorno in Italia ed i suoi radicati legami privati e familiari in Italia(cfr. ricorso in data 11.8.2021 pag. 13) .12. Con il terzo motivo - del ricorso avverso il provvedimen to in data 6.8.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 14, 1° co. bis, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15,par. 1, della direttiva 2008/115/CE; il vizio di omessa motivazione. Deduce che, benché abbia invocato, sussistendone i presupposti, l’applicazione di misure alternative al trattenimento, il g.d.p. ha omesso al riguardo qualsivoglia motivazione(cfr. ricorso in data 11.8.2021 pag. 1 4 ) . 13. Con il primo motivo - del ricorso avverso il provvedimento in data 1.9.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 14, 4° co., 5° co. e 5 ° co. bis , del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione apparente e/o inesistente. Deduce che il g.d.p.ha motivato la proroga del trattenimento mercé l’acritica ricezionedelle deduzioni dell’Amministrazione senza alcuna confutazione delle argomentazioni svolte a sua difesa e senza alcun riferimento alle condizioni postulate dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 ai fini della proroga(cfr. ricorso in data 2.9.2021, pagg. 10 e 11). 14. Con il secondo motivo - del ricorso avverso il provvedimen to in data 1.9.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 13, 2° co. bis, 14, 4° co., e 19, 1.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 l’omesso esame d ei suoi legami familiari e della durata del suo soggiorno in Italia. Deduce che, ai fini del riscontro dell’illegittimità del decreto di espulsione, presupposto del decreto di trattenimento, ha provveduto a documentare la protratta durata del suo soggiorno in Italiaed i suoi radicati legami privati e familiari in Italia(cfr. ricorso in data 2 . 9 .2021 pag. 1 2 ) . 15. Con il terzo motivo - del ricorso avverso il provvedimen to in data 1.9.2021 -il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazionedell’art. 14, 1° co. bis, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15 par. 1, della direttiva 2008/115/CE; il vizio di omessa motivazione. Deduce che, benché abbia invocato, sussistendone i presupposti, l’applicazione di misure alternative al trattenimento, il g.d.p. ha omesso al riguardo qualsivoglia motivazione(cfr. ricorso in data 2.9.2021 pag. 1 4 ) . 16.Il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento in data 6.8.2021 è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi del medesimo ricorso. 17.Viene in rilievo il 1° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino(…). Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo”. 18.Questa Corte spiega, in materia di immigrazione, che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (cfr. Cass. (ord.) 30.11.2015, n. 24415; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5750; Cass. 20.3.2019, n. 7829; cfr. Cass.(ord.) 30.7.2014, n. 17407, secondo cui i l sindacato giurisdizionale sul provvedimento diconvalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, 4° co. bis,e 14, 1° co., del d.lgs. 286/1998, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale). 19.Al cospetto del suindicato dettato legislativo e nel quadro della su rriferita elaborazione giurisprudenziale si evidenzia nella specie quanto segue. Il giudice di pace ha dapprima convalidato tout court, senza alcuna motivazione, nel corpo del verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il trattenimento (“il giudice convalida”). Indi, c hiuso il verbale d’udienza, c on provvedimento assunto in pari data, mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato, ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Milano il 3.8.2021 (ossia il decreto di trattenimento).Con siffatto separato provvedimento il g.d.p. ha esplicitato che “non sono emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanz a di cui all’art. 19 t.u. 286/98; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore”. 20.Innegabilmente la convalida del trattenimento disposta in udienzaè nulla, è tamquam non esset, siccome del tutto priva di motivazione (“ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”: cfr. Cass. sez. un.7.4.2014, n. 8053). Innegabilmente la convalida del trattenimento disposta “fuori udienza”, chiuso il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],è parimenti nulla e tamquam non esset, giacché il giudice di pace aveva già e senz’altro “consumato” il suo potere decisorio(cfr. al riguardo Cass. (ord.) 21.12.2018, n. 33144, in motivazione). 21. In ogni caso, p ur a prescindere da tal ultimo assorbente rilievo, l e affermazioni cui è ancoratala convalida del trattenimento dispostaall’esito della chiusura de l verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , danno appieno ragione del denunciato vizio di motivazione “apparente”. Ovvero il giudice di pace per nulla ha fatto luogo ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232; Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762, in tema di motivazione “apparente” in materia di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali). In particolare,il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizioneed ha trascura t o del tutto e le circostanze allegate – con la memoria difensiva depositata e correlate , ai fini del riscontrodella condizione di espellibilità, alla vita privata e familiare in Italia -e i connessi riscontri documentali (cfr. ricorso in data 11.8.2021 , pagg. 3 –8, e memoria, pag. 2). 22. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso in data 11.8.2021 il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021 va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termineperentorio per la convalida. 23. La cassazione de l provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021 priva il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di proroga del trattenimento, del suo imprescindibile presupposto. Cosicché, pronunciando sul ricorso in data 2.9.2021 , il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]va parimenti cassato senza rinvio ai sensi dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. 24.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio vadisposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative sia a i giudizi di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 25.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo del ricorso in data 11.8.2021 , assorbiti gli ulteriori motividel medesimo ricorso; cassa senza rinvioil provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 6.8.2021; pronunciando sul ricorso in data 2.9.2021 , cassa se nza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. ci
Decreto Cassazione n. 22108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris