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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 46906/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG V. V.9..0)0_.e.% cZei. tt-42_ myt ts-JZ AiL4 _X (--CO-CI> [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Agrigento - quale giudice della esecuzione - con ordinanza resa in data 24 gennaio 2021 ha disposto la revoca della pena sospesa concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 aprile 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio del procedimento per omessa notifica al condannato del decreto di fissazione della udienza camerale, con conseguente nullità della decisione.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II decreto di fissazione della udienza camerale risulta notificato al solo difensore e non anche al Vinante.

Ciò determina vizio del contraddittorio con nullità di ordine generale e di carattere assoluto (ex multis Sez.

I n. 54869 del 5.6.2018, rv 274556), rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, non sanata dalla presenza silente del difensore di ufficio in udienza.

La decisione va pertanto annullata con rinvio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG V. V.9..0)0_.e.% cZei. tt-42_ myt ts-JZ AiL4 _X (--CO-CI> [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Agrigento - quale giudice della esecuzione - con ordinanza resa in data 24 gennaio 2021 ha disposto la revoca della pena sospesa concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 aprile 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio del procedimento per omessa notifica al condannato del decreto di fissazione della udienza camerale, con conseguente nullità della decisione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II decreto di fissazione della udienza camerale risulta notificato al solo difensore e non anche al Vinante. Ciò determina vizio del contraddittorio con nullità di ordine generale e di carattere assoluto (ex multis Sez. I n. 54869 del 5.6.2018, rv 274556), rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, non sanata dalla presenza silente del difensore di ufficio in udienza. La decisione va pertanto annullata con rinvio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 46906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris