CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 41424/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 11170-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 3210 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 421/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 218/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.11170/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale Brindisi, ha respinto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il rigetto, da parte del primo giudice, dell'opposizione all'intimazione del credito di Euro 197.861,94, portato nella cartella di pagamento n. 02420060000997253000, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla stessa società il 2.03.2006 per pretesi crediti contributivi relativi agli anni 2003-2004; la Corte territoriale ha dichiarato applicabile la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., avendo accertato che il credito non si era ancora prescritto in quanto, sulla controversa materia, esisteva un giudicato: il Tribunale di Brindisi infatti, con sentenza n. 2936 del 24.01.2008 non impugnata, aveva rigettato una precedente opposizione avverso la medesima cartella di pagamento posta a base dell'intimazione oggetto del giudizio de quo; ha quindi statuito che, considerato l'effetto interruttivo della cartella di pagamento del 2006, nonché l'effetto espansivo dell'interruzione in pendenza del giudizio e fino al giudicato del 2007, ed ancora la prosecuzione dell'effetto interruttivo per successiva notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta il 7.05.2013, la prescrizione decennale del credito non era ancora maturata, essendo trascorsi otto anziché dieci anni dalla scadenza del credito; la cassazione della sentenza è domandata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato controricorso; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2953 c.c., nonché in materia di prescrizione di contributi previdenziali ex lege 335/1995"; sostiene che nonostante il giudicato, il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere considerato quinquennale, in quanto la sentenza in parola non prevedeva una espressa statuizione di condanna a carico della società, tale da poter far ritenere applicabile l'art. 2953 cod. civ. il quale associa il giudicato alla sentenza di condanna; il motivo è privo di pregio; la Corte ha correttamente motivato in merito all'efficacia di giudicato della sentenza che, definendo il giudizio sull'opposizione a cartella esattoriale non contiene una esplicita condanna; un siffatto giudicato, ha affermato la Corte d'appello, pur escludendo l'esecuzione forzata secondo i normali canoni processuali (art. 474 e ss. cod. proc. civ.), può comunque dar luogo ad esecuzione mediante riscossione coattiva prevista per i crediti erariali e assimilati; l'applicazione dell'art. 2953 cod. civ. attuata nella sentenza impugnata è, in effetti, conforme alla ratio che il sistema normativo nel suo complesso afferma, tendendo a "porre in sicurezza" con l'applicazione del termine più lungo di prescrizione, il diritto di credito che sia stato accertato giudizialmente con una sentenza passata in giudicato; tale principio trova compiuta declinazione nella pronuncia di questa Corte a Sez. Un. n. 23397 del 2016,a quale ha stabilito che il criterio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., non trova applicazione quando esiste un titolo giudiziale divenuto definitivo, poiché in tal caso, la prescrizione applicabile è quella decennale; essendosi ciò verificato nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il termine ordinario non fosse ancora decorso e che, pertanto, il diritto di credito sia tuttora esigibile; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.300,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]