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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48582/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 luglio 2021 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando, nel resto, la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. nonché, per la sola Mazzola, per la contravvenzione di cui all'art. 5, legge n. 152 del 1975.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 110 cod. pen. ed illogicità della motivazione sul contributo causale dell'imputata.

In particolare, trattandosi di un'azione collettiva, i Giudici di merito, basandosi sul solo posizionamento dell'imputata nel corteo e sul movimento del corteo verso le forze di polizia, hanno omesso di argomentare e motivare con giudizio ex post sulla efficacia del contributo della Mazzola ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del reato, commesso da altri soggetti.

Si deduce, inoltre, che nessuna azione specifica è stata attribuita alla Mazzola prima della sua cattura, avvenuta a seguito della sua caduta accidentale allorchè questa, mentre tentava di rialzarsi, veniva colpita con una manganellata. 2.2 Contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato di resistenza contestato al capo A e travisamento della prova costituita dal video prodotto dalla difesa che riprende il momento in cui l'imputata veniva fermata dall'agente Mezzelani, erroneamente ritenuto quale prova del momento in cui la donna colpiva l'operante.

Si sottolinea il contrasto tra le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado sul video, avendo la prima considerato tale video idoneo a rafforzare la deposizione dell'agente Mazzoleni e la seconda quale raffigurazione di un solo segmento della condotta.

Così facendo la Corte è incorsa in una "falsificazione delle risultanze probatorie", travisando le stesse.

Ad avviso della difesa il video documenta, invece, l'innocenza dell'imputata raffigurando il momento in cui questa cade a terra e viene colpita alle spalle con una manganellata per poi essere bloccata dall'agente.

2.3. violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nell'affermazione della responsabilità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, sono inammissibili in quanto, in parte, di carattere meramente confutativo, e, in parte, generici e manifestamente infondati.Dalla concorde ricostruzione dei fatti desumibile dalle sentenze di merito risulta che l'imputata ha partecipato ad una manifestazione non autorizzata organizzata dal [OSCURATO:PERSONA].

In particolare la donna si trovava alla testa del corteo nel gruppo che, reggendo un pannello di plexigrass, tentava di sfondare il cordone di polizia.

Tale condotta costringeva gli operanti ad una carica di alleggerimento durante la quale, mentre alcuni partecipanti al corteo lanciavano petardi e bottiglie di vetro, l'imputata, che al momento indossava un casco, aggrediva l'agente Mazzoleni.

Sulla base di tale ricostruzione fattuale la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, con la quale l'imputata omette ogni dovuto confronto critico, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, considerando il contributo offerto dalla Mazzola, sia di carattere materiale, come sopra descritto, che psicologico avendo con la propria condotta rafforzato il proposito degli altri partecipanti alla manifestazione.

Ritiene il Collegio che tale conclusione, saldamente ancorata alle risultanze probatorie, risulta coerente con il paradigma del concorso di persone nel reato e con l'ermeneusi di questa Corte in tema di concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 cod. pen.) in forza della quale è stata ravvisata tale forma di contributo nella condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690) o pronunciando espressioni intimidatorie all'indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030).

Il ricorso, ignorando completamente le argomentazioni della sentenza sulla configurabilità di tale forma di concorso, oltre a censurare genericamente la sua sussistenza, pur non negando la presenza della Mazzola alla testa del corteo né la circostanza che questa, con il capo protetto da un casco reggeva il plexiglass usato per forzare il cordone di protezione realizzato dalle forze dell'ordine per impedire l'accesso alle strutture universitarie, ha tentato di ridimensionare il ruolo della Mazzola, parcellizzandone la condotta e invertendo il ruolo avuto nello scontro con l'agente Mezzelani, non più di aggressore, ma di vittima.

Al riguardo, il ricorso, con il secondo motivo, ha tentato di proporre una diversa e non consentita ricostruzione di tale condotta prospettando un travisamento della prova rappresentata dal video prodotto dalla difesa, dal quale emergerebbe che fu l'imputata ad essere aggredita alle spalle dall'operante, nonché una contraddittorietà nella valutazione offerta dalle due sentenze di merito.

Giova, innanzitutto, ribadire che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).

Ciò premesso, rileva il Collegio che dall'esame delle due sentenze non emerge alcun travisamento della prova né alcuna contraddizione nella valutazione offerta dai Giudici di merito.

In particolare la sentenza impugnata ha posto l'accento sulla scarsa valenza probatoria del video prodotto dalla difesa in quanto raffigurante pochi secondi della vicenda; ciò a differenze degli altri video, come quelli della RAI prodotti dal Pubblico ministero.

L'aggressione dell'agente Mezzelani da parte dell'imputata è stata, inoltre, ricostruita sulla base delle convergenti dichiarazioni rese da quest'ultimo e dall'agente [OSCURATO:PERSONA] il quale, riferisce la sentenza, è intervenuto dopo avere visto chiaramente che l'individuo (poi rivelatosi essere la Mazzola) ingaggiava una resistenza molto attiva con Mezzelani.

Tale ricostruzione delle dichiarazioni dei due operanti risulta pienamente coerente con quella della sentenza di primo grado da cui risulta, peraltro, che il teste Mezzelani ha dichiarato di essere stato colpito con una ginocchiata mentre tentava di bloccare il soggetto con il casco, poi identificato nell'imputata, che stava alla testa del corteo e che si era avventato contro i poliziotti, scalciando e sgomitando.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 luglio 2021 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando, nel resto, la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. nonché, per la sola Mazzola, per la contravvenzione di cui all'art. 5, legge n. 152 del 1975. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 110 cod. pen. ed illogicità della motivazione sul contributo causale dell'imputata. In particolare, trattandosi di un'azione collettiva, i Giudici di merito, basandosi sul solo posizionamento dell'imputata nel corteo e sul movimento del corteo verso le forze di polizia, hanno omesso di argomentare e motivare con giudizio ex post sulla efficacia del contributo della Mazzola ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del reato, commesso da altri soggetti. Si deduce, inoltre, che nessuna azione specifica è stata attribuita alla Mazzola prima della sua cattura, avvenuta a seguito della sua caduta accidentale allorchè questa, mentre tentava di rialzarsi, veniva colpita con una manganellata. 2.2 Contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato di resistenza contestato al capo A e travisamento della prova costituita dal video prodotto dalla difesa che riprende il momento in cui l'imputata veniva fermata dall'agente Mezzelani, erroneamente ritenuto quale prova del momento in cui la donna colpiva l'operante. Si sottolinea il contrasto tra le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado sul video, avendo la prima considerato tale video idoneo a rafforzare la deposizione dell'agente Mazzoleni e la seconda quale raffigurazione di un solo segmento della condotta. Così facendo la Corte è incorsa in una "falsificazione delle risultanze probatorie", travisando le stesse. Ad avviso della difesa il video documenta, invece, l'innocenza dell'imputata raffigurando il momento in cui questa cade a terra e viene colpita alle spalle con una manganellata per poi essere bloccata dall'agente. 2.3. violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nell'affermazione della responsabilità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, sono inammissibili in quanto, in parte, di carattere meramente confutativo, e, in parte, generici e manifestamente infondati.Dalla concorde ricostruzione dei fatti desumibile dalle sentenze di merito risulta che l'imputata ha partecipato ad una manifestazione non autorizzata organizzata dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la donna si trovava alla testa del corteo nel gruppo che, reggendo un pannello di plexigrass, tentava di sfondare il cordone di polizia. Tale condotta costringeva gli operanti ad una carica di alleggerimento durante la quale, mentre alcuni partecipanti al corteo lanciavano petardi e bottiglie di vetro, l'imputata, che al momento indossava un casco, aggrediva l'agente Mazzoleni. Sulla base di tale ricostruzione fattuale la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, con la quale l'imputata omette ogni dovuto confronto critico, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, considerando il contributo offerto dalla Mazzola, sia di carattere materiale, come sopra descritto, che psicologico avendo con la propria condotta rafforzato il proposito degli altri partecipanti alla manifestazione. Ritiene il Collegio che tale conclusione, saldamente ancorata alle risultanze probatorie, risulta coerente con il paradigma del concorso di persone nel reato e con l'ermeneusi di questa Corte in tema di concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 cod. pen.) in forza della quale è stata ravvisata tale forma di contributo nella condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690) o pronunciando espressioni intimidatorie all'indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030). Il ricorso, ignorando completamente le argomentazioni della sentenza sulla configurabilità di tale forma di concorso, oltre a censurare genericamente la sua sussistenza, pur non negando la presenza della Mazzola alla testa del corteo né la circostanza che questa, con il capo protetto da un casco reggeva il plexiglass usato per forzare il cordone di protezione realizzato dalle forze dell'ordine per impedire l'accesso alle strutture universitarie, ha tentato di ridimensionare il ruolo della Mazzola, parcellizzandone la condotta e invertendo il ruolo avuto nello scontro con l'agente Mezzelani, non più di aggressore, ma di vittima. Al riguardo, il ricorso, con il secondo motivo, ha tentato di proporre una diversa e non consentita ricostruzione di tale condotta prospettando un travisamento della prova rappresentata dal video prodotto dalla difesa, dal quale emergerebbe che fu l'imputata ad essere aggredita alle spalle dall'operante, nonché una contraddittorietà nella valutazione offerta dalle due sentenze di merito. Giova, innanzitutto, ribadire che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). Ciò premesso, rileva il Collegio che dall'esame delle due sentenze non emerge alcun travisamento della prova né alcuna contraddizione nella valutazione offerta dai Giudici di merito. In particolare la sentenza impugnata ha posto l'accento sulla scarsa valenza probatoria del video prodotto dalla difesa in quanto raffigurante pochi secondi della vicenda; ciò a differenze degli altri video, come quelli della RAI prodotti dal Pubblico ministero. L'aggressione dell'agente Mezzelani da parte dell'imputata è stata, inoltre, ricostruita sulla base delle convergenti dichiarazioni rese da quest'ultimo e dall'agente [OSCURATO:PERSONA] il quale, riferisce la sentenza, è intervenuto dopo avere visto chiaramente che l'individuo (poi rivelatosi essere la Mazzola) ingaggiava una resistenza molto attiva con Mezzelani. Tale ricostruzione delle dichiarazioni dei due operanti risulta pienamente coerente con quella della sentenza di primo grado da cui risulta, peraltro, che il teste Mezzelani ha dichiarato di essere stato colpito con una ginocchiata mentre tentava di bloccare il soggetto con il casco, poi identificato nell'imputata, che stava alla testa del corteo e che si era avventato contro i poliziotti, scalciando e sgomitando. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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