CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 30885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 16257/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso cui è domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ostuni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli ultimi due; controricorrente avverso la sentenza n. 6097/2017del Tribunale di Milano depositat a il giorno30 maggio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 settembre 2022 dal Consigliere r elatore d ott. Sez. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirla condannare al risarcimento dei danni dipendenti da un abuso di posizione dominante. Ha lamentato che la convenuta avesse posto in atto una complessiva strategia escludente nel settore della telefonia, consistente nel trattenimento, senza valida giustificazione, degli importiad essa dovuti in relazione ai servizi di numerazioni non geografiche (NNG)in mancanza di evidenza documentabile, oltre che della somma di circa tre milioni di euro per il servizio di televoto 0878, in relazione a frodi asseritamente perpetrate dai centri servizi (e cioè dei gestori che elaboravano i contenuti a sovrapprezzo veicolati sulle numerazioni non geografiche). Nel costituirsi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha tra l’altro eccepito che in data 3 marzo 2008 le due società avevano sottoscritto un accordo transattivoa definizione del pregresso contenzioso, disciplinando con un nuovo contratto i rapporti inerenti il traffico su NNG di [OSCURATO:SOCIETA], con decorrenza retroattiva dal 1 novembre 2007. Con sentenza del 30 maggio 2017 il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte conferendo rilievo dirimente alla richiamata transazione, attraverso cui era stata operata, a suo avviso, l’integrale rinuncia ai diritti azionati. Ha osservato che la transazione in questione contemplava che le parti rinunciassero «a tutte indistintamente le reciproche pretese presenti e future, le azioni, i diritti e le ragioni,dedotte e non, relative, connesse e consequenziali ai fatti da cui hanno tratto origine il contenzioso ordinario e il contenzioso antitrust» disponendo che, a seguito della sottoscrizione dell’accordo, le parti non avessero «altro a pretendere, ciascuna dall’altra, ad alcun titolo, azione o ragione in relazi one ai rapporti d a i quali hanno tratto origine» le varie controversie tra loro insorte, dandosi reciprocamente Sez. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 atto «di avere definito, fatta eccezione per quanto convenuto al successivo articolo 5, ogni e qualsiasi altra pendenza tra le stesse insortao c he potrebbe insorgere per i fatti da cui hanno tratto origine » i contenziosi in essere. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha poi spiegato che l’esclusione contemplata nella clausola di cui all’art. 5 del contratto transattivo concerneva non già il profilo risarcitorio, quanto il pagamento sospeso da [OSCURATO:PERSONA] connesso al traffico su NNG di [OSCURATO:SOCIETA]: tema, questo, oggetto di denuncia alla competente autorità giudiziaria per la sua sospetta natura fraudolenta; a tale riguardo― ha chiarito il Tribunale ― le parti si erano imp e gnate ad uniformarsi agli accertamenti contenuti nei provvedimenti dell’Autorità garante per le comunicazioni «resiall’esito dei procedimenti già pendenti, ovvero agli esiti definitivi dei procedimenti penali scaturiti dalle denunce di [OSCURATO:PERSONA]». Ha rilevato, in conseguenza, che «il tema oggetto di tale specifica negoziazione era strettamente ancoratoa crediti contr attuali, laddove il tema dei pretesi crediti risarcitori per violazioni della normativa antitrust risultava assorbito nella più generale previsione dell’art. 2.1». Lo stesso Tribunale ha aggiunto cheuna conferma in tal senso poteva desumersi dall’art. 5.7, ultimo capoverso, della convenzione transattiva(«le parti rinunciano sin d’ora integralmente e definitivamente a far reciprocamente valere l’una nei confronti dell’altra ogni statuizione, diretta ovvero anche soltanto incidentale, eventualmente contenuta nell’emananda delibera con cui l’AGCom definirà il contenzioso AGCom»): viene esposto, nella sentenza, che in forza di tali pattuizioni le parti volleroescludere ogni possibile valenza di quest’ultimapronuncia sul fronte extracontrattuale, consapevoli del fatto che l’Autorità garante avrebbe potuto esprimere apprezzamenti sulle condotte di [OSCURATO:PERSONA] anche su tale versante, «avvertendo quindi l’esigenza di sterilizzarne ogni possibile valore, spendibile in altra sede, poiché il tema era espressamente e totalmente coperto dall’intesa conciliativa». Sez. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 Il Tribunale ha poi osservato che quanto dedotto dall’attricecon riferimento all’abuso di dipendenza economica, basato su richiamo delle disposizioni della l. n. 192 del 1998, integrava un tema diverso e alternativo rispetto a quello introdotto; ha inoltre osservato che le difese svolte sfociavano in richieste tali da determinare un palese allargamento del petitum, posto che miravano «ad intaccare la validità e l’efficacia della transazione del 3 marzo 2008, con domande nuove e del tutto inedite rispetto all’oggetto del giudizio così come definito dopo la decorrenza del termine previsto dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.». 2. ― Detta pronuncia è stata fatta oggetto di impugnazione, ma la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 27 marzo 2018 ha dichiarato inammissibile il gravame a norma dell’art.348 bis c.p.c.. 3. —Contro la sentenza di primo grado ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica «continuazione della società [OSCURATO:SOCIETA].». L’impugnazione si fonda su due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. —Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., che avrebbero dovuto spendersiper l’interpretazione della transazione del 3 marzo 2008. Sostiene l’istante che l’interpretazione di tale atto si porrebbe in violazione delle richiamate regole interpretative. Il mezzo di censura è inammissibile. Esso si concreta in una non consentita revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. Il sindacato di legittimità non può difatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465), né le censure vertenti sull’interpretazione del negozio possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica Sez. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319).Proprio perché l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass.9 aprile 2021, n. 9461): a tal fine , l’estrapolazione delsingol o bran o della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosialtrimenti la deduzione critica in un’astratta enunciazione di principio. L’articolazione del motivo non soddisfa detta condizione. Così, ad esempio, non vale opporre complesse argomentazioni attraverso cui è lamentata, in sintesi, la non persuasività del risultato interpretativo cui è pervenuto il Giudice del merito (cfr. pagg. 41 ss. del ricorso). Ancora, non appare soddisfacente il richiamo al «contegno delle parti successivo alla sottoscrizione» (pag. 41 del ricorso): contegno che nella fattispecie è oltretutto impropriamente individuatonella decisione di Teleunitdi agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti (infatti, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui Sez. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 c.c., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni: per tutte, Cass.189 luglio 2012, n. 12535); vale la pena di sottolineare, oltretutto, come il Tribunale non si sia sottratto alla regola ermeneutica che impone di apprezzare ilcomportamento complessivo delle parti: lo ha fatto valorizzando la «nuova negoziazione sulle numerazioni 899 con decorrenza (retroattiva) dal 1 novembre 2007 , in una prospettiva condivisa di rilancio dei rapporti commerciali, ritenuta incompatibile con il rischio di una riedizione di un contenzioso già emerso tra le parti e ancorato a fatti già noti»(cfr. sentenza, pag. 13). Né risulta concludentela censura basata sul criterio della «lettura complessiva delle clausole negoziali», evocato unitamente a quello del contegno complessivo dei contraenti (pag. cit. del ricorso) : infatti, il Tribunale ha operato il coordinamento delle clausole di cui agli artt. 2 e 5 del contratto di transazione: le stesse che la società istante assume dovessero essere fatte oggetto del criterio interpretativo fissato dall’art.1363 c.c.. Ciò che marca la distanza del ricorso dalla pronuncia impugnata è il significato che l’uno e l’altra annettono alle disposizioni pattizie prese in esame: è noto, tuttavia, che l’interpretazione dei contenuti negoz iali da parte della sentenza non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). 2. ― Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 4,e 101, comma 2, c.p.c. in punto di tardività della domanda di abuso di dipendenza economica. Sostiene la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 che l’eccepito abuso integrava una nullità speciale di protezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. In conseguenza, il Tribunale avrebbe avuto l’obbligo di rilevare la nullità parziale durante tutto il corso del giudizio , fino al momento della precisazione delle conclusioni. Anche talemotivo è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a far valere, in comparsa conclusionale, la nullità della transazione per abuso di dipendenza economica. Ora, ha indubbiamente errato il Tribunale nel ritenere che la questione sfuggisse al thema decidendum per il sol fatto che la questionefu proposta tardivamente. Va sul punto evocato il risalente insegnamento di questa Corte per cui gli scritti difensivi successivi alla precisazione delle conclusioni hanno, per certo,soltanto la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove, che costituiscano ampliamento del thema decidendum, onde il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo:sempre che , però, non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 24 aprile 1975, n. 1605). E’ indubbio , in conseguenza , che allorquando venga in discorso una nullità rilevabile d’ufficio , non operino i termini che regolano l’attività assertiva (e quindi, segnatamente, quello di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.c., richiamato dal Tribunale nella pronuncia impugnata) e che, in conseguenza, il giudice possa occuparsi della questione anche se la stessa risulti veicolata da un’eccezione svolta in comparsa conclusionale (così, con riguardo al tema della nullità delle clausole usurarie o anatocistiche: Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080; Cass. 9 gennaio 2013, n. 350). Quel che conta, in tale situazione, è che la nullità emerga ex actis (per tutte: Cass. 13 giugno 2007, n. 13846), « non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto, al fine di stabilire se essa sussiste o meno»(così Cass. 14 febbraio 1980, n. 1062 e Cass.23 aprile 1981, n.2413, le quali richiamano, in proposito, la necessità Sez. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 di coordinare la rilevabilità d'ufficio della nullit à del contratto, ex art.1421 c.c. coi principi della domanda e della disponibilitàdelle prove). La rilevazioneex officio dell a nullità negozial e , intesa come indicazione alle parti di tale vizio(Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), esige va dunque che la nullità stessa emergesse da dati già acquisiti al giudizio; le parti , difatti, possono spiegare una attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, asostegno di una domanda di nullità contrattuale, all'esito della rilevazione ufficiosa della nullità: non possono invece pretendere di superare le barriere preclusive che regolano l’attività istruttoria,in mancanza di una previa rilevazione ufficiosa di tale nullità(Cass. 30 settembre 2020, n. 20870). Ciò posto, se è vero che, a norma dell’art. 9, comma 3, l. n. 192/1998,il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo, la ricorrente non ha spiegato alcunché quanto alle ragioni che avrebbero consentito il rilievo d’ufficio della predetta nullità: l’istante non ha chiarito,cioè, d a qua li elementi del corredo processuale il Giudice del merito avrebbe dovuto ricavare che la transazione integrasse il patto attraverso cui si realizzava l'abuso di dipendenza economica(intesa come situazione in cui un’impresa sia in grado dideterminare, nei rapporti commerciali con altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi: art. 9 cit., comma 1). Non è qui in discussione il tema dell’astratta configurabilità del concorso, nella medesima situazione fattuale , de i due illeciti rappresentati, rispettivamente, dal l’abuso di posizione dominante e de l l’abuso di dipendenza economica: si fa piuttosto questione dell’emersione processuale del dato che avrebbe consentito al Tribunale di ravvisare nella transazione il patto attraverso cui la seconda figura trovava concreta espressione. In tal senso, il motivo di ricorso risulta carente della necessaria specificità, essendo mancante della rappresentazione di quanto è necessario per valutare, nella presente sede, se la Sez. I –RG16257/2018 camera di consiglio22.9.2022 rilevazione officiosa del vizio, invocatadalla ricorrente, potesse trovare attuazione. 3. ― Il ricorso va dichiarato dunque inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore impor