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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 29224/2026

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concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 15/09/2025, la Corte di appello diMilano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 16/04/2024, cheaveva condannato XXXXXXXXXXXXXalla pena di anni tre di reclusione in ordineal delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, in cui lamenta violazione dell’art. 125c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), deducendol'omesso esame di un motivo decisivo risultante dal testo della sentenza, nonchéviolazione degli artt. 178 lett. c), 179, 181, 171 e 601, comma 3, cod. proc.pen., vengono articolate due distinte censure.2.1.1.

In primo luogo, il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbiadel tutto omesso di motivare in ordine alle eccezioni di nullità sollevate conmemoria tempestivamente depositata, riguardanti l'omessa citazionedell'imputato o, in subordine, l'invalidità della notificazione dell'atto di citazioneper il giudizio di appello.Si deduce che con decreto del 10/6/2025 il Presidente della Corte d'appellodi Milano emetteva decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 15 settembre2025.

Il 12 giugno 2025, il predetto decreto veniva notificato al difensore inproprio e anche ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., senza chefosse stato preventivamente esperito un valido tentativo presso il domicilio eletto(Buccinasco, via [OSCURATO:PERSONA] 21), tentativo effettuato solosuccessivamente (l’8 luglio 2025) e in cui l'ufficiale giudiziario aveva accertato lamera assenza temporanea del destinatario e non l'inidoneità del domicilio stesso.La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.,avrebbe dovuto seguire il tentativo di notifica all'imputato, e non precederlo.

Taleinversione logica e temporale avrebbe determinato, secondo la prospettazionedifensiva, una notificazione inesistente o nulla, precludendo all'imputato lacorretta conoscenza della data dell'udienza.2.1.2.

Viene inoltre eccepito il mancato rispetto del termine a comparire diquaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., calcolato tenendo contodella sospensione feriale e delle diverse date risultanti dalle relate di notifica.E infatti, anche prendendo la data della relata di notifica dell' ufficialegiudiziario (08/07/25), considerata la sospensione feriale, il termine a comparirerisulta di soli 38 giorni.

Ma poiché l'ultimo atto della notifica è quello indicato dalpostino (17 /07/25), il termine a comparire scende a soli 29 giorni.Entrambe le deduzioni erano state formulate con la memoria depositata invista dell’udienza con trattazione cartolare, di cui la sentenza dà conto, senzatuttavia motivare sul merito delle eccezioni processuali.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inrelazione agli artt. 125, 192, 194, 530 e 533 c.p.p., nonché travisamento dellaprova.Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto pienamentedivergenze tra il suo narrato e le risultanze oggettive emerse dalla consulenzatecnica sui dispositivi informatici.In particolare, viene sottolineato come la vittima abbia falsamente dichiaratodi aver accusato i sintomi del Covid-19 solo l'11 aprile e di non aver maieffettuato tamponi o avuto contatti con il sanitario prima del 12 aprile, mentre idati telematici dimostrano una pregressa positività accertata sin dal 1° aprile eun intenso scambio di messaggi e telefonate nei giorni precedenti.Il ricorrente taccia la sentenza impugnata di mera apparenza e apoditticità,poiché non chiarisce le ragioni per cui tali falsità non dovrebbero inficiare ilnucleo essenziale della impostazione accusatoria, limitandosi a un recepimentoacritico della sentenza di primo grado senza confrontarsi con gli specifici rilievidifensivi.Si contesta, poi, la valutazione del messaggio whatsapp relativo alla figura diXXXXXXXXX, interpretato dai giudici come prova del disegno criminosoindipendentemente dalla sua collocazione temporale, prima o dopo i fatti, inaperta violazione dei principi di logica e ragionevolezza.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 62-bis c.p. emotivazione apodittica e apparente in relazione al diniego delle circostanzeIl ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di negare il beneficiosulla scorta dei soli precedenti penali, relativi a violazioni del codice della stradae ritenuti del tutto incongrui rispetto alla natura del reato per cui si procede.La difesa osserva come non sia stato minimamente valorizzato ilcomportamento processuale corretto del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ammesso lamaterialità del contatto sessuale contestando esclusivamente l'assenza diconsenso, elemento che avrebbe dovuto indurre il giudice a una valutazione piùarticolata e favorevole della personalità dell'imputato.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 133 c.p. edell'art. 125 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), peromesso esame di un motivo decisivo concernente il trattamento sanzionatorio.Il ricorrente deduce come la Corte d'Appello abbia travisato il motivo digravame relativo all'entità della riduzione di pena per l'ipotesi di minore gravitàdi cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen..Mentre il primo giudice aveva già riconosciuto la diminuente, la difesa avevainvocato l'applicazione della riduzione nella misura massima dei due terzi, istanzache la Corte ha rigettato sostenendo erroneamente la non concedibilità delladiminuente stessa, dimostrando così di non aver vagliato correttamente ilcontenuto dell'impugnazione.3.

Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione Penale, indata 22 maggio 26 rinviava il procedimento innanzi alla Terza sezione, ritenendonon manifestamente infondato il motivo di impugnazione avente ad oggetto laregolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc..4.

In data 19 giugno 26, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositavamemoria ex art. 611 cod. proc. pen. in cui insisteva nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato in relazione all’omesso rispetto del termine acomparire, con efficacia assorbente sulle residue doglianze.2.

L’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen., che disciplina il decreto dicitazione per il giudizio di appello, stabilisce che «il termine per comparire nonpuò essere inferiore a quaranta giorni», mentre il comma 5 prevede che «almenoquaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificatoavviso ai difensori».Il secondo termine risulta rispettato, in quanto la notifica al difensore èavvenuta in data 12 giugno 2025 per l'udienza del 15 settembre 2025.Il primo termine, al contrario, non risulta rispettato, in quanto il decreto dicitazione a giudizio è stato emesso il 10 giugno 2025 per l'udienza del 15settembre 2025, ma la notifica negativa all’indagato presso il domicilio dichiarato(in disparte la questione relativa alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4,cod. proc. pen., avvenuta erroneamente prima, e non dopo, il tentativoinfruttuoso di notifica presso il domicilio eletto o dichiarato) veniva perfezionatain data 17 luglio 2025.Pertanto, aggiungendo il periodo di sospensione feriale dei termini ai 14giorni finali del mese di luglio, per rispettare il termine di quaranta giorni fissatodall’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen., l’udienza non avrebbe potuto tenersiprima del 26 settembre 2025.La sentenza è stata invece pronunciata in data 15 settembre 2025, conconseguente violazione dell’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen..Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello, ilmancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod.proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativaall'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i terminiprevisti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione dellasentenza di secondo grado (Sez.

U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096- 02).Nel caso di specie, la nullità era stata tempestivamente dedotta con lamemoria difensiva di cui in narrativa (citata anche a pagina 9 della sentenzaimpugnata), per cui non si è verificata alcuna decadenza o sanatoria.In ogni caso, la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.,non avrebbe potuto essere eseguita prima della notifica infruttuosa presso ildomicilio dichiarato o eletto dall’imputato, posto che il rispetto del corretto ordinelogico e cronologico previsto dal codice di rito per la notifica è previsto a tuteladella corretta instaurazione del rapporto processuale e non ammette scorciatoiedi sorta.3.

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissionedegli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.4.

La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi deldecreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Milano per l'ulteriore corso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 15/09/2025, la Corte di appello diMilano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 16/04/2024, cheaveva condannato XXXXXXXXXXXXXalla pena di anni tre di reclusione in ordineal delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso, in cui lamenta violazione dell’art. 125c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), deducendol'omesso esame di un motivo decisivo risultante dal testo della sentenza, nonchéviolazione degli artt. 178 lett. c), 179, 181, 171 e 601, comma 3, cod. proc.pen., vengono articolate due distinte censure.2.1.1. In primo luogo, il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbiadel tutto omesso di motivare in ordine alle eccezioni di nullità sollevate conmemoria tempestivamente depositata, riguardanti l'omessa citazionedell'imputato o, in subordine, l'invalidità della notificazione dell'atto di citazioneper il giudizio di appello.Si deduce che con decreto del 10/6/2025 il Presidente della Corte d'appellodi Milano emetteva decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 15 settembre2025. Il 12 giugno 2025, il predetto decreto veniva notificato al difensore inproprio e anche ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., senza chefosse stato preventivamente esperito un valido tentativo presso il domicilio eletto(Buccinasco, via [OSCURATO:PERSONA] 21), tentativo effettuato solosuccessivamente (l’8 luglio 2025) e in cui l'ufficiale giudiziario aveva accertato lamera assenza temporanea del destinatario e non l'inidoneità del domicilio stesso.La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.,avrebbe dovuto seguire il tentativo di notifica all'imputato, e non precederlo. Taleinversione logica e temporale avrebbe determinato, secondo la prospettazionedifensiva, una notificazione inesistente o nulla, precludendo all'imputato lacorretta conoscenza della data dell'udienza.2.1.2. Viene inoltre eccepito il mancato rispetto del termine a comparire diquaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., calcolato tenendo contodella sospensione feriale e delle diverse date risultanti dalle relate di notifica.E infatti, anche prendendo la data della relata di notifica dell' ufficialegiudiziario (08/07/25), considerata la sospensione feriale, il termine a comparirerisulta di soli 38 giorni. Ma poiché l'ultimo atto della notifica è quello indicato dalpostino (17 /07/25), il termine a comparire scende a soli 29 giorni.Entrambe le deduzioni erano state formulate con la memoria depositata invista dell’udienza con trattazione cartolare, di cui la sentenza dà conto, senzatuttavia motivare sul merito delle eccezioni processuali.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inrelazione agli artt. 125, 192, 194, 530 e 533 c.p.p., nonché travisamento dellaprova.Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto pienamentedivergenze tra il suo narrato e le risultanze oggettive emerse dalla consulenzatecnica sui dispositivi informatici.In particolare, viene sottolineato come la vittima abbia falsamente dichiaratodi aver accusato i sintomi del Covid-19 solo l'11 aprile e di non aver maieffettuato tamponi o avuto contatti con il sanitario prima del 12 aprile, mentre idati telematici dimostrano una pregressa positività accertata sin dal 1° aprile eun intenso scambio di messaggi e telefonate nei giorni precedenti.Il ricorrente taccia la sentenza impugnata di mera apparenza e apoditticità,poiché non chiarisce le ragioni per cui tali falsità non dovrebbero inficiare ilnucleo essenziale della impostazione accusatoria, limitandosi a un recepimentoacritico della sentenza di primo grado senza confrontarsi con gli specifici rilievidifensivi.Si contesta, poi, la valutazione del messaggio whatsapp relativo alla figura diXXXXXXXXX, interpretato dai giudici come prova del disegno criminosoindipendentemente dalla sua collocazione temporale, prima o dopo i fatti, inaperta violazione dei principi di logica e ragionevolezza.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 62-bis c.p. emotivazione apodittica e apparente in relazione al diniego delle circostanzeIl ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di negare il beneficiosulla scorta dei soli precedenti penali, relativi a violazioni del codice della stradae ritenuti del tutto incongrui rispetto alla natura del reato per cui si procede.La difesa osserva come non sia stato minimamente valorizzato ilcomportamento processuale corretto del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ammesso lamaterialità del contatto sessuale contestando esclusivamente l'assenza diconsenso, elemento che avrebbe dovuto indurre il giudice a una valutazione piùarticolata e favorevole della personalità dell'imputato.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 133 c.p. edell'art. 125 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), peromesso esame di un motivo decisivo concernente il trattamento sanzionatorio.Il ricorrente deduce come la Corte d'Appello abbia travisato il motivo digravame relativo all'entità della riduzione di pena per l'ipotesi di minore gravitàdi cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen..Mentre il primo giudice aveva già riconosciuto la diminuente, la difesa avevainvocato l'applicazione della riduzione nella misura massima dei due terzi, istanzache la Corte ha rigettato sostenendo erroneamente la non concedibilità delladiminuente stessa, dimostrando così di non aver vagliato correttamente ilcontenuto dell'impugnazione.3. Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione Penale, indata 22 maggio 26 rinviava il procedimento innanzi alla Terza sezione, ritenendonon manifestamente infondato il motivo di impugnazione avente ad oggetto laregolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc..4. In data 19 giugno 26, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositavamemoria ex art. 611 cod. proc. pen. in cui insisteva nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione all’omesso rispetto del termine acomparire, con efficacia assorbente sulle residue doglianze.2. L’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen., che disciplina il decreto dicitazione per il giudizio di appello, stabilisce che «il termine per comparire nonpuò essere inferiore a quaranta giorni», mentre il comma 5 prevede che «almenoquaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificatoavviso ai difensori».Il secondo termine risulta rispettato, in quanto la notifica al difensore èavvenuta in data 12 giugno 2025 per l'udienza del 15 settembre 2025.Il primo termine, al contrario, non risulta rispettato, in quanto il decreto dicitazione a giudizio è stato emesso il 10 giugno 2025 per l'udienza del 15settembre 2025, ma la notifica negativa all’indagato presso il domicilio dichiarato(in disparte la questione relativa alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4,cod. proc. pen., avvenuta erroneamente prima, e non dopo, il tentativoinfruttuoso di notifica presso il domicilio eletto o dichiarato) veniva perfezionatain data 17 luglio 2025.Pertanto, aggiungendo il periodo di sospensione feriale dei termini ai 14giorni finali del mese di luglio, per rispettare il termine di quaranta giorni fissatodall’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen., l’udienza non avrebbe potuto tenersiprima del 26 settembre 2025.La sentenza è stata invece pronunciata in data 15 settembre 2025, conconseguente violazione dell’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen..Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello, ilmancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod.proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativaall'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i terminiprevisti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione dellasentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096- 02).Nel caso di specie, la nullità era stata tempestivamente dedotta con lamemoria difensiva di cui in narrativa (citata anche a pagina 9 della sentenzaimpugnata), per cui non si è verificata alcuna decadenza o sanatoria.In ogni caso, la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.,non avrebbe potuto essere eseguita prima della notifica infruttuosa presso ildomicilio dichiarato o eletto dall’imputato, posto che il rispetto del corretto ordinelogico e cronologico previsto dal codice di rito per la notifica è previsto a tuteladella corretta instaurazione del rapporto processuale e non ammette scorciatoiedi sorta.3. La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissionedegli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi deldecreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Milano per l'ulteriore corso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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