CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] letto per la detenzione del fucile mitragliatore e delle munizioni contenute all'interno del collo inviato da Torino ad [OSCURATO:PERSONA] ritenendo la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tratti: dalla presenza di una impronta papillare dell'imputato su una delle scatole contenute all'interno del collo; dai numerosi contatti registrati, nei giorni precedenti alla spedizione, tra [OSCURATO:PERSONA] letto e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha provveduto alla consegna dei colli al vettore; all'assenza di una spiegazione alternativa dei fatti accertati da parte di letto che, peraltro, nei giorni successivi al sequestro dell'arma e delle munizioni, avvenuto il 21 dicembre 2018, risulta essersi portato in Calabria; che il ricorrente, con l'unico motivo, obietta che la presenza dell'impronta papillare dimostra che egli è venuto a contatto con la scatola, ma non anche che egli fosse consapevole del relativo contenuto né che egli abbia contribuito, come ipotizzato dai giudici di merito, alla fase di imballaggio, ed aggiunge: che i contatti con Amato potrebbero, in ipotesi, trovare lecita spiegazione in pregressa relazione amicale o di altra natura; che il viaggio verso la Calabria ha tratto origine dal desiderio di trascorrere le festività natalizie nella terra di origine; che il silenzio serbato in sede processuale costituisce espressione di legittima scelta difensiva, che non può essere addotta a dimostrazione della sua colpevolezza; che, così facendo, letto si pone in una prospettiva di mera confutazione, imperniata sulla artificiosa segmentazione del quadro indiziario, del quale la Corte di appello ha, invece, offerto un'interpretazione ineccepibile, perché frutto della sinergica, combinata ed armonica considerazione di tutti gli elementi disponibili che, unitariamente intesi, hanno supportato una conclusione aliena da qualsivoglia frattura razionale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos