CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2024
Cassazione n. 34601/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 513/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 3221/2019 depositata il 15/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti come sopra individuati co nvenivano in giudizio l'Agenzia del demanio innanzi al Tribunale Civile di Roma, per accertare l’affrancazione o l'inesistenza delvincolo enfiteutico sugli immobili acquistati in proprietà,e l’usucapione degli stessi. 2. L'Agenzia del Demanio resisteva in giudizio sostenendo sostanzialmente che il canone enfiteutico nel 1928 era unico (essendo il terreno allora non frazionato) eche quindi nel momento in cui era entrata in vigore la legge n. 16/1974 la valutazione sull'entità del canone dovesse farsi con riferimento non ai terreni ormaida tempo frazionati, ma alla loro somma. Per il resto, circa l'eccezione di usucapione, non avendo richiesto nulla dagli anni'50 al 2007, si limitava a sostenere che gli allora attori avrebbero dovuto dimostrareil possesso indisturbato dell'immobile 3. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda dichiara ndo la carenza degli attori di un interesse a formulare l’ eccezione di prescrizione in mancanza di domanda giudiziale volta ad ottenere il pagamento del canone enfiteutico. 4. Gli originari attori interponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 5.Nel costituirsi in giudizio, a sua volta, l'Agenzia del Demanio deduceval'infondatezza del gravame avversario, chiedendone così il rigetto. 6. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. In particolare, evidenziava che l'art. 1 della Legge n. 16/74, della quale era lamentata la violazione p revedeva l'estinzione dei rapportiperpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 e in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome delloStato, inclusa dunque l'odierna appellata, traevanotitolo per riscuotere canoni enfiteutici in misura inferiore a lire 1.000 annue. Il vincolo enfiteutico oggetto del giudizio era stato costituito, a mezzo rogito del 14gennaio 1928 e per un canone di lire 50.000, sull'intera area successivamente pervenuta agli odierni istanti a seguito di lottizzazione, l'ammontaredel canone pattuito induceva a ritenere, in coerenza conquanto ritenuto dal Tribunale, che non trovasse applicazione la sopra richiamata disciplina di cui allaLegge 16/74. Il concedente Demanio non aveva mai assentit o al frazionamento del diritto con gli odierni istanti. Sicché n on avev a alcun pregio la tesi degli appellanti che tale volontà fosse stata espressa per facta concludentia , attraverso l'affrancazione accordata a ulteriori lottisti; indipendentemente dalrilievo che nulla emergeva in merito all'anteriorità di tali supposte affrancazioni rispetto all'anzidetta data del 28 ottobre 1941, a mente dell'art.1350 c.c. tale assenso avrebbe comunque necessitato del la forma scritta. Ric. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 Peraltro, un siffatto comportamento, perché involgente la posizione di soggetti terzi, comunque non avrebbe consentito di ravvisare gli estremi diun'univoca manifestazione di volontà, nei confrontidegli odierni appellanti. Del pari priva di fondamento era la doglianza concernente il mancato accoglimento delladomanda di usucapione. Avuto infatti riguardo alla stessa prospettazione della domanda, laddove g li odierni appellanti avevano dato atto di come la disponibilità degli immobili loro rispettivamente facente capo traesse origine dal la comune qualità di enfiteuti, a costoro compete va la veste di detentori, conla conseguente necessità della prova, che già il primo Giudice aveva rilevato non essere stata assolta, di un atto d i interversione ex art. 1141,secondo comma, c . c. Riguardo al restante motivo d'appello, afferente al mancato accoglimento della pretesa di far accertare laprescrizione delle rate del canone, invero non eracondivisibile l'opinione del Tribunale in merito aldifetto d'interesse sul punto. Siffatto interesse siqualificava alla s tregua del conseg uimento di un'utilità, personale e concreta, non ottenibile se non con l’intervento del giudice; quindi, già quanto asserito dagli istanti in merito alla pretesa di non corrispondere il canone loro richie s to bastavaper ravvisare l'interesse in parola. Cionondimeno, il motivo non meritava comunque accoglimento, una volta preso at to di come l'art. 970c.c. contempl asse l'e s tinzione per non uso d e l s olo dirittoparziario dell'enfiteuta, e non anche di quello del concedente, con la conclusione che il diritto di costui alla riscossione del canone doveva ritenersi impre scr ittibile, come d'altronde sembra va lecito Ric. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 evincersianche dalla sua natura di facoltà costitutiva del di ritto del proprietario, per l'appuntoimprescrittibile 7. [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di erede d i [OSCURATO:PERSONA]Orno e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di attuali proprietari dell'immobile ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] entrambi in qualità di attuali proprietari dell'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 8. L'Agenzia delDemanio h a resistito con controricorso . 9. I ricorrenti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1e 2 della Legge n. 16/1974, dell'art. 1 della Legge n. 607/1966, dell'art. 971 c.c., dell'art. 3 della Costituzione-Violazione dell'art.112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello di Roma, non riconosce l'applicabilità della Legge n.16del 1974 al caso di specie Secondo la Corte d’Appello sarebbe decisivo in tal senso, il rilievo che il concedente Demanio non risulta aver mai assentito al frazionamento del diritto con gli odierni istanti. Neanche potrebbe Ric. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 desumersi tale volontà per facta concludentia attraverso l’affrancazione accordata a ulteriori lottisti. Secondo i ricorrenti, invece, iparametri necessari previsti dagli artt.1 e 2 della Legge n. 16/1974 affinché un diritto di enfiteusi sia dichiarato estinto automaticamente sono chiari: il vincolo enfiteutico deve essere antecedente al 1941 e il valore del canone enfiteuticoall’epoca dell'entrata in vigore della norma, anno 1974, deve essere inferiore alle 1.000 lire. Il vincolo enfiteutico è stato costituito con atto del 14gennaio 1928 (quindi molto prima del 1941) e dalla CTU operata dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] in altro giudizio analogo si è chiaramente evidenziato come il frazionamento, a suo tempo operato, non fosse risultato abusivo. Né rileva, ai fini dell'applicabilità della no rm a, il fatto che il suddetto frazionamento sia successivo al 1941 atteso che ciò che rileva è che l'unico e solo atto di costituzione dell'enfiteusi de qua risulta essere quello del 1928. Se il vincolo nel 1928 era unico non può pensarsi che affrancando alcuni terreni non si sia frazionato il vincolo stesso (a prescindere dal frazionamento della proprietà dei terreni, pacificamente intervenuto, che pure determinava il frazionamento del vincolo ipso iure). La lottizzazione del fondo non fu abusiva e i frazionamenti succedutisi nel tempo furono pienamente conformi o in alcuni casi, comunque, sanati e che, fermo e assodato ciò, gli unici due paramenti previsti dalla normativa del 1974 erano rispettati: a) il vincolo risalente al 1928 (nessun altro atto successivo è stato Ric. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 rinvenuto); b) il canone enfiteutico sui singoli lotti all'anno 1974 sicuramente inferiore alle 1.000 lire. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1e 2 della Legge n.16/1974, dell'art. 1 della Legge n. 607/1966, dell'art. 971 c.c., dell'art. 3 della Costituzione-Violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, il doc. n. 10 , in cui l'[OSCURATO:PERSONA] (ente da cui ha avuto causa l'attuale Agenzia del Demanio) in data 5.6.1985 confermava "con riferimento all’intendentizia sopra indicata, si comunica che il canone enfiteutico afferente la superficie di mq 870 acquistata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] Bruno ecc. è di lire 115 (centoquindici) per cui ai sensi dell'art.1della legge n. 16 del 20.01.1974 dovrebbe essere stato estinto", è documento che pur, ritualmente depositato, non è stato in alcun modo considerato dalla Corte d'Appello: si trattava, invece, di vero atto ricognitivo di una situazione giuridica, inerente l'originario vincolo enfiteutico per cui è causa, proveniente dal dante causa dell'Agenzia del Demanio e come tale doveva essere considerato, con valore assolutamente trancianteper l'intera controversia. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 823, 1141, 1142, 1143, 1146, 1158, 1159, 1164 c.c. -Violazione dell'art.112 c.p.c. Erroneità della statuizione della Corte d’Appello nella parte in cui si dice che gli odierni appellanti hanno dato atto di come la disponibilità degli immobili loro rispettivamente facenti capo traesse origine dalla comune qualità di enfiteuti, atteso che in nessuno degli atti di proprietà degli immobili degli istanti è fatta menzione del vincolo enfiteutico. Ric. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 Alla luce di quanto sinora esposto, pertanto, è possibile affermare che, non essendo il vincolo menzionato nel rogito di acquisto di alcuno dei contratti degli odierni ricorrenti (difformemente da q uanto falsamente statuito nella sentenza impugnata), senza dubbio, il possesso dell'immobile è avvenuto da parte di questi ultimi con la consapevolezza di essere ciascuno pieno proprietario e non enfiteuta, visto che l'acquisto è avvenuto in totale buona fede, presupposto di per se sufficiente affinché operasse l'usucapione, senza necessità di alcuna prova circa l'interversione del possesso (cfr. pacificamente Cass., 26-02-1986, n. 1209 e Cass., sez. II, 24-09-1994, n. 7846). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e 970 c.c.- Violazione dell'art.112 c.p.c. In estremo subordine, si censura la parte della sentenza relativa alla prescrizione dei canoni enfiteutici degli anni 2001 e 2002 rispetto ai quali la Corte d’Appello ha ritenuto sussistere l’imprescrittibilità. La decisione violerebbe il citato articolo 970 c.c., confondendo il diritto al dominio che è imprescrittibile (salvo che il titolo del possesso dell'enfiteuta muti per causa proveniente da un terzo o per effetto di opposizione svolta contro il proprietario, come nel caso dell'usucapione) e il diritto alla riscossione dei singoli canoni enfiteutici annuali, al quale, dunque, non può che applicarsi il citato art. 2948 c.c., come del resto previsto per tutti i pagamenti periodici, i quali, come noto, si prescrivono i 5 anni. 5. All’esito della discussione nella camera di consiglio il Collegio - rilevato che la questione sollevata dai ricorrenti con i Ric. 2020n. 513sez. S2 - ud. 11 / 12 /202 4 primi due motivi attinente all’interpretazione della l. n. 16/1974in relazione ai presupposti per l’estinzione dei canoni sui fondi concessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941 ha rilievo nomofilattico e non vi sono precedenti specifici salvo la sua non applicabilità ai canoni delle amministrazioni diverse da quelle statali(Sez. 2, Sentenza n. 4201 del 21/02/