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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 31396/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e SS cod.proc.pen. su concorde richiesta delle parti, ad Alessandro CAZZATO, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i fatti contestati, e all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, considerato l'aumento per la contestata recidiva, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione della pena per il rito, la pena complessiva di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 2.400 di multa.

2. Inoltre, è stata disposta la sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione con applicazione degli strumenti di controllo (cd. braccialetto elettronico) previsti dall'art. 275 - bis cod.proc.pen. 3.

Il GIP ha pure ordinato la confisca della somma di danaro in sequestro e la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quanl:'altro in sequestro.

4. All'imputato era stato contestato, in concorso con Francesco CAZZATO, di aver detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.P.R. n. 309 del 1990, all'interno dell'abitazione condivisa dai due concorrenti, sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

La prima suddivisa in due involucri in cellophane per un peso pari, rispettivamente a gr. 1,15 e gr. 11,8, la seconda rinvenuta negli slip di CAZZATO Francesco, suddivisa in cinque involucri per un peso rispettivamente pari a gr. 10,35, gr. 4,75, gr. 5,55, gr. 10,55 e gr. 0,3.

Tali sostanze erano da ritenersi detenute per finalità di spaccio, atteso il contestuale rinvenimento di una somma in contanti pari ad euro 430,00, suddivisa in banconote di vario taglio, nonché del possesso di materiale propedeutico al confezionamento ed alla suddivisione delle singole dosi ( bilancino di precisione occultato in un cuscino della camera da letto occupata da Francesco CAZZATO, fogli manoscritti ed agendina con nomi, date e cifre) e valutata la personalità del prevenuto, con precedenti specifici, e le circostanze appurate dalla P.G. operante e relative alle sommarie informazioni rese nell'immediatezza da [OSCURATO:PERSONA], il quale si apprestava ad acquistare dall'odierno ricorrente sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA], il 7 novembre 2023, con contestazione di recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

5. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Alessandro CAZZATO, a mezzo del proprio difensore, sulla base del seguente motivo, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

Si deduce violazione di legge ed omessa motivazione riguardo alla misura della confisca del denaro in sequestro.

In particolare, il ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125 cod.proc.pen. in ragione delle peculiari caratteristiche strutturali genetiche e funzionali del rito del patteggiamento e dalla sentenza che lo definisce.

La motivazione addotta a sostegno della confisca di euro 430, somma esigua e custodita all'interno dell'abitazione dell'imputato, non aveva spiegato perché si era ritenuto il collegamento tra la presunta attività di cessione e la detenzione del denaro e, quindi, si tratterebbe di motivazione sostanzialmente assente.

6. Il Procuratore Generale, , nella persona della [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, respingerlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è inammissibile.

2. La sentenza impugnata ha esplicitamente motivato, in punto di confisca del denaro in sequestro, in ragione del fatto che si trattava di : somme provento dell'attività di cessione di sostanza stupefacente documentata dal personale della Questura di Lecce.

3. La difesa lamenta la violazione di legge, chiedendo l'annullamento della sentenza relativamente al punto in cui viene disposta la confisca del denaro sequestrato, ritenendola illegittima siccome carente di motivazione e, comunque, non coerente con quanto disposto dall'art. 240 cod.pen. attesa la natura del reato contestato (detenzione finalizzata allo spaccio e non già cessione di sostanza stupefacente).

4. Trattasi di doglianza manifestamente infondata, poiché nel caso di specie il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all'art. 85 bis d.p.r. 309/90, alla confisca di cui all'art. 240-bis cod.pen. 5.

La motivazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, risulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti.

6. Invero, la motivazione va correlata alla stessa imputazione sulla cui base è addivenuta la richiesta di patteggiamento assentita dal RM., che descrive la condotta non solo con riferimento alla tipologia delle sostanze stupefacenti e alle modalità di confezionamento ma anche al rinvenimento di 430,00 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio, del possesso di materiale propedeutico al confezionamento ed alla suddivisione delle singole dosi, i fogli manoscritti e l'agendina contenente date e cifre, oltre che le dichiarazioni rese da un acquirente in procinto di effettuare l'acquisto dello stupefacente.

7. La difesa dell'imputato non ha contrastato tale aspetto del ragionamento svolto, limitandosi a denunciare l'omessa motivazione sulla correlazione tra detenzione del denaro e cessione dello stupefacente.

In tal modo, non ha affrontato criticamente la struttura della motivazione che, per quanto sintetica, esprime pienamente la ragione della decisione e si colloca all'interno di un corretto inquadramento normativo (in senso analogo, si veda Sez. 4 Sent. n. 19377 del 7/05/2024, che richiama Sez. 3 Sent. 9208 del 9-1-2024).

8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e SS cod.proc.pen. su concorde richiesta delle parti, ad Alessandro CAZZATO, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i fatti contestati, e all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, considerato l'aumento per la contestata recidiva, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione della pena per il rito, la pena complessiva di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 2.400 di multa. 2. Inoltre, è stata disposta la sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione con applicazione degli strumenti di controllo (cd. braccialetto elettronico) previsti dall'art. 275 - bis cod.proc.pen. 3. Il GIP ha pure ordinato la confisca della somma di danaro in sequestro e la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quanl:'altro in sequestro. 4. All'imputato era stato contestato, in concorso con Francesco CAZZATO, di aver detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.P.R. n. 309 del 1990, all'interno dell'abitazione condivisa dai due concorrenti, sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. La prima suddivisa in due involucri in cellophane per un peso pari, rispettivamente a gr. 1,15 e gr. 11,8, la seconda rinvenuta negli slip di CAZZATO Francesco, suddivisa in cinque involucri per un peso rispettivamente pari a gr. 10,35, gr. 4,75, gr. 5,55, gr. 10,55 e gr. 0,3. Tali sostanze erano da ritenersi detenute per finalità di spaccio, atteso il contestuale rinvenimento di una somma in contanti pari ad euro 430,00, suddivisa in banconote di vario taglio, nonché del possesso di materiale propedeutico al confezionamento ed alla suddivisione delle singole dosi ( bilancino di precisione occultato in un cuscino della camera da letto occupata da Francesco CAZZATO, fogli manoscritti ed agendina con nomi, date e cifre) e valutata la personalità del prevenuto, con precedenti specifici, e le circostanze appurate dalla P.G. operante e relative alle sommarie informazioni rese nell'immediatezza da [OSCURATO:PERSONA], il quale si apprestava ad acquistare dall'odierno ricorrente sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA], il 7 novembre 2023, con contestazione di recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 5. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Alessandro CAZZATO, a mezzo del proprio difensore, sulla base del seguente motivo, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. Si deduce violazione di legge ed omessa motivazione riguardo alla misura della confisca del denaro in sequestro. In particolare, il ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125 cod.proc.pen. in ragione delle peculiari caratteristiche strutturali genetiche e funzionali del rito del patteggiamento e dalla sentenza che lo definisce. La motivazione addotta a sostegno della confisca di euro 430, somma esigua e custodita all'interno dell'abitazione dell'imputato, non aveva spiegato perché si era ritenuto il collegamento tra la presunta attività di cessione e la detenzione del denaro e, quindi, si tratterebbe di motivazione sostanzialmente assente. 6. Il Procuratore Generale, , nella persona della [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, respingerlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è inammissibile. 2. La sentenza impugnata ha esplicitamente motivato, in punto di confisca del denaro in sequestro, in ragione del fatto che si trattava di : somme provento dell'attività di cessione di sostanza stupefacente documentata dal personale della Questura di Lecce. 3. La difesa lamenta la violazione di legge, chiedendo l'annullamento della sentenza relativamente al punto in cui viene disposta la confisca del denaro sequestrato, ritenendola illegittima siccome carente di motivazione e, comunque, non coerente con quanto disposto dall'art. 240 cod.pen. attesa la natura del reato contestato (detenzione finalizzata allo spaccio e non già cessione di sostanza stupefacente). 4. Trattasi di doglianza manifestamente infondata, poiché nel caso di specie il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all'art. 85 bis d.p.r. 309/90, alla confisca di cui all'art. 240-bis cod.pen. 5. La motivazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, risulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti. 6. Invero, la motivazione va correlata alla stessa imputazione sulla cui base è addivenuta la richiesta di patteggiamento assentita dal RM., che descrive la condotta non solo con riferimento alla tipologia delle sostanze stupefacenti e alle modalità di confezionamento ma anche al rinvenimento di 430,00 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio, del possesso di materiale propedeutico al confezionamento ed alla suddivisione delle singole dosi, i fogli manoscritti e l'agendina contenente date e cifre, oltre che le dichiarazioni rese da un acquirente in procinto di effettuare l'acquisto dello stupefacente. 7. La difesa dell'imputato non ha contrastato tale aspetto del ragionamento svolto, limitandosi a denunciare l'omessa motivazione sulla correlazione tra detenzione del denaro e cessione dello stupefacente. In tal modo, non ha affrontato criticamente la struttura della motivazione che, per quanto sintetica, esprime pienamente la ragione della decisione e si colloca all'interno di un corretto inquadramento normativo (in senso analogo, si veda Sez. 4 Sent. n. 19377 del 7/05/2024, che richiama Sez. 3 Sent. 9208 del 9-1-2024). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cas