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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 44984/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di lesioni colpose ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto del difetto di sottoscrizione per autentica da parte del procuratore della persona offesa.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per erroneità della decisione, risultando dagli atti che l'atto di querela, corredato del documento di identità del delegante, era stato sottoscritto digitalmente dall'avvocato già munito di procura speciale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

4. Il difensore delfi4ereghini ha depositato memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La successione degli atti processuali che qui rilevano evidenzia come nella specie non possa essere messa seriamente in dubbio la provenienza ildella querela dalla persona offesa, avendo il suo difensore, già munito di procura speciale, provveduto ad inviarla via PEC all'autorità giudiziaria, attestando la veridicità della firma apposta dal querelante, nella sua qualità di difensore ex art.39 disp. att. cod. proc. pen., mediante specifica apposizione di firma digitale.

In altri termini, non è dubbio che la sottoscrizione del querelante sia stata autenticata dal difensore, atteso che l'atto di querela sottoscritto dalla persona offesa risulta allegato ad una PEC proveniente dal difensore di fiducia del querelante, contenente copia del documento di identità e apposizione di una firma digitale da parte dello stesso difensore.

3. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto che, in caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, 2 e l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore" (Sez. 5, n. 8920 del 08/02/2024, Rv. 286055 - 01).

Ebbene, nel caso in disamina è pacifico che il professionista sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, atteso che tale atto contiene la formale nomina "quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale" a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, presso il cui studio, peraltro, il querelante aveva eletto il proprio domicilio a tutti i fini di legge; inoltre, la querela e la nomina recano la data del 5.5.2022 e l'atto di querela risulta inviato dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 18.05, come risulta dalla certificazione del portale di deposito degli atti penali.

4. Si tratta di elementi che, nel loro complesso, vanno interpretati alla luce del favor querelae, dovendosi concludere nel senso della sicura provenienza dell'atto di querela dalla persona che lo ha sottoscritto, come digitalmente attestato dal suo difensore di fiducia, il quale, nella sostanza, ha chiaramente attestato la "verità della firma" apposta dal querelante.

Ciò è sufficiente per ritenere processualmente valida la querela, per la quale ciò che conta, appunto, è che ne sia accertata la sicura provenienza (cfr. Sez.

U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255584 - 01).

5. Consegue che la sentenza impugnata ha errato nel dichiarare il reato improcedibile per difetto di querela, stante la piena validità della querela in atti versata.

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli per il prosieguo.

P.Q.

M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 17 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di lesioni colpose ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto del difetto di sottoscrizione per autentica da parte del procuratore della persona offesa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per erroneità della decisione, risultando dagli atti che l'atto di querela, corredato del documento di identità del delegante, era stato sottoscritto digitalmente dall'avvocato già munito di procura speciale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio. 4. Il difensore delfi4ereghini ha depositato memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La successione degli atti processuali che qui rilevano evidenzia come nella specie non possa essere messa seriamente in dubbio la provenienza ildella querela dalla persona offesa, avendo il suo difensore, già munito di procura speciale, provveduto ad inviarla via PEC all'autorità giudiziaria, attestando la veridicità della firma apposta dal querelante, nella sua qualità di difensore ex art.39 disp. att. cod. proc. pen., mediante specifica apposizione di firma digitale. In altri termini, non è dubbio che la sottoscrizione del querelante sia stata autenticata dal difensore, atteso che l'atto di querela sottoscritto dalla persona offesa risulta allegato ad una PEC proveniente dal difensore di fiducia del querelante, contenente copia del documento di identità e apposizione di una firma digitale da parte dello stesso difensore. 3. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto che, in caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, 2 e l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore" (Sez. 5, n. 8920 del 08/02/2024, Rv. 286055 - 01). Ebbene, nel caso in disamina è pacifico che il professionista sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, atteso che tale atto contiene la formale nomina "quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale" a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, presso il cui studio, peraltro, il querelante aveva eletto il proprio domicilio a tutti i fini di legge; inoltre, la querela e la nomina recano la data del 5.5.2022 e l'atto di querela risulta inviato dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 18.05, come risulta dalla certificazione del portale di deposito degli atti penali. 4. Si tratta di elementi che, nel loro complesso, vanno interpretati alla luce del favor querelae, dovendosi concludere nel senso della sicura provenienza dell'atto di querela dalla persona che lo ha sottoscritto, come digitalmente attestato dal suo difensore di fiducia, il quale, nella sostanza, ha chiaramente attestato la "verità della firma" apposta dal querelante. Ciò è sufficiente per ritenere processualmente valida la querela, per la quale ciò che conta, appunto, è che ne sia accertata la sicura provenienza (cfr. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255584 - 01). 5. Consegue che la sentenza impugnata ha errato nel dichiarare il reato improcedibile per difetto di querela, stante la piena validità della querela in atti versata. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli per il prosieguo. P.Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli, per l'ulteriore corso. Così deciso il 17 settembre 20
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