CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8658/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 15, il tutto come da procura a margine del ricorso; –ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4502/2019, depositata in data 22 luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: DECAD. ART. 25 E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Preliminarmente deve darsi atto che entrambe le parti hanno impugnato la decisione d’appello. L’art. 335 cod. proc. civ. dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo. In particolare, il procedimento instaurato successivamente deve confluire in quello rispetto al quale l’impugnazione risulta proposta per prima, in base al criterio della prevenzione, espresso dall’art. 39 cod. proc. civ., ma di generale applicazione. “Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso d'appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale - siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano esse impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda)” (Cass. 24/01/1995, n. 792; Cass. 19/12/2019, n. 33809; Cass. 22/07/2020, n. 15582). Nella specie entrambi i ricorsi sono stati iscritti congiuntamente al medesimo numero di ruolo, quindi, non occorre un provvedimento di riunione. Emerge poi come entrambi i ricorsi siano stati notificati il giorno 24 febbraio 2020, per cui – non potendosi dare la priorità al ricorso preventivamente iscritto (cfr. Cass. 15582/2020, e così già Cass. 04/02/1959, n. 333) stante quanto appena precisato – dovrà farsi riferimento alla data di spedizione ed al relativo orario, di talché, risultando previamente spedito a mezzo pec il ricorso della contribuente, quello della stessa risulterà come ricorso principale. 2. [OSCURATO:PERSONA] premetteva di aver impugnato una cartella di pagamento notificatale in data 28 aprile 2017, eccependo la decadenza dei termini previsti dall’art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si costituiva in primo grado l’Agenzia della Riscossione allegando avviso di ricevimento, inerente alla medesima cartella, datato 2 maggio 2016, rispetto al quale la contribuente eccepiva la relativa difformità rispetto alla relazione apposta in calce alla cartella e al modello di avviso di ricevimento previsto dall’accordo quadro tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. L’adìta CTP dichiarava l’inammissibilità della domanda, sulla base della ritenuta validità della prova di notifica della cartella fin dal 2 maggio 2016, con conseguente consumazione dei termini per l’impugnazione ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La contribuente proponeva quindi gravame e la CTR accoglieva il medesimo, ma compensava integralmente le spese. Avverso la statuizione sulle spese la contribuente propone così ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo. 4. L’Agenzia della Riscossione, come premesso, proponeva a sua volta autonomo – e sostanzialmente contem poraneo - ricorso avverso la sentenza d’appello, affidato a sua volta ad un unico motivo. 5. Nessuna delle parti ha depositato controricorso avverso l’avversoatto. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24 e 111, Cost., 12 e ss., preleggi, 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., 15 e 17-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 2233, cod. civ. Con tale motivo la ricorrente rappresenta come la motivazione adottata a giustificazione della compensazione – cioè “l’opposta soluzione della controversia nei due gradi di giudizio” – rimanesse circoscritta in affermazione di mero principio, ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento, e dunque graficamente esistente, mentre piuttosto l’esame dell’intero quadro motivazionale della sentenza e dei relativi elementi di fatto e di diritto, avrebbe dovuto condurre addirittura ad una liquidazione nei massimi tariffari, se non ad una condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. D’altronde l’art. 2233 cod. civ. vieterebbe di liquidare dei compensi irrisori. 2. Con l’unico motivo, l’Agenzia denuncia a sua volta violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo della contribuente, ed annullato la cartella per decadenza dal potere “impo-esattivo” di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. In particolare, la CTR, pur avendo preso atto della doppia notifica della cartella, e pur non affermando l’invalidità della prima notifica, avrebbe però ritenuto che la seconda notifica farebbe nascere un’autonoma procedura esecutiva, non avvedendosi però che la notifica non incide sulla struttura dell’atto notificato e non è idonea a rimettere in termini per impugnare l’atto notificato stesso. 3. Va nell’ordine logico affrontato per primo il motivo a sostegno del ricorso incidentale, il quale risulta fondato. La sentenza d’appello è basata sul seguente ragionamento: indipendentemente dalla validità o meno della prima notifica della cartella, poiché essa per il suo contenuto era idonea a determinare l’inizio di “una procedura per la riscossione del credito erariale” e possedeva quindi “una autonoma efficacia quale atto della riscossione con decorrenza dalla notifica intervenuta in data 28 aprile 2017” (cioè la seconda notifica), la destinataria aveva interesse alla relativa impugnazione.In tale ottica, sempre in base al ragionamento dei giudici d’appello, l’avvenuto accertamento a mezzo di altra sentenza della validità della prima notifica, essendo oggetto di quel giudizio un atto diverso –non la contestazione della cartella in esame maun atto di pignoramento presso terzi – era del tutto irrilevante. Il ragionamento termina con la conclusione per cui, poiché la seconda notifica è idonea a fondare una autonoma esecuzione, e poiché la legge, nella specie l’art. 25, primo comma, lett. a, del d.P.R. n. 602/1973, prevede la decadenza ove non si proceda alla notifica della cartella entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, nella specie dunque (trattandosi di IRPEF 2012) entro il 31 dicembre 2016, tale decadenza si era compiuta. 4. Così ricostruita la ratio della decisione impugnata, è evidente non solo il vizio che inficia il ragionamento circa l’effetto della seconda notifica, ma financo la contraddittorietà intrinseca della decisione, laddove la stessa da un lato afferma l’intervenuta decadenza della potestà impositiva, per tardività appunto della notifica della cartella; dall’altro premette però che “Nulla esclude che tale credito (sempre quello portato nella cartella, n.d.r.) possa essere soddisfatto mediante le azioni conseguenti alla notifica intervenuta in data antecedente 28 aprile 2017”.Deve al contrario affermarsi che la decadenza dal potere impo-esattivo, configurata dall’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, è impedita dalla notifica della cartella con cui viene intimato il pagamento della relativa pretesa, ancorché l’amministrazione abbia proceduto ad una seconda notifica.Invero il ripetersi delle notifiche della cartella, atto che ha lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata mediante riscossione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.P.R. n, 602/1973 da parte dell’agente della riscossione (al pari dell’atto di precetto nel caso dell’esecuzione civile), non ha alcuna influenza sulla portata della prima fra esse e della relativa efficacia. Questione ben diversa da quella in cui l’amministrazione ritenga di ripetere non la semplice notifica, ma l’atto impo-esattivo, nella specie la cartella (cfr. Cass. 07/07/2022, n. 21623). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: La decadenza dal potere impo-esattivo, configurata dall’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, è impedita dalla notifica della cartella con cui viene intimato il pagamento della relativa pretesa, ancorché l’amministrazione abbia proceduto ad una seconda notifica della stessa.Invero il ripetersi delle notifiche della cartella, atto che ha lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata mediante riscossione (art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973) al pari dell’atto di precetto nel caso dell’esecuzione civile, non ha alcuna influenza sulla portata della prima fra esse e della relativa efficacia impeditiva del compiersi della decadenza. Ciò a differenza del caso in cui l’amministrazione ritenga di ripetere non la semplice notifica, ma l’atto impo-esattivo, nella specie la cartella (cfr. Cass. 07/07/2022, n. 21623). Essendo pacifico che nella specie vi fu un’unica cartella ma vi furono due notifiche, non può quindi sostenersi, come fa la sentenza impugnata, l’indifferenza della validità della prima notifica, la quale in base alla documentazione depositata dall’Agenzia sarebbe avvenuta in tempo utile, cioè il 2 maggio 2016, impedendo così l’effetto decadenziale. Neppure si pone un problema di termine dell’efficacia dell’intimazione ai fini dell’inizio dell’esecuzione, poiché in proposito l’art. 50, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce solo che – decorso un anno dalla notifica della cartella senza che l’espropriazione sia stata principiata – quest’ultima dev’essere preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione, ma ciò non incide sul termine decadenziale di cui all’art.25, d.P.R. n. 602/1973., ma semmai sulla legittimità dell’azione esecutiva, peraltro nella specie già introdotta a mezzo dell’espropriazione presso terzi cui s’è fatto cenno. In conclusione, dunque, l’avvenuta notifica della cartella, anteriormente allo spirare del termine stabilito dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, impedisce in assoluto la decadenza della potestà impo-esattiva ivi delineata, salvo ovviamente che sia impugnata o contestata comunque la validità della notifica tempestiva. Al proposito, se in effetti in secondo grado veniva proposta doglianza proprio in relazione alla pretesa invalidità della prima notifica, la decisione d’appello espressamente non ha affrontato la questione della validità medesima e in generale dell’effetto della notifica, mentre la contribuente non s’è costituita in giudizio per riproporre ritualmente la questione, sulla cui validità dunque si è formato il giudicato interno. 5. Da quanto precede discende dunque la cassazione della sentenza di secondogrado. 6. L’accoglimento del motivo del ricorso incidentale del fisco determina l’assorbimento del motivo del ricorso principale e il rigetto nel merito del ricorso introduttivo della parte contribuente. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte contribuente, con compensazione di quelle dei gradi di merito(stante la particolarità della vicenda). P. Q. M. Accoglie il ricorso incidentale del fisco ; dichiara assorbito il r icorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto ; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte con