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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 34514/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 febbraio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria a lui ascritto (artt. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) - la pena di due anni di reclusione nonché le pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., per la durata di dieci anni, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Nell'interesse dell'imputato, avverso la suindicata sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato n& limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale si è dedotto che le pene accessorie sarebbero state applicate in violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., atteso che nella specie è stata applicata la pena della reclusione non superiore a due anni, non rilevando in senso contrario in parte qua il negozio processuale tra l'imputato e il Pubblico ministero, i quali peraltro avevano convenuto una durata delle sanzioni accessorie pari a quella della pena principale e non anche per la maggior durata (dieci anni) applicata dal Giudice.

3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3» (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 - dep. 2020, Agosta, Rv. 278882 - 01; cfr. pure, in motivazione, Sez. 5, n. 21177 del 24/04/2024, Fantini, Rv. 286386 - 01, nonché in relazione alle pene accessorie previste dall'art. 6, legge n. 75 del 1958, Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, P.; Rv. 281652 - 01).

Ne deriva, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che devono essere eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria a lui ascritto (artt. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) - la pena di due anni di reclusione nonché le pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., per la durata di dieci anni, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Nell'interesse dell'imputato, avverso la suindicata sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato n& limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale si è dedotto che le pene accessorie sarebbero state applicate in violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., atteso che nella specie è stata applicata la pena della reclusione non superiore a due anni, non rilevando in senso contrario in parte qua il negozio processuale tra l'imputato e il Pubblico ministero, i quali peraltro avevano convenuto una durata delle sanzioni accessorie pari a quella della pena principale e non anche per la maggior durata (dieci anni) applicata dal Giudice. 3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3» (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 - dep. 2020, Agosta, Rv. 278882 - 01; cfr. pure, in motivazione, Sez. 5, n. 21177 del 24/04/2024, Fantini, Rv. 286386 - 01, nonché in relazione alle pene accessorie previste dall'art. 6, legge n. 75 del 1958, Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, P.; Rv. 281652 - 01). Ne deriva, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che devono essere eliminate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina. Così d
Sentenza Cassazione n. 34514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris