CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 04320/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 31554 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore dell’Ente, rappresentato e difeso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui elettivamente domicilia PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia P EC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 1305/2021 del 7 ottobre 2021 del Tribunale di Pisa, in sede di appello, n. R.G. 1338/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 300,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il18 febbr