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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45003/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennala, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, contestata all'imputato e ritenuta dai giudici di merito quand'anche stimata equivalente all'esito del giudizio di bilanciamento, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atto interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01) e che, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta ancora prescritto; che, in ogni caso, ed anche indipendentemente dalla recidiva, alla data della sentenza di appello (24.11.2022), il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi (come risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 comma 2 cod. pen.) non era ancora decorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è formulato in termini non consentiti, sollecitando una rilettura dei dati processuali e sollecitando la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelle compiuta nei precedenti gradi, ma anche a saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennala, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, contestata all'imputato e ritenuta dai giudici di merito quand'anche stimata equivalente all'esito del giudizio di bilanciamento, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atto interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01) e che, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta ancora prescritto; che, in ogni caso, ed anche indipendentemente dalla recidiva, alla data della sentenza di appello (24.11.2022), il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi (come risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 comma 2 cod. pen.) non era ancora decorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è formulato in termini non consentiti, sollecitando una rilettura dei dati processuali e sollecitando la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelle compiuta nei precedenti gradi, ma anche a saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso
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