CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 25 giugno 2025 dal Tribunale di Brescia, con cui gli è stata applicata concordata la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Desenzano del Garda 1'11 febbraio 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», non rientrando la doglianza sollevata tra quelle ammesse in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl nabio Zunica DKIP(7)TA. A C/ 2026 Furts,' io 2.9c,