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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2021

Cassazione n. 27041/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 27 settembre 2021, con la quale, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e un episodio del reato di estorsione, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], sono state applicate le seguenti pene concordate: per [OSCURATO:PERSONA], anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 6.500 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 5 di reclusione e 3.500 euro di multa, per [OSCURATO:PERSONA], anni 3 di reclusione e 1.378 euro di multa, per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 2 di reclusione e 2.600 euro di multa e per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.400 euro di multa.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui è stata dedotta la violazione degli art. 240 cod. pen. e 73 comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla confisca della somma di 1.600 euro, rilevandosi che la difesa ha ampiamente dimostrato che l'imputato è titolare di un'impresa di pulizia per cui dispone di un'autonoma capacità reddituale, riferibile all'intera somma in sequestro e non solo a una parte di essa, ovvero quella restituita (800 euro), fermo restando che il sequestro è avvenuto il 29 aprile 2021, in esecuzione della misura cautelare, mentre l'ultimo episodio di spaccio risale a oltre 5 mesi prima.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione di legge, nella misura in cui il Tribunale ha posto a carico dell'imputato le spese non strettamente processuali.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla mancata derubricazione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa, in ordine ai capi 29, 30, 33 e 45, contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla mancata derubricazione delle condotte nella fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un solo motivo, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato. fr

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi: con il primo, la difesa contesta il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato, mentre con il secondo è stata eccepita la carenza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

9. Orbene, i ricorsi risultano inammissibili, ponendosi ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto degli odierni ricorsi, affidati peraltro a considerazioni assertive e non adeguatamente specifiche.

A ciò deve solo aggiungersi, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la motivazione della sentenza impugnata sulla (parziale) confisca del denaro trovato nella sua disponibilità non appare manifestamente illogica, avendo il Tribunale disposto la confisca della somma di 1.600 euro e la contestuale restituzione in suo favore del residuo importo di 800 euro, ritenendo solo tale importo giustificato e proporzionato rispetto all'attività lecita documentata, mentre la restante somma, non giustificata, è stata ricollegata a pregresse cessioni di sostanze stupefacenti; a fronte di tali considerazioni, non vi è spazio dunque per le obiezioni difensive, sollevate in termini assertivi e non specifici.

Infine, in ordine alle deduzioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che, se è vero che la statuizione del giudice del patteggiamento di disporre a carico del ricorrente (e dei coimputati che hanno concordato l'applicazione di una pena inferiore a due anni) il pagamento delle spese "non strettamente processuali" è difficilmente comprensibile, oltre che dissonante dalla previsione di cui all'art.445 comma 1 cod. proc. pen., tuttavia deve altresì rilevarsi che in questa sede la doglianza difensiva non risulta ammissibile, non essendo ravvisabile un interesse specifico a far valere l'illegittimità di una statuizione dal contenuto così incerto e vago, fermo restando che, ove da tale statuizione dovessero derivare pregiudizi, tutti gli interessati ben potranno far valere le proprie ragioni in sede esecutiva.

Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

Da ciò consegue che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. •..

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 27 settembre 2021, con la quale, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e un episodio del reato di estorsione, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], sono state applicate le seguenti pene concordate: per [OSCURATO:PERSONA], anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 6.500 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 5 di reclusione e 3.500 euro di multa, per [OSCURATO:PERSONA], anni 3 di reclusione e 1.378 euro di multa, per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 2 di reclusione e 2.600 euro di multa e per [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 6 di reclusione e 2.400 euro di multa. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui è stata dedotta la violazione degli art. 240 cod. pen. e 73 comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla confisca della somma di 1.600 euro, rilevandosi che la difesa ha ampiamente dimostrato che l'imputato è titolare di un'impresa di pulizia per cui dispone di un'autonoma capacità reddituale, riferibile all'intera somma in sequestro e non solo a una parte di essa, ovvero quella restituita (800 euro), fermo restando che il sequestro è avvenuto il 29 aprile 2021, in esecuzione della misura cautelare, mentre l'ultimo episodio di spaccio risale a oltre 5 mesi prima. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione di legge, nella misura in cui il Tribunale ha posto a carico dell'imputato le spese non strettamente processuali. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla mancata derubricazione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con cui la difesa, in ordine ai capi 29, 30, 33 e 45, contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla mancata derubricazione delle condotte nella fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un solo motivo, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato. fr 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi: con il primo, la difesa contesta il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato, mentre con il secondo è stata eccepita la carenza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. 9. Orbene, i ricorsi risultano inammissibili, ponendosi ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto degli odierni ricorsi, affidati peraltro a considerazioni assertive e non adeguatamente specifiche. A ciò deve solo aggiungersi, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la motivazione della sentenza impugnata sulla (parziale) confisca del denaro trovato nella sua disponibilità non appare manifestamente illogica, avendo il Tribunale disposto la confisca della somma di 1.600 euro e la contestuale restituzione in suo favore del residuo importo di 800 euro, ritenendo solo tale importo giustificato e proporzionato rispetto all'attività lecita documentata, mentre la restante somma, non giustificata, è stata ricollegata a pregresse cessioni di sostanze stupefacenti; a fronte di tali considerazioni, non vi è spazio dunque per le obiezioni difensive, sollevate in termini assertivi e non specifici. Infine, in ordine alle deduzioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che, se è vero che la statuizione del giudice del patteggiamento di disporre a carico del ricorrente (e dei coimputati che hanno concordato l'applicazione di una pena inferiore a due anni) il pagamento delle spese "non strettamente processuali" è difficilmente comprensibile, oltre che dissonante dalla previsione di cui all'art.445 comma 1 cod. proc. pen., tuttavia deve altresì rilevarsi che in questa sede la doglianza difensiva non risulta ammissibile, non essendo ravvisabile un interesse specifico a far valere l'illegittimità di una statuizione dal contenuto così incerto e vago, fermo restando che, ove da tale statuizione dovessero derivare pregiudizi, tutti gli interessati ben potranno far valere le proprie ragioni in sede esecutiva. Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. •.. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Co
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