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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33889/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZIARIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari del 04/11/2025udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MarcoPaternello, chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 4 novembre 2025 resa nel proc. 1559/2025 R. S.I.U.S.il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto dalDipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 13 maggio2025 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cagliari aveva accolto il reclamopresentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di reclusione diOristano, e lo aveva così facultato ad acquistare ed a consumare bevandealcoliche.Il Tribunale, dopo aver proceduto ad una puntuale ricognizione delle ragioniposte a fondamento del provvedimento autorizzativo emesso dal Giudicemonocratico, correlate, in via pressoché esclusiva, alla mancata allegazione, adopera dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di specifiche motivazioni direttamenteincidenti sulla posizione del detenuto istante che rendessero ragionevole egiustificato il divieto di acquisto di alcolici («il divieto generalizzato impostodall’[OSCURATO:PERSONA], in violazione del principio di ragionevolezza eproporzionalità si traduceva...in un sacrificio del diritto del detenuto, inassenza…peraltro della adozione o anche solo sperimentazione di misureorganizzative volte a prevenire accumuli e traffici»), ha ritenuto infondate leargomentazioni critiche cui la stessa parte reclamante è ricorsa per contestarnel’illegittimità.Ha, in particolare, sostenuto che dette censure si fondino su una letturaparziale dell’art. 14, commi 2 e 3, del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (d’ora inavanti: reg. ord. pen.) ed evidenziato, anzitutto, che il magistrato hacorrettamente qualificato il diritto del detenuto ad acquistare, presso lo spacciointerno alla struttura penitenziaria, vino ed altre bevande alcoliche non già comeun diritto assoluto, ma piuttosto come una posizione di diritto soggettivo che puòanche essere limitata «a condizione che tale compressione sia coerente con ildato normativo e con i principi generali in materia, tra i quali ragionevolezza eproporzionalità che non ammettono né presunzioni assolute né valutazionigenerali ed astratte».Ha, in particolare, evidenziato come il disposto di cui al comma 2 (cheespressamente recita: «sono ammesse limitazioni sostenute da motivateesigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regimedetentivo che consegue all’applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis, e 64 dellalegge») costituisca disposizione insuscettibile di interpretazione estensiva, essafacendo riferimento ai detenuti o internati reputati maggiormente pericolosi, ditalché essa non può trovare applicazione in relazione a coloro che sono sottopostia regime di alta sicurezza.Ha, altresì, lamentato come le argomentazioni al riguardo spese nell’atto direclamo («secondo cui i rischi conseguenti al consumo di sostanze alcoliche negliistituti penitenziari sarebbero esponenzialmente più elevati nel circuito di altasicurezza per la presenza ivi di soggetti con elevato indice di pericolositàsociale..che sono maggiormente portati all’eteroaggressività o al suicidio») sianoinficiate da un patente grado di astrattezza («appaiono del tutto prive difondamento, sia sul piano scientifico, sia sul piano statistico, oltre che dellecomune esperienza giudiziaria»).Ha, ancora, contestato l’ulteriore valutazione secondo la quale, non essendopiù attuale la previsione normativa secondo la quale la somministrazione di vinoe di bevande alcoliche deve avvenire nei locali dove si consumano i pasti («laconsumazione del pasto …avviene ormai nella camera detentiva»), sarebbeconseguentemente venuto meno il contesto nel quale la legge rende lecita ilconsumo di dette bevande.Ha al riguardo osservato come non vi sia alcuna ragione di ordine logico chegiustifichi l’utilizzo ad opera del detenuto, all’interno della sua cella, di strumentipotenzialmente pericolosi (a titolo di esempio: il fornelletto a gas), e cheimpongano, di contro, un divieto di somministrazione, nei medesimi locali, dibevande alcoliche.Ha di fatto censurato la valutazione dell’[OSCURATO:PERSONA] perché fondata suconsiderazioni di carattere astratto («ciò che si rende necessario è…un esame inconcreto della situazione del richiedente»), lamentando che essa sia rimastasilente rispetto alle richiesta avanzate dal Magistrato («non ha dato alcunarisposta né all’istanza formulata dal detenuto, né alle specifiche richiesteformulate dal Magistrato di sorveglianza») e rappresentato come i pericoli dallastessa paventati possano essere agevolmente annullati attraverso l’adozione dibanali soluzioni organizzative già sperimentate per il consumo delle sigarette(«ben potrebbe la Direzione del carcere di Oristano adottare misureorganizzative volte a prevenire il rischio di accumulo…quali la registrazione diconsumi ..i controlli a campione individualizzati»).Ha da ultimo evidenziato come l’istruttoria espletata non abbia condottoall’apprezzamento di condizioni sintomatiche di pericolosità in concreto, attesoche il detenuto ha fruito con regolarità della liberazione anticipata e che nonsoffre di condizioni sanitarie che inducano a ritenere controindicata laconsumazione di modici quantitativi di alcolici.2. [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Cagliari, il Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria ed il Ministero della Giustizia propongono, a mezzo dell’Avvocaturadello Stato, ricorso per cassazione con il quale lamentano:2.1.

Violazione dell’art. 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975 n. 354(d’ora in avanti: ord. pen.).Le parti ricorrenti premettono che il reclamo al Magistrato di sorveglianza èammissibile unicamente per la tutela di posizioni soggettive qualificabili comediritti e sempre che essi siano stati ingiustamente compressi da condottedell’amministrazione penitenziaria violative delle disposizioni di legge.Lamentano che, nel caso in esame, il detenuto non ha inteso fare valere undir itto soggettivo, bensì ha contestato un aspetto regolamentaredell’organizzazione penitenziaria («la richiesta di acquisto di bevandealcoliche..non attiene al diritto all’alimentazione sana, che risulta già pienamentegarantito dalla varietà dei prodotti alimentari disponibili e dalla loro idoneità asoddisfare i bisogni nutritivi»).2.2. violazione dell’art. 14 reg. ord. pen.I ricorrenti evidenziano che l’art. 14 reg. ord. pen. prevede che ladistribuzione ed il consumo di bevande alcoliche debba avvenire nei locali ove siconsumano i pasti.Aggiungono che i detenuti sottoposto a regime A.S.1 provvedono ai lorobisogni alimentari nelle camere di pernottamento e che ciò integra gli estremi diun caso di «limitazione sostenuta da esigenze di sicurezza anche in relazione alladifferenziazione del regime detentivo» di cui all’art. 14, comma 2, reg. ord. pen.2.3. violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.I ricorrenti rimarcano come l’assunzione di bevande alcoliche possa alterarelo stato psico-fisico dei detenuti compromettendo la loro capacità di autocontrolloed aumentando, così, esponenzialmente, i rischi di comportamenti aggressivi incarcere.Lamentano, per l’effetto, che l’autorizzazione al consumo comporta lapossibilità che si creino all’interno delle camere di pernottamento condizioni talida non poter consentire alla Direzione di assicurare un puntuale controllo, amaggior ragione nei riguardi dei detenuti sottoposti a regime di alta sicurezza(«in considerazione del particolare profilo criminologico».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che assuma carattere logicamente e giuridicamentepreliminare la verifica circa la stessa configurabilità del potere giurisdizionaleesercitato dal Tribunale di sorveglianza sulla questione devolutagli e,segnatamente, circa la riconducibilità della situazione dedotta dal reclamanteall'ambito delle posizioni soggettive tutelabili mediante il rimedio di cui agli artt.35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., in quanto incise da un attuale e gravepregiudizio.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato un quadrointerpretativo, ormai consolidato, che merita di essere qui ribadito.È stato, infatti, costantemente affermato che il reclamo giurisdizionaleinnanzi al Magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6,lett. b), ord. pen., costituisce strumento di tutela approntato a presidio delle solesituazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, allorchéesse risultino lese da comportamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria posti inviolazione delle disposizioni contenute nell'ordinamento penitenziario o nelladisciplina regolamentare di attuazione e dai quali derivi, in capo al detenuto oall'internato, un pregiudizio connotato dai requisiti dell'attualità e della gravità.Presupposti indefettibili dell'azione sono, pertanto, da un lato, l'esistenza incapo al soggetto ristretto di una posizione giuridica attiva che, pur nel necessarioadattamento imposto dalla condizione detentiva, conservi un nucleo essenzialenon comprimibile e direttamente meritevole di tutela; dall'altro, la sussistenza diuna condotta imputabile all'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria che si ponga inillegittimo contrasto con tale posizione soggettiva, vulnerandone il contenutoprotetto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della giustizia, Rv.281907).Parimenti consolidato è l'insegnamento secondo il quale lo stato didetenzione comporta, per sua stessa natura, limitazioni anche incisive allaordinaria sfera delle libertà e dei diritti individuali, limitazioni che trovanofondamento nelle imprescindibili esigenze di organizzazione della vitaintramuraria, di mantenimento dell'ordine e della sicurezza degli istituti nonchénella necessità di assicurare il corretto sviluppo del trattamento rieducativo.Le misure organizzative adottate dall'[OSCURATO:PERSONA] a tali fini, overispettose dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, integrano legittimeforme di conformazione dell'esercizio delle situazioni soggettive del detenuto edelineano il perimetro della loro consentita compressione (Sez. 1, n. 4030 del04/12/2020, Ministero della giustizia, Rv. 280532).In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantementeevidenziato la necessità di distinguere il diritto soggettivo, nel suo nucleoessenziale ed incomprimibile, dalle concrete modalità attraverso le quali essotrova esplicazione all'interno dell'istituzione penitenziaria.Mentre il primo costituisce l'oggetto della tutela giurisdizionale approntatadall'art. 35-bis ord. pen., le seconde restano normalmente affidate allevalutazioni tecnico-organizzative dell'[OSCURATO:PERSONA], sindacabili soltanto ove sitraducano in prescrizioni manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali dasvuotare sostanzialmente il contenuto del diritto stesso (Sez. 1, n. 23533 del07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio,Rv. 258398; Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549).3.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il provvedimento impugnato nonpuò essere condiviso.Il Tribunale di sorveglianza è infatti incorso nel denunciato vizio di violazionedi legge per avere ricondotto all'ambito applicativo dell'art. 35-bis ord. pen. unasituazione che, in realtà, risulta estranea alla sfera delle posizioni soggettiveazionabili mediante tale rimedio.Nella vicenda in esame non viene, infatti, in rilievo la lesione di un dirittosoggettivo del detenuto, bensì la contestazione di una scelta organizzativaconcernente le modalità di gestione della vita intramuraria e, più precisamente,l'autorizzazione all'acquisto e al successivo consumo di bevande alcoliche.L'interesse vantato dal reclamante non appare riconducibile né al diritto aduna alimentazione adeguata e salubre, né ad altra situazione soggettivafondamentale dotata di autonoma tutela giurisdizionale, risolvendosi nella meraaspirazione al conseguimento di un bene della vita che non presenta caratteri dinecessarietà o indispensabilità tali da elevarlo al rango di diritto soggettivoprotetto.Ne consegue che la questione concernente la possibilità di acquistare oconsumare vino e birra all' interno dell' istituto penitenziario attieneesclusivamente alle modalità organizzative del trattamento penitenziario ed allecorrelate determinazioni discrezionali demandate all'[OSCURATO:PERSONA].Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'area di tutela delineata dall'art. 35-bis ord. pen., non incidendo sul nucleo essenziale e incomprimibile di alcundiritto soggettivo del detenuto.Ne deriva che il Tribunale di sorveglianza ha esercitato un sindacatogiurisdizionale in una materia sottratta alla cognizione prevista dalla disposizionerichiamata, con conseguente difetto del potere giurisdizionale di conoscere delreclamo proposto.Correttamente, pertanto, il ricorrente ha dedotto tale profilo con il primomotivo di impugnazione, che deve essere accolto.L'ordinanza impugnata e quella presupposta del Magistrato di sorveglianzadevono, conseguentemente, essere annullate senza rinvio ai sensi dell'art. 620,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo state adottate in carenza delpresupposto giurisdizionale richiesto dalla legge, sulla scorta del seguenteprincipio di diritto per il quale «in tema di ordinamento penitenziario, ilprovvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria che neghi al detenutol'autorizzazione all'acquisto e al conseguente consumo di vino o birra non èsuscettibile di reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6,lett. b), ord. pen., non incidendo su un diritto soggettivo del ristretto, maintramuraria».5.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente,esonera il [OSCURATO:PERSONA] dall'esame delle ulteriori questioni dedotte.Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata edi quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari in data 15 maggio2025.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del magistrato disorveglianza di cagliari del 15 maggio 2025.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIARIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari del 04/11/2025udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MarcoPaternello, chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 4 novembre 2025 resa nel proc. 1559/2025 R. S.I.U.S.il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto dalDipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 13 maggio2025 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cagliari aveva accolto il reclamopresentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di reclusione diOristano, e lo aveva così facultato ad acquistare ed a consumare bevandealcoliche.Il Tribunale, dopo aver proceduto ad una puntuale ricognizione delle ragioniposte a fondamento del provvedimento autorizzativo emesso dal Giudicemonocratico, correlate, in via pressoché esclusiva, alla mancata allegazione, adopera dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di specifiche motivazioni direttamenteincidenti sulla posizione del detenuto istante che rendessero ragionevole egiustificato il divieto di acquisto di alcolici («il divieto generalizzato impostodall’[OSCURATO:PERSONA], in violazione del principio di ragionevolezza eproporzionalità si traduceva...in un sacrificio del diritto del detenuto, inassenza…peraltro della adozione o anche solo sperimentazione di misureorganizzative volte a prevenire accumuli e traffici»), ha ritenuto infondate leargomentazioni critiche cui la stessa parte reclamante è ricorsa per contestarnel’illegittimità.Ha, in particolare, sostenuto che dette censure si fondino su una letturaparziale dell’art. 14, commi 2 e 3, del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (d’ora inavanti: reg. ord. pen.) ed evidenziato, anzitutto, che il magistrato hacorrettamente qualificato il diritto del detenuto ad acquistare, presso lo spacciointerno alla struttura penitenziaria, vino ed altre bevande alcoliche non già comeun diritto assoluto, ma piuttosto come una posizione di diritto soggettivo che puòanche essere limitata «a condizione che tale compressione sia coerente con ildato normativo e con i principi generali in materia, tra i quali ragionevolezza eproporzionalità che non ammettono né presunzioni assolute né valutazionigenerali ed astratte».Ha, in particolare, evidenziato come il disposto di cui al comma 2 (cheespressamente recita: «sono ammesse limitazioni sostenute da motivateesigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regimedetentivo che consegue all’applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis, e 64 dellalegge») costituisca disposizione insuscettibile di interpretazione estensiva, essafacendo riferimento ai detenuti o internati reputati maggiormente pericolosi, ditalché essa non può trovare applicazione in relazione a coloro che sono sottopostia regime di alta sicurezza.Ha, altresì, lamentato come le argomentazioni al riguardo spese nell’atto direclamo («secondo cui i rischi conseguenti al consumo di sostanze alcoliche negliistituti penitenziari sarebbero esponenzialmente più elevati nel circuito di altasicurezza per la presenza ivi di soggetti con elevato indice di pericolositàsociale..che sono maggiormente portati all’eteroaggressività o al suicidio») sianoinficiate da un patente grado di astrattezza («appaiono del tutto prive difondamento, sia sul piano scientifico, sia sul piano statistico, oltre che dellecomune esperienza giudiziaria»).Ha, ancora, contestato l’ulteriore valutazione secondo la quale, non essendopiù attuale la previsione normativa secondo la quale la somministrazione di vinoe di bevande alcoliche deve avvenire nei locali dove si consumano i pasti («laconsumazione del pasto …avviene ormai nella camera detentiva»), sarebbeconseguentemente venuto meno il contesto nel quale la legge rende lecita ilconsumo di dette bevande.Ha al riguardo osservato come non vi sia alcuna ragione di ordine logico chegiustifichi l’utilizzo ad opera del detenuto, all’interno della sua cella, di strumentipotenzialmente pericolosi (a titolo di esempio: il fornelletto a gas), e cheimpongano, di contro, un divieto di somministrazione, nei medesimi locali, dibevande alcoliche.Ha di fatto censurato la valutazione dell’[OSCURATO:PERSONA] perché fondata suconsiderazioni di carattere astratto («ciò che si rende necessario è…un esame inconcreto della situazione del richiedente»), lamentando che essa sia rimastasilente rispetto alle richiesta avanzate dal Magistrato («non ha dato alcunarisposta né all’istanza formulata dal detenuto, né alle specifiche richiesteformulate dal Magistrato di sorveglianza») e rappresentato come i pericoli dallastessa paventati possano essere agevolmente annullati attraverso l’adozione dibanali soluzioni organizzative già sperimentate per il consumo delle sigarette(«ben potrebbe la Direzione del carcere di Oristano adottare misureorganizzative volte a prevenire il rischio di accumulo…quali la registrazione diconsumi ..i controlli a campione individualizzati»).Ha da ultimo evidenziato come l’istruttoria espletata non abbia condottoall’apprezzamento di condizioni sintomatiche di pericolosità in concreto, attesoche il detenuto ha fruito con regolarità della liberazione anticipata e che nonsoffre di condizioni sanitarie che inducano a ritenere controindicata laconsumazione di modici quantitativi di alcolici.2. [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Cagliari, il Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria ed il Ministero della Giustizia propongono, a mezzo dell’Avvocaturadello Stato, ricorso per cassazione con il quale lamentano:2.1. Violazione dell’art. 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975 n. 354(d’ora in avanti: ord. pen.).Le parti ricorrenti premettono che il reclamo al Magistrato di sorveglianza èammissibile unicamente per la tutela di posizioni soggettive qualificabili comediritti e sempre che essi siano stati ingiustamente compressi da condottedell’amministrazione penitenziaria violative delle disposizioni di legge.Lamentano che, nel caso in esame, il detenuto non ha inteso fare valere undir itto soggettivo, bensì ha contestato un aspetto regolamentaredell’organizzazione penitenziaria («la richiesta di acquisto di bevandealcoliche..non attiene al diritto all’alimentazione sana, che risulta già pienamentegarantito dalla varietà dei prodotti alimentari disponibili e dalla loro idoneità asoddisfare i bisogni nutritivi»).2.2. violazione dell’art. 14 reg. ord. pen.I ricorrenti evidenziano che l’art. 14 reg. ord. pen. prevede che ladistribuzione ed il consumo di bevande alcoliche debba avvenire nei locali ove siconsumano i pasti.Aggiungono che i detenuti sottoposto a regime A.S.1 provvedono ai lorobisogni alimentari nelle camere di pernottamento e che ciò integra gli estremi diun caso di «limitazione sostenuta da esigenze di sicurezza anche in relazione alladifferenziazione del regime detentivo» di cui all’art. 14, comma 2, reg. ord. pen.2.3. violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.I ricorrenti rimarcano come l’assunzione di bevande alcoliche possa alterarelo stato psico-fisico dei detenuti compromettendo la loro capacità di autocontrolloed aumentando, così, esponenzialmente, i rischi di comportamenti aggressivi incarcere.Lamentano, per l’effetto, che l’autorizzazione al consumo comporta lapossibilità che si creino all’interno delle camere di pernottamento condizioni talida non poter consentire alla Direzione di assicurare un puntuale controllo, amaggior ragione nei riguardi dei detenuti sottoposti a regime di alta sicurezza(«in considerazione del particolare profilo criminologico».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che assuma carattere logicamente e giuridicamentepreliminare la verifica circa la stessa configurabilità del potere giurisdizionaleesercitato dal Tribunale di sorveglianza sulla questione devolutagli e,segnatamente, circa la riconducibilità della situazione dedotta dal reclamanteall'ambito delle posizioni soggettive tutelabili mediante il rimedio di cui agli artt.35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., in quanto incise da un attuale e gravepregiudizio.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato un quadrointerpretativo, ormai consolidato, che merita di essere qui ribadito.È stato, infatti, costantemente affermato che il reclamo giurisdizionaleinnanzi al Magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6,lett. b), ord. pen., costituisce strumento di tutela approntato a presidio delle solesituazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, allorchéesse risultino lese da comportamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria posti inviolazione delle disposizioni contenute nell'ordinamento penitenziario o nelladisciplina regolamentare di attuazione e dai quali derivi, in capo al detenuto oall'internato, un pregiudizio connotato dai requisiti dell'attualità e della gravità.Presupposti indefettibili dell'azione sono, pertanto, da un lato, l'esistenza incapo al soggetto ristretto di una posizione giuridica attiva che, pur nel necessarioadattamento imposto dalla condizione detentiva, conservi un nucleo essenzialenon comprimibile e direttamente meritevole di tutela; dall'altro, la sussistenza diuna condotta imputabile all'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria che si ponga inillegittimo contrasto con tale posizione soggettiva, vulnerandone il contenutoprotetto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della giustizia, Rv.281907).Parimenti consolidato è l'insegnamento secondo il quale lo stato didetenzione comporta, per sua stessa natura, limitazioni anche incisive allaordinaria sfera delle libertà e dei diritti individuali, limitazioni che trovanofondamento nelle imprescindibili esigenze di organizzazione della vitaintramuraria, di mantenimento dell'ordine e della sicurezza degli istituti nonchénella necessità di assicurare il corretto sviluppo del trattamento rieducativo.Le misure organizzative adottate dall'[OSCURATO:PERSONA] a tali fini, overispettose dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, integrano legittimeforme di conformazione dell'esercizio delle situazioni soggettive del detenuto edelineano il perimetro della loro consentita compressione (Sez. 1, n. 4030 del04/12/2020, Ministero della giustizia, Rv. 280532).In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantementeevidenziato la necessità di distinguere il diritto soggettivo, nel suo nucleoessenziale ed incomprimibile, dalle concrete modalità attraverso le quali essotrova esplicazione all'interno dell'istituzione penitenziaria.Mentre il primo costituisce l'oggetto della tutela giurisdizionale approntatadall'art. 35-bis ord. pen., le seconde restano normalmente affidate allevalutazioni tecnico-organizzative dell'[OSCURATO:PERSONA], sindacabili soltanto ove sitraducano in prescrizioni manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali dasvuotare sostanzialmente il contenuto del diritto stesso (Sez. 1, n. 23533 del07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio,Rv. 258398; Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549).3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il provvedimento impugnato nonpuò essere condiviso.Il Tribunale di sorveglianza è infatti incorso nel denunciato vizio di violazionedi legge per avere ricondotto all'ambito applicativo dell'art. 35-bis ord. pen. unasituazione che, in realtà, risulta estranea alla sfera delle posizioni soggettiveazionabili mediante tale rimedio.Nella vicenda in esame non viene, infatti, in rilievo la lesione di un dirittosoggettivo del detenuto, bensì la contestazione di una scelta organizzativaconcernente le modalità di gestione della vita intramuraria e, più precisamente,l'autorizzazione all'acquisto e al successivo consumo di bevande alcoliche.L'interesse vantato dal reclamante non appare riconducibile né al diritto aduna alimentazione adeguata e salubre, né ad altra situazione soggettivafondamentale dotata di autonoma tutela giurisdizionale, risolvendosi nella meraaspirazione al conseguimento di un bene della vita che non presenta caratteri dinecessarietà o indispensabilità tali da elevarlo al rango di diritto soggettivoprotetto.Ne consegue che la questione concernente la possibilità di acquistare oconsumare vino e birra all' interno dell' istituto penitenziario attieneesclusivamente alle modalità organizzative del trattamento penitenziario ed allecorrelate determinazioni discrezionali demandate all'[OSCURATO:PERSONA].Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'area di tutela delineata dall'art. 35-bis ord. pen., non incidendo sul nucleo essenziale e incomprimibile di alcundiritto soggettivo del detenuto.Ne deriva che il Tribunale di sorveglianza ha esercitato un sindacatogiurisdizionale in una materia sottratta alla cognizione prevista dalla disposizionerichiamata, con conseguente difetto del potere giurisdizionale di conoscere delreclamo proposto.Correttamente, pertanto, il ricorrente ha dedotto tale profilo con il primomotivo di impugnazione, che deve essere accolto.L'ordinanza impugnata e quella presupposta del Magistrato di sorveglianzadevono, conseguentemente, essere annullate senza rinvio ai sensi dell'art. 620,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo state adottate in carenza delpresupposto giurisdizionale richiesto dalla legge, sulla scorta del seguenteprincipio di diritto per il quale «in tema di ordinamento penitenziario, ilprovvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria che neghi al detenutol'autorizzazione all'acquisto e al conseguente consumo di vino o birra non èsuscettibile di reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6,lett. b), ord. pen., non incidendo su un diritto soggettivo del ristretto, maintramuraria».5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente,esonera il [OSCURATO:PERSONA] dall'esame delle ulteriori questioni dedotte.Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata edi quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari in data 15 maggio2025. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del magistrato disorveglianza di cagliari del 15 maggio 2025.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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