CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Gianluca ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 relativamente alla detenzione di un quantitativo di hashish pari a 7 dosi e per il reato di cui all'art. 73, comma 1, stesso d.P.R. con riferimento alla detenzione di gr. 70, 7 di cocaina, per 378 dosi; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, inoltre, i primi due motivi sono costituiti da doglianze in fatto, come tali non deducibili in sede di legittimità; il terzo motivo si traduce in un dissenso rispetto alla motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata, con la quale i giudici territoriali hanno analiticamente indicato gli elemenLi alla stregua dei quali hanno escluso che la detenzione di 378 dosi di cocaina, quantitativo ritenuto sintomatico di potenzialità offensiva e capacità diffusiva della condotta illecita, potesse essere ricondotta all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in maniera del tutto coerente, peraltro, con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv.272529-01; n.29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che, infine, il quarto motivo, riferibile in ogni caso quoad poenarn solo alla detenzione di hashish, è del tutto generico, oltre che non deducibile in questa sede, non essendo stata la relativa richiesta formulata con il gravame (il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 rientrando nelle ipotesi per le quali anche prima della riforma di cui al d. Igs. n. 150/2022 era possibile l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DJ Salífo