CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 26050/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Brescia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perl'annullamento con rinvio con riferimento alle esigenze cautelari e perl'inammissibilità del ricorso per il resto.E’ presente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Treviso, quale sostituto processualedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Brescia, il quale chiede il rigettodel ricorso del Procuratore Generale di Brescia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, quale giudiceadito ai sensi dell’art.309 cod.proc.pen., ha annullato l’ordinanza emessa il[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva applicato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagliartt.74 e 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la misuracautelare dalla custodia in carcere; avendo il capo di imputazione provvisorioascritto all’indagato il ruolo di organizzatore nell’ambito di un sodalizio dedito alnarcotraffico e operativo in diverse città di Italia ed essendogli stato contestato diavere concorso all’importazione, cessione e detenzione di decine di chilogrammi disostanza stupefacente.Il Tribunale ha riassunto gli elementi di indagine valorizzati dal GIP, daiquali era stato possibile ricavare l’esistenza del suddetto sodalizio, avente comecapo [OSCURATO:PERSONA], attivo nell’importazione dall’Albania di cocaina ed eroina e aventedue depositi di stoccaggio siti in Rovano e in Palazzolo sull’Oglio, gestiti daicoindagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Nell’esaminare l’istanza proposta ai sensi dell’art.309 cod.proc.pen., ilCollegio ha valutato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal GIP; haargomentato, in riferimento alle deduzioni difensive, che fosse certo ilriconoscimento dell’indagato come soggetto denominato “BL” o “BLD” nell’ambitodelle chat criptate acquisite mediante ordine europeo di indagine; ha quindiritenuto infondati i motivi di riesame in ordine ai reati fine contestati al capo 5)della rubrica, valutando pienamente sussistente il coinvolgimento del Docinell’operazione di importazione di stupefacente del 5 ottobre 2022 in riferimentoagli aspetti logistici, avendo lo stesso svolto un ruolo essenziale nella fase dellaconsegna; mentre, quanto all’importazione del 2 novembre 2022 (pure ascrittanello stesso capo), ha ritenuto sussistenti i necessari gravi indizi in ordine al ruolorivestito dal [OSCURATO:PERSONA], identificato come il soggetto che aveva inviato una consistentepartita di stupefacente destinata a essere stoccata a Palazzolo sull’Oglio.In ordine alla contestazione del reato associativo, ha ritenuto fondate leistanze difensive limitatamente al ruolo rivestito dall’indagato; previa valutazionein ordine all’univoca sussistenza di un ampio sodalizio capace di soddisfarerichieste di approvvigionamento provenienti da varie regioni italiane, ha ritenutoche il [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente inserito nell’organizzazione, occupandosi delle fasidella gestione del trasporto su gomma dello stupefacente.Ha peraltro ritenuto, in contrasto con l’ipotesi accusatoria, che il Docidovesse essere ritenuto mero partecipe anziché organizzatore, non evincendosi unsuo ruolo effettivamente qualificato e con competenze di tipo decisorio.Circa le esigenze cautelari ha ritenuto che non sussistesse, all’attualità, unpericolo di recidiva; ha difatti argomentato che, nel caso in esame, era trascorsoun arco di tempo rilevante dalla compartecipazione del ricorrente ai due reati fine(pari a circa tre anni e mezzo) e che non sussistevano elementi idonei adocumentare la protrazione successiva di condotte illecite ovvero il rapportostabile e continuativo con gli altri associati; rilevando, altresì, che l’indagato eragravato da un solo precedente che, pur specifico, era risalente al 2003; ha altresìritenuto che non fossero emersi elementi idonei a comprovare un concreto eHa quindi annullato l’ordinanza impugnata, disponendo l’immediataliberazione dell’indagato qualora non detenuto per altra causa.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione laProcura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, articolando un unico motivodi impugnazione con il quale ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione.Ha contestato le argomentazioni del Tribunale in ordine alla qualificadell’indagato quale mero partecipe del sodalizio; evidenziando come gli elementiindiziari avessero dimostrato la capacità dell’indagato di rifornirsi di elevatiquantitativi di sostanza stupefacente, presupposto che non poteva prescindere daquella organizzativa nell’ambito dell’intera filiera dell’importazione.In ordine alle esigenze cautelari, ha ritenuto contraddittoria la motivazionenella parte in cui non aveva dato rilevanza all’elevatissimo dato ponderale dellesostanze trattate nei due reati fine contestati (complessivamente 65 kg di eroina),idoneo a dimostrare un perdurante inserimento in un solido e organizzato contestodi narcotraffico internazionale, tale da condurre al coinvolgimento in importazionidi ingente quantità di droga in un arco temporale ristretto dal 17 settembre 2022al 21 gennaio 2023; elementi che, uniti alle concrete modalità dei fatti (quali ildato relativo all’aver lasciato il proprio telefono criptato in Albania prima di ognitrasferta in Turchia), denotavano condizioni oggettive e soggettive favorevoli allacommissione di nuovi delitti.Ha altresì esposto che, tra gli atti di esecuzione dell’ordinanza applicativadella misura, risultavano tre note del 26 e 27 novembre 2025 del Dipartimento diPubblica Sicurezza, dalle quali emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] era uscito lo stesso 26novembre dal territorio della Giordania per recarsi in Turchia e poi in Kosovo,elementi tali da comprovare la capacità dell’indagato di spostarsi in contestiinternazionali.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alprofilo delle esigenze cautelari, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.La difesa dell’indagato ha depositato memoria, nella quale ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in ordine al profilo attinente alle esigenze cautelari.2. Il punto del ricorso attinente all’esclusione della qualifica di organizzatorein capo all’indagato deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.A tale fine, vanno richiamati i precedenti arresti di questa Corte che hannoritenuto che, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interessedell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale delriesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la merapartecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelaree, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per ilricorrente alcuna conseguenza favorevole, neanche sotto il profilo della durata deitermini di fase (Sez. 6, n. 948 del 18/12/2025, dep. 2026, Barbaro, Rv. 289155 –01; Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 – 01).Ritiene il Collegio che tale principio debba, in senso speculare, essererichiamato anche nell’ipotesi del ricorso per cassazione proposto dal pubblicoministero; atteso che la rivalutazione del compendio indiziario attinente allaqualifica apicale, qualora esclusa dal Tribunale del riesame, non è suscettibile diriflettersi sul regime cautelare applicabile alla fattispecie concreta, fatta salva lavalutazione delle concrete circostanze di fatto attinenti, però, al diverso piano dellasussistenza dell’esigenza di cui all’art.274, lett.c), cod.proc.pen..3. Il punto del motivo inerente alla valutazione delle esigenze cautelari èfondato.In ordine all’interpretazione della presunzione “relativa” di adeguatezzadella sola misura maggiormente afflittiva prevista dall’art.275, comma 3,cod.proc.pen. in riferimento ai reati elencati nell’art.51, commi 3-bis e 3-quater(tra cui rientra quello di cui all’art.74 T.U. stup.) deve evidenziarsi che emergono,nella giurisprudenza di questa Corte, due letture interpretative nonreciprocamente sovrapponibili, con specifico riferimento alla potenziale rilevanzada attribuire – nella fattispecie astratta in esame - al dato del tempo trascorsodalla comprovata condotta partecipativa al sodalizio (c.d. tempo silente).Sulla base di una prima lettura, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia incarcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quantospeciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc.pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri,Rv. 282766 – 02).D’altra parte, va pure preso atto di una lettura parzialmente differente ericorrente nella giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale l’elementotemporale deve essere oggetto di espressa considerazione da parte del giudice,alla luce di un’esegesi costituzionalmente orientata, anche quando si vertanell’ambito di reati per i quali, ai sensi dell’art.275, comma 3, cod.proc.pen.,sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della sola misura maggiormenteafflittiva, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condottedell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientraretra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui siriferisce l'art. 275, comma 3, citato (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv.288803 – 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272 – 01; Sez.6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 – 02).4. Il Tribunale ha quindi espressamente aderito a tale seconda lettura,evidenziando che il notevole arco di tempo trascorso dalla consumazione dei duereati fine (risalenti a ottobre e novembre del 2022) dovesse ritenersi sintomaticodell’assenza in ordine al pericolo di recidiva, non risultando elementi fattuali da cuidesumere la protrazione di condotte illecite ovvero la permanenza di rapporti congli altri associati.La censura contenuta in ricorso in ordine al carattere omissivo nonchéintrinsecamente illogico della motivazione è fondata.Difatti, in relazione ad argomentazione specificamente sviluppatanell’impugnazione, deve ritenersi che sia mancata un’adeguata valutazione, inordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, delle concrete modalità dei fattiascritti.Sotto tale profilo, va ricordato che il vigente testo dell'art. 274, comma 1,lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidivaesclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non ostaalla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e dellecircostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanzedi fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi divalutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta delsoggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017,Silvestrin, Rv. 271522 – 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798– 01); secondo una valutazione che deve essere particolarmente stringente nelcaso in cui il giudice della cautela, optando per la suddetta lettura attinente allarilevanza del fattore temporale, lo ritenga astrattamente idoneo a elidere lapresunzione relativa di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva.Difatti, nel caso in esame, i due reati fine contestati riguardavanol’importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (65 kg complessividi eroina), tali da essere posti alla base della contestazione dell’aggravante di cuiall’art.80, comma 2, T.U. stup. e idonei a denotare un organico inserimento in uncommercio svolto su scala internazionale nell’ambito di un contesto ramificato eorganizzato, tale da connotare nel senso della particolare gravità la condottaascritta, tanto in relazione al reato associativo quanto ai reati fine.A ciò dovendosi aggiungere, da un lato, che il tempo trascorso dallacommissione dei reati, pur se di oggettiva rilevanza, non ha una connotazioneoggettivamente remota tale da incidere in modo univoco sulla valutazioneD’altra parte, la valutazione del Tribunale del riesame appare carente anchesotto altro determinante profilo, pure evidenziato dalla lettura giurisprudenzialecui lo stesso ha ritenuto di aderire, ovvero quello dell’effettivo carattere “silente”del tempo trascorso dalla consumazione delle condotte e concretizzatodall’elemento attinente alla mancanza di ulteriori condotte sintomatiche dipericolosità.A tale proposito, difatti, l’ufficio ricorrente ha evidenziato come – dagli attirelativi all’esecuzione della misura disposta a seguito di mandato di arrestoeuropeo – risultasse che l’indagato si stava muovendo dal territorio giordano versoquello kosovaro, passando per la Turchia (ovvero il luogo in cui era avvenutol’approvvigionamento dello stupefacente oggetto dei contestati reati fine), in talemodo denotando la persistenza di spostamenti territoriali coincidenti con quelliseguiti nell’esecuzione delle contestate condotte di importazione di stupefacente.Tale considerazione si riflette, altresì, sulla valutazione relativa all’esigenzacautelare costituita dal pericolo di fuga, in relazione all’art.274, lett.b),cod.proc.pen., ricordando che la presunzione relativa di esistenza delle esigenzecautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicatiriguarda tutte quelle previste dalle lettere a), b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.(Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 – 03).Nel caso in esame, proprio le specifiche modalità di esecuzionedell’ordinanza genetica, in relazione alla attestata capacità dell’indagato dimuoversi con facilità in diversi contesti territoriali, non consentono in alcun mododi dedurre che la presunzione relativa a questa esigenza sia venuta meno inragione del tempo trascorso dal fatto.5. In sintesi, deve ritenersi che – anche sulla base dell’orientamentointerpretativo attinente alla potenziale rilevanza del fattore temporale – lamotivazione dell’ordinanza gravata denoti una non adeguata valutazione sinotticatra la rilevanza del fattore medesimo, atteso il non elevatissimo lasso temporaletrascorso dalle condotte, rispetto alla gravità dei reati fine ascritti e alla compiutavalutazione della condotta successivamente tenuta dall’indagato.Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essereannullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia, il quale provvederà auna nuova valutazione del profilo delle esigenze cautelari alla luce delle predettedirettive. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari,con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale per il riesame di Brescia.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]